Min. Lavoro: interpello – congedi per cure e periodo di comporto per patologia tumorale

La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, rispondendo, in data 5 dicembre 2006, ad un interpello della Confartigianato di Prato in materia di congedo per cure (di cui agli artt. 26 L. n. 118/1971 e 10 D.Lgs. n. 509/1988) di un lavoratore affetto da patologia tumorale, relativo trattamento retributivo e previdenziale e periodo di comporto, si è così espressa:

“…Allo stato attuale il predetto congedo straordinario per cure c.d. diverse, seppur non espressamente disciplinato, non risulta indennizzabile da parte dell’Istituto previdenziale, anche se equiparato alla condizione di malattia, per analogia a quanto disposto in materia di cure elioterapiche, climatiche, psammoterapeutiche e similari di conseguenza, esistono codici contributivi specifici per l’esposizione degli importi sul DM10. Si pone infine il problema della computabilità o meno delle giornate di permesso straordinario nel periodo, detto di “comporto” durante il quale il lavoratore in malattia ha diritto alla conservazione del posto di lavoro ai sensi dellï art. 2110 c.c. e la cui durata  determinata dalla contrattazione di categoria o, in mancanza, dal giudice secondo equità. Recentemente il Ministero del lavoro è intervenuto in materia di patologie oncologiche e relative tutele con circ. n. 40/2005, ribadendo, al punto a), il diritto del lavoratore malato a beneficiare del periodo di comporto di cui si è sopra accennato e indicando, al punto b), una ulteriore possibilità di astensione dall’ attività lavorativa, in caso di riconosciuta invalidità, con l’individuazione di due tipologie di benefici di cui il primo per l’appunto il congedo straordinario per cure di cui agli artt. 26 L. n. 118/1971 e 10 D.Lgs. n. 509/1988. Quindi, per le ragioni sopra esposte, nel caso in esame si pu� concludere ritenendo che la lavoratrice interessata ha diritto, sussistendo i presupposti indicati dalla normativa in vigore e in precedenza evidenziati, ad usufruire di trenta giorni all’anno di congedo straordinario per cure, retribuito a carico del datore di lavoro e non computabile, in quanto ulteriore, nei 180 giorni annui di periodo di comporto individuati dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il settore Terziario, Distribuzione e Servizi.”.

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Autore: La Redazione

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