Min. Lavoro: interpello – adibizione ad altre mansioni per la lavoratrice in gravidanza
La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, rispondendo ad un quesito avanzato dall’Unione Industriale di Biella riguardante la possibilità, prevista dall’art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 151/2001, di adibire ad altre mansioni la lavoratrice in stato di gravidanza e se la disposizione possa essere valutata anche con riferimento ad altre unità produttive della stessa azienda “i style=”color: #000080; font-family: Verdana; line-height: 1.5em;”>situate ad una distanza ragionevole”, si è così espresso:
“…non rinvenendosi, nelle norme suindicate, alcun riferimento alle unità produttive in cui la lavoratrice avrebbe la possibilità di svolgere le diverse mansioni, si è del parere che il temporaneo spostamento della lavoratrice a mansioni non vietate possa avvenire anche al di fuori dell’unità produttiva in cui la stessa era inserita, ma con alcune limitazioni. In particolare, applicando analogicamente – e, comunque, nel rispetto del generale principio di favor per il lavoratore – le disposizioni stabilite dall’art. 56 del D.Lgs. n. 151/2001, in materia di rientro al lavoro dopo i congedi per maternità e paternità, la lavoratrice che si trovi nelle condizioni di cui all’art. 17, comma 2, del predetto decreto legislativo potrà essere spostata ad altra sede di lavoro ove vi siano condizioni ambientali compatibili, purché ubicata nello stesso comune e previo consenso dell’interessata”.