Min. Lavoro: interpello – applicazione dei benefici nel settore edile

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha risposto ad un quesito diretto a sapere se per l’applicazione del beneficio previsto, con riferimento al settore edile, dall’articolo 29 della L. n. 341/1995 si debba far riferimento alla contrattazione nazionale o a quella territoriale.

Si tratta di agevolazioni spettanti ai datori di lavoro esercenti attività edile, così come individuati dai codici ISTAT dal “45.11” al “45.45.2”, ove assumano operai occupandoli con un orario di lavoro di 40 ore settimanali.

La norma in questione prende in considerazione entrambi i livelli contrattuali ponendo il secondo livello come attuativo di quello nazionale. Per l’individuazione del riferimento contrattuale corretto occorrerà quindi rifarsi alle regole che disciplinano i due contratti, il cui esame, in concreto, non può peraltro essere oggetto di interpello, essendo quest’ultimo volto alla soluzione di questioni di ordine generale.

 leggi l’interpello

Entità e caratteristiche del beneficio

Riepilogo dei benefici
Contributivo

Il beneficio consiste in una riduzione contributiva – nella misura dell’11,50 % – sulla parte di contribuzione a carico dei datori di lavoro, esclusa quella di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, e si applica ai soli operai occupati con un orario di lavoro di 40 ore settimanali. Non spetta, quindi, per gli operai occupati con contratto di lavoro a tempo parziale.

La fruizione del beneficio è subordinata all’emanazione, per ciascun anno, di un apposito decreto interministeriale.

 

 

 

 

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Autore: La Redazione

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