Min.lavoro: interpello 16/2012 – Parere di conformità agli Enti bilaterali e recesso al termine del periodo formativo

La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 16 del 14 giugno 2012, ha risposto ad un quesito del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, in merito alla nuova disciplina dell’apprendistato di cui al D.Lgs. n. 167/2011.
In particolare l’istante chiede:

se sia o meno obbligatorio il parere di conformità richiesto dalla contrattazione collettiva in relazione al Piano Formativo Individuale (PFI) e se sia o meno obbligatoria l’iscrizione all’Ente bilaterale di riferimento anche ai fini del rilascio di tale parere;

se sia possibile recedere dal rapporto di apprendistato, secondo quanto stabilito dall’art. 2, comma 1 lett. m), del D.L.vo n. 167/2011, nel caso in cui l’apprendista si trovi in una delle ipotesi previste dall’art. 35 D.L.vo n. 198/2006 e dell’art. 54 del D.L.vo n. 151/2001 (divieto di licenziamento per causa di matrimonio o maternità) “ovvero in un periodo di assenza temporanea per una delle cause previste e tutelate dall’ordinamento generale (malattia, infortunio, congedo parentale ecc.)”.

La risposta in sintesi:

[su_quote]”… In sintesi, indipendentemente dalla previsione normativa, non può negarsi che la contrattazione collettiva possa legittimamente assegnare un ruolo fondamentale agli Enti bilaterali, ruolo del tutto legittimo e non in conflitto con i principi normativi ma che tuttavia non può configurarsi come condicio sine qua non di carattere generale per una valida stipulazione del contratto di apprendistato.
Pertanto, almeno con riferimento ai datori di lavoro non iscritti alle organizzazioni stipulanti il contratto collettivo applicato, non vi è un obbligo di sottoporre il PFI all’Ente bilaterale di riferimento salvo, per i contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, ove tale passaggio sia previsto dalla legislazione regionale. Rimarrebbe in ogni caso escluso l’obbligo di iscriversi all’Ente bilaterale per ottenere il parere di conformità, come già chiarito da questa Amministrazione in passato richiamando il c.d. diritto di associazione sindacale negativo.
Indipendentemente dall’obbligo giuridico, va però evidenziato che una forma di controllo sui profili formativi del contratto da parte dell’Ente bilaterale rappresenta comunque una valida opportunità e una garanzia circa la corretta declinazione del PFI. Infatti, proprio perché “Individuale”, il Piano Formativo non potrà non adeguarsi alle specificità del contesto organizzativo aziendale e, eventualmente, anche al bagaglio culturale e professionale del lavoratore e, pertanto, il coinvolgimento dell’Ente può costituire un elemento significativo anche in relazione al giudizio che il personale ispettivo dovrà effettuare in ordine al corretto adempimento dell’obbligo formativo.
Si raccomanda anzi al personale ispettivo – in linea con l’orientamento volto a valorizzare sempre più il ruolo della bilateralità finanche nella gestione e “regolazione” di importanti aspetti del rapporto di lavoro, ben compendiati nell’art. 2, comma 1 lett. h) del D.L.vo n. 276/2003di concentrare prioritariamente l’attenzione proprio nei confronti di quei contratti di apprendistato e di quei PFI che non sono stati sottoposti alle valutazioni dell’Ente bilaterale di riferimento.
Sotto altro profilo va specificato inoltre che, in caso di richiesta di parere di conformità, le modifiche o le integrazioni richieste dall’Ente al PFI rappresentano un elemento da recepire nel provvedimento di disposizione (art. 7, comma 1, D.L.vo n. 167/2011) adottato dal personale ispettivo in sede di controllo sull’adempimento agli obblighi formativi, acquistando così una efficacia precettiva presidiata anche da sanzione amministrativa.
Per quanto attiene invece al “merito” del controllo da parte dell’Ente bilaterale, va ricordato che lo stesso ha ad oggetto la “congruità” del PFI e non già la verifica degli altri presupposti normativi e contrattuali legittimanti l’instaurazione e lo svolgimento del rapporto (ad es. limiti numerici o c.d. clausole di stabilizzazione). Pertanto, pur potendo l’Ente rappresentare all’istante una eventuale assenza dei presupposti di valida costituzione del rapporto, la conseguente sanzionabilità delle eventuali mancanze è demandata esclusivamente al personale ispettivo ovvero alle iniziativa del lavoratore in sede contenziosa.

In relazione al secondo quesito, concernente la possibilità di recedere dal rapporto di apprendistato nelle ipotesi indicate in premessa, va osservato quanto segue.
Sul punto è sufficiente evidenziare che eventuali cause di nullità del licenziamento (ad es. a causa del matrimonio, a causa dello stato di gravidanza ecc.) trovano evidentemente applicazione anche con riferimento ai lavoratori impiegati con contratto di apprendistato. Anche per essi valgono inoltre le disposizioni limitatrici del licenziamento in costanza di malattia e infortunio. Ciò tuttavia non toglie che, al termine dei periodi di divieto, il datore di lavoro possa legittimamente esercitare il diritto di recesso di cui all’art. 2, comma 1 lett. m), del D.L.vo n. 167/2011.
In tal caso il periodo di preavviso di cui all’art. 2118 c.c. – richiesto dal citato art. 2, comma 1 lett. m) e decorso il quale il rapporto potrà ritenersi risolto – non potrà che decorrere, se non dal termine del periodo di formazione, dal termine dei periodi di divieto di licenziamento sopra indicati.”.[/su_quote]

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Autore: La Redazione

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