Governo: abrogato il Lavoro Accessorio e modificata la responsabilità solidale negli appalti

PARLAMENTO

Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 2017, il Decreto Legge n. 25 del 17 marzo 2017, con le disposizioni urgenti per l’abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti.

In particolare, il Decreto Legge 25/2017:

 

1. all’articolo 1 – abroga il lavoro accessorio (articoli da 48 a 50 del decreto legislativo n. 81 del 2015).

Viene lasciato un periodo transitorio, per i buoni acquistati in precedenza, che potranno essere utilizzati, in prestazioni di lavoro accessorio, entro il 31 dicembre 2017.

 

2. all’articolo 2 – modifica il comma 2, dell’articolo 29, del decreto legislativo n. 276 del 2003, ripristinando integralmente la responsabilità solidale del committente con l’appaltatore nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per garantire una miglior tutela in favore dei lavoratori impiegati.

Articolo 29Appalto

1. Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell’articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell’appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell’opera o del servizio dedotti in contratto, dall’esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d’impresa.

2. In caso di appalto di  opere  o  di  servizi,  il  committente imprenditore  o  datore  di  lavoro  e’  obbligato  in   solido   con l’appaltatore, nonché’ con ciascuno  degli  eventuali  subappaltatori entro  il  limite  di  due  anni  dalla  cessazione  dell’appalto,  a corrispondere ai lavoratori i trattamenti  retributivi,  comprese  le quote  di  trattamento  di  fine  rapporto,  nonché’   i   contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione  al  periodo di esecuzione del contratto di appalto,  restando  escluso  qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo  il  responsabile dell’inadempimento. Il committente che ha eseguito il pagamento è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d’imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e può esercitare l’azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali.

3. L’acquisizione del personale già impiegato nell’appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore dotato di propria struttura organizzativa e operativa, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d’appalto, ove siano presenti elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa, non costituisce trasferimento d’azienda o di parte d’azienda.

  3-bis. Quando il contratto di appalto sia stipulato in violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell’articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest’ultimo. In tale ipotesi si applica il disposto dell’articolo 27, comma 2.

 3-ter. Fermo restando quando previsto dagli articoli 18 e 19, le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo non trovano applicazione qualora il committente sia una persona fisica che non esercita attività di impresa o professionale.

 

Il Decreto Legge è entrato in vigore il 17 marzo 2017.

 

Parere personale:

Con l’abrogazione di tutta la normativa sul Lavoro Accessorio, contenuta nel decreto legislativo n. 81 del 2015, il Governo ha dimenticato di lasciare in vigore, almeno per il periodo di “vita” dei buoni acquistati entro il 17 marzo e che dovranno essere utilizzati entro il 31 dicembre 2017, le norme che disciplinavano la comunicazione preventiva e le sanzioni, contenute proprio negli articoli 48 e 49, abrogati dal 17 marzo 2017.

Roberto Camera*

 

(*) Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza

 


 

DECRETO-LEGGE 17 marzo 2017, n. 25

Disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in  materia
di lavoro accessorio nonche' per la modifica delle disposizioni sulla
responsabilita' solidale in materia di appalti.
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visti gli articoli 48, 49 e 50 del decreto  legislativo  15  giugno
2015, n. 81, recante «Disciplina organica dei contratti di  lavoro  e
revisione della normativa in tema di mansioni, a norma  dell'articolo
1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183»; 
  Visto l'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre  2003,  n.
276, recante «Attuazione delle deleghe in materia  di  occupazione  e
mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30»; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza   di   superare
l'istituto del lavoro accessorio  al  fine  di  contrastare  pratiche
elusive, nonche' di modificare la  disciplina  della  responsabilita'
solidale negli appalti al fine di elevare  ulteriormente  l'efficacia
delle tutele in favore dei lavoratori, in  coerenza  con  la  recente
evoluzione della disciplina in materia di contratti pubblici; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 17 marzo 2017; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali e  del  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti; 
 
                              E m a n a 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Abrogazione degli articoli da 48 a 50 del decreto legislativo  n.  81
                              del 2015 
 
  1. Gli articoli 48, 49 a 50 del decreto legislativo 15 giugno 2015,
n. 81, sono abrogati. 
  2. I buoni per prestazioni di lavoro accessorio richiesti alla data
di entrata in vigore del presente decreto possono  essere  utilizzati
fino al 31 dicembre 2017. 
                               Art. 2 
 
  Modifica dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003 
 
  1. All'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo  10  settembre
2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al primo periodo, le parole:  «Salvo  diversa  disposizione  dei
contratti  collettivi  nazionali  sottoscritti  da  associazioni  dei
datori   di   lavoro   e   dei   lavoratori   comparativamente   piu'
rappresentative  del  settore  che  possono  individuare   metodi   e
procedure di controllo e di verifica  della  regolarita'  complessiva
degli appalti,» sono soppresse; 
  b) il secondo, il terzo e il quarto periodo sono soppressi. 
                               Art. 3 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 17 marzo 2017 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Gentiloni Silveri,  Presidente  del
                                  Consiglio dei ministri 
 
                                  Poletti,  Ministro  del  lavoro   e
                                  delle politiche sociali 
 
                                  Delrio,       Ministro        delle
                                  infrastrutture e dei trasporti 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
La Redazione

Autore: La Redazione

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