Min. Lavoro: interpello – sostituzione del medico competente (D.L.vo 626/94)

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 23 febbraio 2006, ha risposto ad un interpello dell’Associazione del commercio e del turismo di Forlì (ASCOM Forlì), sulla possibilità da parte del medico competente di farsi assistere e/o sostituire a seguito di circostanze personali, quali ad esempio malattie o altri impedimenti oggettivi. La risposta del Ministero in merito alla sostituzione è negativa, in quanto la norma di riferimento (articolo 17, comma 2, D.L.vo 626/94) non contempla affatto l’ipotesi di sostituzione del medico competente, ma solo la facoltà di avvalersi della collaborazione di altri specialisti. L’incarico di medico competente, difatti, ha natura strettamente fiduciaria, implicando obblighi e precise responsabilità personali e deve essere svolto personalmente dal medico competente incaricato.

La previsione di cui al comma 2 dell’art. 17 di “collaborazioni con medici specialisti” si deve ritenere riferita a collaborazioni mirate a particolari condizioni di rischio lavorativo che necessitano di visite o indagini in particolari ambiti specialistici. Anche in questi casi, peraltro, la scelta del medico specialista è attribuita al datore di lavoro, a conferma della natura personale e fiduciaria degli incarichi inerenti alla sorveglianza sanitaria.

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Autore: La Redazione

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