Min.Politiche Agricole: aiuti alle imprese di pesca che effettuano l’interruzione temporanea obbligatoria

mipaf-620x488Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2017, il Decreto 12 dicembre 2016 con le modalità di individuazione delle risorse e dei criteri per l’erogazione degli aiuti alle imprese di pesca che effettuano l’interruzione temporanea obbligatoria.

 

 

Fonte: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

 


 

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 12 dicembre 2016 

Modalita'   attuative   del   decreto   10   agosto   2016,   recante
l'individuazione delle risorse e dei criteri per  l'erogazione  degli
aiuti alle imprese di pesca che effettuano l'interruzione  temporanea
obbligatoria, di cui al decreto 7 luglio 2016.  (Decreto  n.  20925).
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
              della pesca marittima e dell'acquacoltura 
 
  Visto il reg. (UE)  n.  1380/2013  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune  della
pesca, che modifica  i  regolamenti  (CE)  n.  1954/2003  e  (CE)  n.
1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n.  2371/2002
e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonche'  la  decisione  2004/585/CE
del Consiglio; 
  Visto il reg. (UE)  n.  1303/2013  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul  Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo,  sul  Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e  sul
Fondo europeo per gli affari marittimi  e  la  pesca  e  disposizioni
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul  Fondo  sociale
europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo  europeo  per  gli  affari
marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE)  n.  1083/2006
del Consiglio; 
  Visto il reg.  (UE)  n.  508/2014  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti  (CE)  n.  2328/2003,
(CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del  Consiglio
e il regolamento (UE) n. 1255/2011  del  Parlamento  europeo,  ed  in
particolare l'art. 33, paragrafo 1, lettera c); 
  Visto il regolamento delegato (UE) 288/2015 della  Commissione  del
17 dicembre 2014 che integra il  regolamento  (UE)  n.  508/2014  del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per  gli
affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il periodo e le  date
di inammissibilita' delle domande; 
  Visto  il  Programma  operativo,  predisposto  in  conformita'   al
disposto dell'art. 17,  del  citato  regolamento  (UE)  n.  508/2014,
approvato con decisione della Commissione CCI 2014IT14MFOP001 del  25
novembre 2015; 
  Visto i Piani di gestione, articolati per GSA, inerenti la flotta a
strascico adottati  a  livello  nazionale,  da  ultimo,  con  decreto
direttoriale del 20 maggio 2011,  che  prevedono  riduzioni  graduali
dello sforzo di pesca in linea con gli obiettivi fissati nel Piano di
adeguamento della flotta di cui, da ultimo, al  decreto  direttoriale
19 maggio 2011, prorogati con decreto direttoriale n.  11109  del  27
maggio 2015; 
  Visti  i  criteri  di  selezione  delle  operazioni  del  PO  FEAMP
2014/2020 approvati dal Comitato di sorveglianza  del  3  marzo  2016
relativi alla misura 1.33: Arresto temporaneo dell'attivita' di pesca
- art. 33 del reg.(UE) n. 508/2014; 
  Visto il decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005,  e  successive
modificazioni, recante il Codice dell'amministrazione digitale; 
  Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 2012  recante  adeguamento
alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca; 
  Visto il decreto ministeriale del 7 luglio  2016  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
169 del 21  luglio  2016,  che  dispone  le  interruzioni  temporanee
obbligatorie delle attivita' di pesca inerenti le unita' per le quali
la licenza autorizza al sistema  strascico  comprendenti  i  seguenti
attrezzi: reti a  strascico  a  divergenti,  sfogliare  rapidi,  reti
gemelle a divergenti per l'annualita' 2016; 
  Visto il decreto ministeriale del 10 agosto  2016  registrato  alla
Corte dei conti con numero 2365 in data 13 settembre 2016, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
n. 222 del 29 settembre 2016 recante l'individuazione delle risorse e
dei criteri per l'erogazione degli aiuti alle imprese  di  pesca  che
effettuano l'interruzione temporanea obbligatoria di cui  al  decreto
ministeriale del 7 luglio 2016; 
  Visto, in particolare, l'art. 1,  comma  8,  del  suddetto  decreto
ministeriale del 10 agosto 2016 che rinvia ad un  successivo  decreto
direttoriale la  definizione  delle  modalita'  di  attuazione  dello
stesso; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministro  27
febbraio  2013,  n.  105,  Regolamento  recante  organizzazione   del
Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali,  a  norma
dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
  Visto il decreto ministeriale  n.  1622  del  13  febbraio  2014  -
Individuazione degli uffici dirigenziali non generali  del  Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali; 
  Considerato necessario dare attuazione al predetto art. 1, comma 8,
del decreto ministeriale del 10 agosto 2016; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
     Modalita' di integrazione alla manifestazione di interesse 
 
