Parlamento: pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge Milleproroghe

PARLAMENTO

Il Parlamento ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2016, la Legge 25 febbraio 2016, n. 21 (c.d. Milleproroghe) di conversione del Decreto Legge 30 dicembre 2015, n. 210 con la proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

Il nuovo articolo 2 quater ha previsto che:

– l’art. 2, comma 34 della legge n. 92/2012 proroga i propri effetti Dino al 31 dicembre 2016. Ciò significa  che  finta quella data non è dovuto il ticket per i licenziamenti dei lavoratori in caso di cessazione del rapporto a seguito di cambio di appalto con assunzione del personale da parte del nuovo appaltatore. Anche in caso di cessazione dal rapporto a tempo indeterminato in edilizia per fine fase lavorativa o fine cantiere non è’ dovuto il ticket fino alla data sopra menzionata;

– anche per il 2016 la percentuale per i lavoratori con contratto di solidarietà difensiva corrisposta dall’INPS è pari al 70% con riferimento alle ore di sospensione o riduzione di orario. Ovviamente, si deve trattare di contratti di solidarietà in essere prima del 24 settembre  2015, data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 148/2015 che ha previsto una nuova disciplina che prevede il trattamento integrativo del tutto uguale a quello dei lavoratori in CIGO e CIGS;

– è stato prorogato a 90 giorni il termine entro cui con decreto “concertato” tra i Ministri del Lavoro e dell’Economia dovranno essere dettate le modalità attuative relative alla trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale in vista della maturazione della pensione di vecchiaia entro il 31 dicembre 2018, come previsto dall’art. 1, comma 284, della legge n. 208/2015.

 

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Fonte: Gazzetta Ufficiale

La Redazione

Autore: La Redazione

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