Min. Lavoro: interpello – sgravio triennale per le nuove assunzioni nel mezzogiorno

La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, rispondendo ad un quesito avanzato dall’Associazione Confcommercio di Caltanissetta in merito alla normativa che dispone, a favore dei datori di lavoro operanti nel Mezzogiorno, lo sgravio totale triennale per le nuove assunzioni (art. 3, L. 23 dicembre 1998, n. 448 e art. 44, L. 28 dicembre 2001, n. 448), si è così espresso:

1° quesito

l’interpretazione da assegnare all’art. 3, comma 6, lett. b), della L. n. 448/98 che subordina le agevolazioni in argomento a che “l’impresa di nuova costituzione eserciti attività che non assorbono neppure in parte attività di imprese giuridicamente preesistenti ad esclusione delle attività sottoposte a limite numerico o di superficie”; si chiede, più specificamente, se nell’ambito di tale previsione possano essere ricompresi anche i piani commerciali e le limitazioni alle relative autorizzazioni “che attengono all’apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamento della superficie di una media struttura di vendita”.

risposta

“tra le attività sottoposte a limite numerico o di superficie possano essere ricompresi i piani commerciali citati nell’interpello in oggetto e ciò non solo sulla base di quanto sinora esposto circa il tipo di attività svolta ma in considerazione, altresì, della natura dei piani commerciali recanti contenuto di programmazione del commercio in generale, senza riferimento a singole specifiche attività.”


2° quesito

l’applicabilità dell’agevolazione contributiva ex art. 3, L. n. 448/98 alle operazioni di trasferimento di azienda.

risposta

“deve ritenersi, così come sostenuto dall’INPS, che lo sgravio previsto dalla normativa in esame non può essere applicato alle ipotesi di trasferimento di azienda. In esse, infatti, non si ravvisano gli elementi propri di una nuova costituzione di impresa che eserciti attività che non assorbono neppure in parte attività di imprese giuridicamente preesistenti. Come affermato con circolare INPS n. 188 del 14 ottobre 1999, tale soluzione è conforme allo spirito della norma, che è quello di attribuire il beneficio degli sgravi solo nei casi di reale nuova occupazione, aggiuntiva a quella preesistente. Pertanto, non si è in presenza di una nuova costituzione di impresa laddove manchi una reale creazione di nuovi posti di lavoro come avviene, ad esempio, nella fattispecie in cui l’azienda – nell’ambito di un’operazione societaria regolamentata attraverso apposita procedura sindacale finalizzata al mantenimento dei livelli occupazionali e in cui le dimissioni dei lavoratori hanno carattere puramente formale – ha assunto lavoratori in precedenza facenti parte del proprio organico.”

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Autore: La Redazione

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