Min. Lavoro: scelta dei lavoratori nelle procedure di licenziamento collettivo

La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, rispondendo, in data 9 novembre 2006, ad un interpello dell’Unione degli Industriali della Provincia di Bergamo in materia di criteri e modalità di scelta dei lavoratori nelle procedure di licenziamento collettivo, si è così espressa:

“Con la circolare 2 maggio 1996, n. 62, questo Ministero ha dettato alcuni chiarimenti sulle procedure di cui alla L n. 223/1991, insistendo in modo particolare sul fatto che “la valutazione e l’applicazione dei singoli criteri, in concorso tra loro, deve essere oggettivamente oculata per non prestare il fianco ad impugnative”. La giurisprudenza, dal canto suo, occupandosi dell’interpretazione dell’art. 4, comma 9,della medesima legge, ha statuito espressamente che tale disposizione, laddove richiede di indicare puntualmente le modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta dei lavoratori da licenziare, “è finalizzata a consentire ai lavoratori interessati, alle organizzazioni sindacali e agli organi amministrativi di controllare la correttezza dell’operazione e la rispondenza agli accordi raggiunti. A tal fine non è sufficiente la trasmissione dell’elenco dei lavoratori licenziati e la comunicazione dei criteri di scelta concordati con le organizzazioni sindacali, né la predisposizione di un meccanismo di applicazione in via successiva dei vari criteri, poiché vi è necessità di controllare se tutti i dipendenti in possesso dei requisiti previsti siano stati inseriti nella categoria da scrutinare e, in secondo luogo, nel caso in cui i dipendenti siano in numero superiore ai previsti licenziamenti, se siano stati correttamente applicati i criteri di valutazione comparativa per la individuazione dei dipendenti da licenziare” (così, ad es., Cass. Civ., sez. lav., 8 novembre 2003, n. 16805). Ne consegue, dunque, che una corretta interpretazione dell’art. 4, comma 9, della L. n. 223/1991 impone al datore di lavoro una dettagliata indicazione delle modalità seguite nell’applicare i criteri di cui all’art. 5, comma 1.”

 

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Autore: La Redazione

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