Regione Lazio: le nuove regole sui Tirocini Extra-curriculari

Dal 1 ottobre 2017, per effetto della delibera di Giunta n. 533/2017 che ha sostituito la precedente n. 199/2013 cambiano, nel Lazio, le regole per l’attivazione dei tirocini, in ottemperanza a quanto stabilito nella Conferenza Stato-Regioni del 25 maggio 2017.

Questi gli aspetti più salienti:

  1. la data del 1 ottobre 2017 si applica ai tirocini extra curriculari con riferimento sia alla data del progetto formativo, che alla comunicazione online al centro per l’impiego che alla data di inizio dello stage;
  2. le vecchie regole contenute nella delibera n. 199/2013 continuano ad applicarsi ai tirocini attivati entro il 30 settembre 2017, alle loro proroghe ed a quelli attivati a seguito di bandi pubblici pubblicati entro la data appena indicata;
  3. l’ art. 3 della nuova delibera stabilisce la durata minima del tirocinio in 2 mesi (1 per le c.d. attività stagionali) e quella massima in 6 mesi: tale limite è elevabile fino a 12 mesi nel caso in cui vengano coinvolti rifugiati, titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari, vittime di violenza e fino a 24 mesi per i lavoratori disabili (per questi ultimi occorre ricordare anche ciò che è previsto dall’art. 11 della legge n. 68/1999);
  4. il rimborso spese viene elevato da 400 ad 800 euro (il limite nazionale fissato nella Conferenza Stato-Regioni è di 300 euro) ma è subordinato alla partecipazione al progetto formativo individuale pari ad almeno il 70%: se la partecipazione è inferiore l’importo deve essere riproporzionato. Se la partecipazione è inferiore al 50% dell’orario concordato, nulla è dovuto;
  5. l’ art. 6 prevede che le imprese che hanno nella Regione Lazio una qualsiasi sede possono scegliere di applicare la normativa laziale anche ai tirocini svolti in altra Regione, previa comunicazione alla Regione Lazio attraverso il soggetto promotore. Tale disposizione appare leggermente diversa da ciò che afferma il comma 5 dell’art. 2 del D.L. n. 76/2013, convertito nella legge n. 99, ove tale possibilità è riservata soltanto alle aziende che hanno nel territorio regionale soltanto la sede legale;
  6. l’ art. 8 prevede alcune possibilità di deroga alla percentuale del 10% per i datori di lavoro con un organico dimensionato oltre i 20 dipendenti (con percentuali che vanno, a seconda dei casi,  dal 20% al 100%) qualora si sia addivenuti alla assunzione di tirocinanti ospitati nei 24 mesi antecedenti;
  7. il nuovo applicativo sarà disponibile dal 9 ottobre 2017;
  8. a breve saranno disponibili i nuovi modelli per la stipula delle convenzioni, del progetto formativo e dell’attentato finale relativo alle competenze acquisite.
La Redazione

Autore: La Redazione

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