Min. Lavoro: interpello – disciplina dell’apprendistato professionalizzante

La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, risponde ad alcuni quesiti avanzati dall’Associazione della Piccola e Media Industria di Piacenza in merito ala richiesta di chiarimenti sull’applicazione della nuova disciplina dell’apprendistato professionalizzante (art. 49, D.L.vo n. 276/2003):

 Quesito n. 1

 tenuto conto dell’avvenuta regolamentazione dei profili formativi da parte della Regione Emilia-Romagna, si chiede se nei settori in cui il CCNL di riferimento non abbia ancora disciplinato tale istituto i limiti di età rimangono quelli della previgente normativa;

 Quesito n. 2

 nel caso non sia possibile la sottoscrizione di un contratto di apprendistato professionalizzante si chiede se sia sufficiente, per l’operatività dell’istituto, una regolamentazione dello stesso mediante accordo sindacale a livello provinciale;

    Risposte

 occorre rimandare a quanto già detto nella risposta ad interpello prot. n. 2464 del 14 ottobre 2005 trasmessa all’Unione Regionale Piccole e Medie Industrie dell’Emilia Romagna, nella quale si evidenzia che ove la contrattazione collettiva non abbia definito “i predetti contenuti [formativi] in applicazione della nuova normativa in materia, non potrà ritenersi perfezionata la disciplina regionale e, pertanto, ai sensi del D.Lgs. n. 276/2003, non sarà dunque possibile procedere ad assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzante posto che si realizzerebbe, in caso contrario, una indebita commistione tra nuova e vecchia disciplina chiaramente esclusa dal citato articolo 47, comma 3, dello stesso decreto. Resta pertanto inteso che i nuovi limiti di durata dell’apprendistato professionalizzante e il relativo campo di applicazione soggettivo (età dell’apprendista) saranno applicabili solo dove risulti pienamente a regime la disciplina del D.Lgs. n. 276/2003”. Ciò posto, si ricorda che l’art. 49, comma 3, del D.Lgs. n. 276/2003 rimette la necessaria individuazione delle qualifiche e della effettiva durata dei contratti di apprendistato professionalizzante soltanto ai “contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o regionale”, escludendo pertanto altri livelli di contrattazione. Solo per quanto riguarda le modalità e l’articolazione della formazione l’art. 49, commi 5 e 5 bis, del D.Lgs. n. 276/2003 stabilisce che: – nel caso di regolamentazione regionale dei profili formativi, è possibile una implementazione di tale regolamentazione da parte dei contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative concernente “la determinazione, anche all’interno degli enti bilaterali, delle modalità di erogazione e della articolazione della formazione, esterna e interna alle singole aziende, anche in relazione alla capacità formativa interna rispetto a quella offerta dai soggetti esterni”; – nel caso in cui la Regione non abbia provveduto a regolamentare i profili formativi, gli stessi sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di categoria stipulati da associazioni dei datori di lavoro e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.


 Quesito n. 3

 nel caso di applicazione della disciplina di cui alla L. n. 25/1995 e all’art. 16 della L. n. 196/1997 si chiede se, per quanto riguarda la durata e la retribuzione dell’apprendista, sia necessario applicare le previsioni di un rinnovato CCNL disciplinante il contratto di apprendistato professionalizzante o quelle del precedente accordo collettivo disciplinante il “vecchio” apprendistato;

    Risposta

va evidenziato che, nel caso di applicazione della L. n. 25/1955 e dell’art. 16 della L. n. 196/1997, proprio al fine di evitare una indebita commistione di discipline, anche di natura contrattuale, il datore di lavoro debba fare riferimento al contratto collettivo che regolamenta tale tipologia di apprendistato. Solo con riferimento alle previsioni di carattere economico occorrerà riferirsi al rinnovato CCNL – sebbene riferito al nuovo apprendistato professionalizzante – al fine di evitare evidenti disparità di trattamento ed in attuazione del principio del favor prestatoris.


Quesito n. 4

si chiede se, nei settori in cui il CCNL di riferimento ha disciplinato l’apprendistato professionalizzante, per i soggetti dai 16 ai 18 anni occorra applicare la disciplina precedente ovvero se agli stessi sia preclusa la possibilità di instaurare un rapporto di apprendistato;

    Risposta

va risposto che, con riferimento alla fascia di età dai 16 ai 18 anni, in attesa della piena operatività del nuovo apprendistato per l’espletamento del diritto dovere di istruzione e formazione di cui all’art. 48 del D.Lgs. n. 276/2003, appare possibile l’applicazione della previgente disciplina di cui alla L. n. 25/1955 e all’art. 16 della L. n. 196/1997.


 Quesito n. 5

 nel caso in cui, nonostante una regolamentazione regionale dei profili formativi, si debba applicare la disciplina di cui alla L. n. 25/1995 e all’art. 16 della L. n. 196/1997 si chiede se, per quanto riguarda gli aspetti formativi, occorra rifarsi a quest’ultima (attendere l’invito a partecipare ai corsi in aula organizzati dalla Regione) ovvero alla nuova regolamentazione (piano formativo individuale).

    Risposta

va detto che nel caso in cui, pur in presenza di una regolamentazione regionale dei profili formativi, si debba applicare la disciplina di cui alla L. n. 25/1995 e all’art. 16 della L. n. 196/1997 occorrerà, per le citate ragioni di inconciliabilità tra vecchia e nuova regolamentazione, rifarsi alla disciplina previgente anche con riferimento alle previsioni concernenti la formazione dell’apprendista.

leggi interpello

La Redazione

Autore: La Redazione

Condividi questo articolo su