Tribunale di Genova: rito speciale per licenziamenti e domanda subordinata
Il Tribunale di Genova, con ordinanza del 29 gennaio 2013, si è pronunciato su una questione scaturente dal rito speciale per i licenziamenti previsto dall’art. 1, comma 48, della legge n. 92/2012.
In presenza di ricorso con la presentazione di un’istanza ex art. 18 e di una domanda diversa non fondata sugli stessi fatti costitutivi (demansionamento e richiesta di straordinari), il Tribunale di Genova, non accedendo alla tesi della inammissibilità (od improponibilità) delle domande (Trib. Firenze, Monza e Milano), ha sostenuto quella della separazione dei procedimenti con trattazione, attraverso il rito ordinario, delle domande diverse dalla richiesta ex art. 18, assegnando alle parti un termine per la regolarizzazione degli atti, secondo il principio generale di conservazione degli atti giuridici.