Tribunale: valore del repechage in una causa di licenziamento

Pubblichiamo due ordinanze dei Tribunali di Roma e Varese. Nei due casi i Giudici, pur ritenendo non adempiuto l’obbligo di repechage da parte dell’azienda, dichiarano risolto il rapporto di lavoro affermando espressamente che il mancato adempimento dell’obbligo di repechage esuli propriamente  dal concetto di “fatto posto a fondamento del licenziamento” e debba essere ricollegato alle “altre ipotesi” in cui il Giudice, pur accertando profili di illegittimità del licenziamento, dichiara comunque risolto il rapporto di lavoro e limita la condanna al risarcimento del danno (peraltro con quantificazione dell’’ndennità sui livelli minimi).

 L’ordinanza del Tribunale di Roma

L’ordinanza del Tribunale di Varese

La Redazione

Autore: La Redazione

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