Tribunale di Napoli: part-time in edilizia e contribuzione
Con sentenza n. 32513 del 19 dicembre 2012, il Tribunale di Napoli ha annullato un verbale INPS con il quale si chiedeva la contribuzione piena per i rapporti a tempo parziale in edilizia stipulati in eccedenza rispetto alla misura del 3% rispetto a quelli a tempo pieno, o del 30% del totale dei prestatori a tempo pieno occupati nell’intera impresa.
L’interpretazione dell’INPS, come ben chiarito dalla circolare n. 6/2010, punta, giustamente, a combattere un fenomeno, quello della evasione contributiva in edilizia, fortemente presente nel settore, ove a lavoratori occupati a tempo pieno, sovente, si versa la contribuzione soltanto su un numero ridotto di ore.
La mancata retribuzione fa venir meno anche il DURC (atteso che l’art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, lo subordina al rispetto integrale dei contratti collettivi): secondo lo stesso indirizzo si è espresso il Ministero del Lavoro con l’interpello n. 8/2011 e l’INAIL con la circolare n. 51/2010. La carenza di legittimazione contrattuale alla stipula (per superamento della percentuale) ha come precisa conseguenza l’applicazione della contribuzione virtuale sul tempo pieno.
La posizione espressa dal Tribunale di Napoli (che, ovviamente, fa testo, soltanto, sul caso concreto) è di radicale negazione di tale interpretazione: infatti, il giudice di merito, partendo dal dettato del D.L.vo n. 61/2000 afferma che dal testo normativo non si deduce alcun limite legale finalizzato alla fissazione di limiti quantitativi ed i rinvio esplicito alla contrattazione collettiva fa esclusivo riferimento alle condizioni ed alle modalità di svolgimento della prestazione, non rinvenendosi alcuna esplicita delega circa i limiti sopra indicati: quando il Legislatore intende affidare alcuni compiti alla pattuizione collettiva (nell’ambito di alcuni principi di carattere generale) lo afferma esplicitamente. Di conseguenza, secondo il giudice di merito, non essendo ipotizzabile una conversione dei rapporti a tempo pieno, la pretese dell’Istituto non appaiono legittime.