Min. Lavoro: interpello 8/2012 – Maturazione requisiti per indennità di disoccupazione – periodi neutri

La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 8 del 14 marzo 2012, ha risposto ad un quesito del Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, in merito ai requisiti di natura contributiva necessari per l’ottenimento dell’indennità di disoccupazione ordinaria non agricola.

In particolare l’istante chiede se, ai fini del rispetto del requisito contributivo richiesto per l’erogazione della suddetta indennità, possa considerarsi “periodo neutro” quello fruito dal figlio convivente per prestare assistenza al genitore affetto da grave disabilità.

La risposta in sintesi:

[su_quote]”…Ciò premesso, in risposta al quesito avanzato, si sottolinea che nell’ambito dei periodi neutri costituiti dai congedi di cui all’art. 42 citato, può essere annoverato altresì quello fruito dal figlio convivente del portatore di handicap grave, qualora non vi siano altri soggetti idonei a prendersi cura della persona affetta da disabilità.

Si ricorda infatti che, ancor prima delle modifiche apportate dal Decreto Legislativo n. 119/2011, la Corte costituzionale con sentenza additiva n. 19/2009, nell’esaminare la questione di legittimità afferente ai possibili soggetti fruitori dei congedi previsti dall’articolo 42, comma 5, ha dichiarato l’incostituzionalità della predetta disposizione, per contrasto con gli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione, in quanto la stessa, nella sua originaria formulazione, non contemplava nel novero di detti soggetti il figlio convivente determinando, in tal modo, “un ingiustificato trattamento deteriore di un soggetto, (…) tenuto comunque ai medesimi obblighi di assistenza morale e materiale nei confronti del disabile”.

Per analoghe ragioni, in linea con le argomentazioni sostenute dalla Corte, è possibile considerare periodo neutro anche quello di congedo fruito dal figlio per assistere il genitore con grave disabilità, con l’effetto di retrodatare il biennio di riferimento, ai fini del computo del requisito contributivo, come sopra indicato, salvo il rispetto degli altri presupposti fissati dalla leggi vigenti.”.[/su_quote]

La Redazione

Autore: La Redazione

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