Min. Lavoro: interpello n. 62/2008 – Assicurazione Ipsema e distinte attività nel settore marittimo

La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con interpello n. 62 del 23 dicembre 2008, ha risposto ad un quesito del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, in ordine al corretto inquadramento previdenziale del socio di una società in nome collettivo, che svolga due distinte attività nel settore marittimo.

 La risposta in sintesi:

 “…. Ne deriva che, qualora la società di cui faccia parte il socio, rivesta altresì la figura di armatore della nave condotta dallo stesso socio quale membro dell’equipaggio, quest’ultimo è assoggettato all’obbligo di contribuzione di cui sopra, ai sensi dell’art. 12 della L. n. 413/1984 (v. INPS circ. n. 56/1988, punto 10).

Si osserva altresì che la disposizione di cui all’art. 6 lett. e della L. n. 413 esclude dall’ambito di applicazione della stessa – e quindi dall’obbligo contributivo all’assicurazione generale IVS presso l’INPS – i “soggetti che in virtù del rapporto di lavoro esplicano contemporaneamente attività marittima con carattere accessorio rispetto all’attività principale”.
Detta norma, applicabile alle sole ipotesi in cui l’attività di marittimo venga svolta in via accessoria rispetto ad un’attività principale, non può tuttavia essere riferita alle ipotesi in cui l’attività lavorativa trovi la sua causa nel contratto di società. Pertanto, nel caso di socio iscritto alla Gestione commercianti che rivesta altresì la qualità di armatore, si ritiene che lo stesso debba essere iscritto ad entrambe le Gestioni previdenziali in virtù dell’art. 12 richiamato, sempre che l’attività di esercente attività commerciale (noleggiante) sia abituale e prevalente rispetto all’attività marittima dell’armatore imbarcato.
Qualora il socio imbarcato non rivesta anche la qualità di armatore, si ritiene parimenti compatibile l’iscrizione all’assicurazione generale obbligatoria IVS dei lavoratori dipendenti, in qualità di lavoratore marittimo, ai sensi dell’art. 4, comma 2 lett. a, L. n. 413/1984. Ciò in quanto, come appena rilevato, l’esclusione operata dall’art. 6, lett. e, riferendosi esclusivamente ad un “rapporto di lavoro principale”, non può includere l’attività lavorativa svolta nella società in nome collettivo in virtù del rapporto societario.
Resta inteso che l’affermata compatibilità tra il sistema previdenziale dei lavoratori marittimi di cui alla L. n. 413 e la Gestione speciale INPS degli esercenti attività commerciale sussiste soltanto se l’attività di marittimo venga svolta in modo accessorio e compatibile rispetto all’esercizio prevalente e abituale dell’attività commerciale. In caso contrario il socio sarà iscritto, a fini previdenziali, esclusivamente presso l’assicurazione generale obbligatoria IVS dei lavoratori dipendenti, in qualità di marittimo, ai sensi dell’art. 4, comma 2 lett. a, L. n. 413/1984.
Infine, con riguardo al secondo quesito, concernente l’iscrizione del socio presso l’IPSEMA, è possibile affermare che il suddetto obbligo assicurativo discenda dal citato art. 4, comma 2 lett. a, L. n. 413/1984. Tale norma comporta infatti una sostanziale equiparazione – ai fini previdenziali – del marittimo facente parte dell’equipaggio alla posizione del lavoratore dipendente, a prescindere dall’esistenza del contratto di arruolamento ed in considerazione dei rischi connessi alla navigazione.
Si ritiene, pertanto, giustificata l’estensione della copertura assicurativa infortunistica IPSEMA dei soci purché si tratti, in primo luogo, di personale iscritto nelle matricole della gente di mare. Tale ultimo requisito consente infatti di coordinare le previsioni del T.U. n. 1124/1965 (che riferisce l’obbligo assicurativo esclusivamente ai lavoratori dipendenti) con la L. n. 413/1984, costituendo l’esercizio della navigazione a scopo professionale elemento centrale per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Tale interpretazione risulta peraltro valida in quelle forme societarie (in nome collettivo e in accomandita semplice) in cui sussiste una relativa autonomia del patrimonio e sul piano della responsabilità, in linea di principio, si è in presenza di obbligazioni assunte dall’intero gruppo di cui rispondono anche i soci. In tale fattispecie, infatti, risulta più agevole riferire direttamente alla posizione contrattuale dei soci stessi i rischi e gli obblighi connessi allo svolgimento delle attività sociali, anche ai fini della tutela previdenziale ed assistenziale.”.

La Redazione

Autore: La Redazione

Condividi questo articolo su