Bonus per le Aziende
Per promuovere l’inserimento occupazionale dei giovani, la Garanzia Giovani prevede agevolazioni per le imprese che assumono.
Sono previste diminuzioni del costo del lavoro per specifiche tipologie contrattuali.
Il Decreto Direttoriale n. 1709 dell’8 agosto 2014 disciplina l’attuazione della misura.
Grazie a questa misura, le aziende ottengono un bonus se attivano:
-
un contratto a tempo determinato (anche in somministrazione) per 6-12 mesi
-
un contratto a tempo determinato (anche in somministrazione) superiore a 12 mesi
-
un contratto a tempo indeterminato (anche in somministrazione)
L’agevolazione non spetta per l’assunzione a scopo di somministrazione qualora l’agenzia somministrante fruisca, in relazione alla medesima assunzione, di una remunerazione per l’attività di intermediazione ed accompagnamento al lavoro, nell’ambito del Programma Garanzia Giovani o di altri programmi a finanziamento pubblico.
L’incentivo è escluso per il contratto di apprendistato per il diploma e di alta formazione, per il lavoro domestico, intermittente, ripartito e accessorio. È possibile fruire del bonus per i contratti di apprendistato professionalizzante a seguito delle modifiche introdotte dal Decreto Direttoriale del 23 gennaio 2015 n.11.
Come viene riconosciuto il bonus? Il sistema di assegnazione dei bonus è diversificato in funzione della tipologia di contratto con cui avviene l’assunzione, delle caratteristiche del giovane (profiling) e delle differenze territoriali.
Il sistema di assegnazione dei bonus è diversificato in funzione della tipologia di contratto con cui avviene l’assunzione, delle caratteristiche del giovane (profiling) e delle differenze territoriali. In particolare, gli importi del bonus occupazionale ammontano a:
- 1.500 euro per giovani dalla profilazione alta o 2.000 euro per quelli dalla profilazione molto alta, assunti con contratti a tempo determinato di durata pari o superiore ai 6 mesi;
- 3.000 euro per giovani dalla profilazione alta o 4.000 euro per quelli dalla profilazione molto alta, assunti con contratti a tempo determinato di durata pari o superiore ai 12 mesi;
- da 1.500 euro a 6.000 euro, in funzione della classe di profilazione del giovane, per assunzioni a tempo indeterminato.
Le Regioni Friuli Venezia Giulia, Puglia, Emilia Romagna hanno previsto che il bonus venga riconosciuto solo per contratti a tempo indeterminato. Le Regioni Piemonte, Valle d’Aosta e Campania non hanno attivato la misura.
Le Regioni Friuli Venezia Giulia, Puglia, Emilia Romagna hanno previsto che il bonus venga riconosciuto solo per contratti a tempo indeterminato. Mentre le Regioni Piemonte, Valle d’Aosta e Campania non hanno attivato la misura.
La Circolare INPS n. 118 del 3 ottobre 2014 specifica le modalità operative per i datori di lavoro interessati. Il datore di lavoro inoltra all’INPS una domanda preliminare di ammissione all’incentivo tramite il modulo di istanza on-line “GAGI” disponibile all’interno dell’applicazione “DiResCo”, sul sito internet http://www.inps.it/. Entro 7 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di prenotazione dell’INPS, il datore di lavoro deve – se ancora non lo ha fatto – effettuare l’assunzione. A pena di decadenza, entro 14 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di prenotazione dell’Istituto, il datore di lavoro ha l’onere di comunicare l’avvenuta assunzione, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore. L’istanza di conferma costituisce domanda definitiva di ammissione al beneficio.
Con il Decreto Direttoriale n.63 del 2 dicembre 2014 viene ampliata la possibilità di fruizione del bonus per le assunzioni effettuate dall’1 maggio 2014 al 2 ottobre 2014.
Questi i documenti ufficiali del bonus occupazione:
– Ministero del Lavoro Decreto Direttoriale n. 1709 dell’8 agosto 2014
– Inps circolare n. 118 del 3 ottobre 2014
– Inps messaggio n. 7598 del 9 ottobre 2014
– Ministero del Lavoro Decreto Direttoriale n.63 del 2 dicembre 2014
– Ministero del Lavoro Decreto Direttoriale del 23 gennaio 2015 n.11