Min. Lavoro: interpello 31/2008 – Collocamento obbligatorio e obbligo di riserva per gli istituti religiosi

La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con interpello n. 31 del 8 agosto 2008, ha risposto ad un quesito della CGIL (Confederazione Generale Italiana del Lavoro), in merito alla portata della disposizione di cui all’art. 2, comma 6, del D.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333 (Regolamento di esecuzione della Legge 12 marzo 1999 n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili) la quale prevede che per gli enti e le associazioni di arte e cultura e per gli istituti scolastici religiosi, che operano senza scopo di lucro, soggetti agli obblighi di assunzione, la quota di riserva per l’inserimento e l’integrazione dei soggetti di cui all’art. 1, comma 1 lett. a), L. n. 68/1999 si calcola, successivamente alla verifica della possibilità di collocamento mirato di cui all’art. 2 della L. n. 68/1999, sul personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative (art. 3, comma 3, L. n. 68/1999).:

 La risposta in sintesi:

 “…. Con riguardo, pertanto, agli enti e alle associazioni di arte e cultura, nonché agli istituti scolastici religiosi, dovrà prendersi in considerazione, ai fini della quota di riserva, il personale, operaio o impiegatizio, il quale svolge tutti quei compiti e quelle funzioni preparatorie e serventi necessari al perseguimento dello scopo precipuo per il quale l’organismo è stato costituito.

Trattandosi, nel caso di specie, di una istituzione scolastica religiosa, appare dunque corretto il computo, ai fini del collocamento obbligatorio, del personale docente, con esclusione di quanti esercitano le funzioni di culto costituenti diretta ed immediata espressione delle finalità proprie dell’istituto religioso.
Con ulteriore e diverso quesito, vengono inoltre chiesti chiarimenti in merito all’organo cui è demandato il compito di effettuare il giudizio di idoneità allo svolgimento delle mansioni di un lavoratore disabile.
Al riguardo va chiarito che in via generale il datore di lavoro, secondo quanto previsto dall’art. 18, comma 1 lett. c) del D.Lgs. n. 81/2008, nell’affidare i compiti ai lavoratori, deve “tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza”.
Si precisa tuttavia che il giudizio di idoneità alla mansione specifica cui adibire il lavoratore, in caso di mansioni soggette a sorveglianza sanitaria, è espresso dal medico competente sulla base delle risultanze delle visite mediche previste dalla stessa sorveglianza sanitaria, così come del resto disposto dall’art. 41, comma 6, del citato D.Lgs. n. 81/2008.
Diverso è invece il caso di un disabile assunto secondo le modalità del collocamento obbligatorio, per il quale, in costanza di rapporto di lavoro, si chieda di verificare se, in caso di aggravamento delle condizioni di salute o di significative variazioni dell’organizzazione del lavoro, le mansioni a lui affidate siano o meno compatibili con il proprio stato di salute.
In tale ipotesi, invero, occorre richiamare l’art. 10 della L. n. 68/1999 e l’art. 1, comma 1, del D.P.C.M. 13 gennaio 2000 che individuano, quale organo competente a svolgere i necessari accertamenti sanitari nei confronti degli invalidi civili di cui all’art. 1, comma 1 lett. a), L. 68/1999, la commissione di cui all’art. 4 della L. n. 104/1992, ossia la commissione medica collegiale istituita presso le Aziende Sanitarie Locali integrata da un operatore sociale e da un esperto nelle patologie da esaminare. Detta commissione accerta, per l’appunto, le condizioni di disabilità che danno diritto ad accedere al sistema per l’inserimento lavorativo dei disabili ed esercita, inoltre, le visite sanitarie di controllo della permanenza dello stato invalidante di cui all’art. 1, comma 4, L. n. 68/1999.
È doveroso, infine, precisare che nei casi di invalidi del lavoro (art. 1, comma 1 lett. b, L. n. 68/1999) o di invalidi di guerra e per servizio (art. 1, comma 1 lett. d, L. n. 68/1999), il controllo della sussistenza e della permanenza dello stato invalidante è esercitato rispettivamente dall’INAIL (così come stabilito dalla circolare 10 luglio 2001 n. 66 di questo Ministero) e dalle commissioni mediche ospedaliere di cui al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con D.P.R. 23 dicembre 1978 n. 915 e successive modifiche..”.

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Autore: La Redazione

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