  1. L'armatore autorizzato all'esercizio della pesca  marittima  con
il sistema strascico, il  quale  comprende  le  reti  a  strascico  a
divergenti, le sfogliare rapidi, le reti gemelle a divergenti, che ha
aderito all'arresto temporaneo obbligatorio previsto dall'art. 2  del
decreto ministeriale del 7 luglio 2016 e che  ha  presentato,  previa
autorizzazione del/i proprietario/i dell'unita', al  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale  della
pesca marittima e dell'acquacoltura - PEMAC IV - Via XX Settembre, 20
- 00187 Roma  per  il  tramite  dell'Autorita'  marittima  nella  cui
giurisdizione   e'   stata   effettuata   l'interruzione,    apposita
manifestazione  di  interesse  di  cui  all'allegato  2  del  decreto
ministeriale 10 agosto 2016 deve trasmettere,  entro  il  31  gennaio
2017, per il tramite della stessa Autorita' marittima, l'integrazione
alla manifestazione di interesse redatta sulla base  del  modello  di
cui all'allegato 1 del presente decreto. 
  2. L'integrazione alla manifestazione di  interesse  dovra'  essere
trasmessa al termine del periodo di arresto  temporaneo  obbligatorio
ovvero delle misure tecniche successive di cui al comma 1 dell'art. 4
del decreto ministeriale 7 luglio 2016 e dovra' contenere: 
  a)   l'indicazione   delle   coordinate   bancarie   intestate   al
beneficiario sulle quali si intende ricevere l'aiuto; 
  b)  copia  della  comunicazione  scritta  presentata  all'Autorita'
marittima di iscrizione nel caso in cui l'interruzione temporanea sia
stata effettuata in compartimenti diversi  da  quelli  di  iscrizione
(art. 5, comma 2 del decreto ministeriale 7 luglio 2016); 
  c) per le unita' di lunghezza inferiore ai  10  metri  f.t.  idonea
documentazione,   quale   ad    esempio    documentazione    fiscale,
documentazione di trasporto, libretto carburante,  note  di  vendita,
che dimostri l'effettiva  attivita'  di  pesca  in  mare  per  almeno
centoventi giorni nel corso dei due anni civili precedenti la data di
inizio dell'arresto temporaneo obbligatorio. 
  3. Sono considerate irricevibili le manifestazioni di interesse  di
cui all'allegato 2  del  decreto  ministeriale  10  agosto  2016,  se
depositate all'Autorita' marittima nella cui giurisdizione  e'  stata
effettuata l'interruzione  oltre  la  fine  del  periodo  di  arresto
obbligatorio,    ovvero    delle    misure    tecniche     successive
all'interruzione temporanea di cui al comma 1 dell'art. 4, cosi' come
indicato all'art. 1 comma 6 del decreto ministeriale 10 agosto 2016. 
                               Art. 2 
 
                     Requisiti di ammissibilita' 
 
  Al  fine  di  ottenere  l'aiuto  di  cui  all'art.  1  del  decreto
ministeriale del 10 agosto 2016 devono essere soddisfatti, a pena  di
inammissibilita', i seguenti requisiti stabiliti dalla  normativa  di
riferimento: 
  il beneficiario non deve rientrare  nei  casi  di  inammissibilita'
previsti dai paragrafi 1 e 3 dell'art. 10 del reg. (UE) 508/2014  (ai
sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo); 
  l'armatore deve essere in possesso  dell'autorizzazione  rilasciata
dal/i proprietario/i dell'unita' da pesca, per la presentazione della
manifestazione di interesse; 
  il beneficiario deve essere in possesso di  tutti  i  documenti  di
bordo  in  corso  di  validita'  alla  data  di  inizio  dell'arresto
temporaneo obbligatorio; 
  l'unita' deve essere regolarmente armata ed equipaggiata alla  data
di inizio dell'arresto temporaneo obbligatorio; 
  l'unita' deve aver effettuato un'attivita' di  pesca  in  mare  per
almeno centoventi giorni nel corso dei due anni civili precedenti  la
data di inizio dell'arresto temporaneo obbligatorio; 
  l'unita'  deve  aver  rispettato  l'intero   periodo   di   arresto
temporaneo obbligatorio definito dall'art. 2 del decreto ministeriale
7 luglio 2016; 
  l'unita'  deve  aver  rispettato  le  misure  tecniche   successive
all'interruzione temporanea di cui all'art. 4, comma 1,  del  decreto
ministeriale  7  luglio  2016  (solo  per  i   pescherecci   iscritti
nell'areale compreso da Trieste a Bari); 
  l'unita' deve essere in possesso, alla data di inizio  dell'arresto
temporaneo  obbligatorio,  del   titolo   abilitativo   all'esercizio
dell'attivita' di pesca in corso di validita' ed  essere  autorizzata
all'esercizio dell'attivita' di pesca con uno degli attrezzi  di  cui
all'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale del 7 luglio 2016. 
                               Art. 3 
 
                 Attestazione del periodo di arresto 
 
  1.  Entro  quarantacinque   giorni   decorrenti   dalla   data   di
acquisizione dell'integrazione alla manifestazione  di  interesse  di
cui all'allegato 1 del presente decreto, l'Autorita' marittima  nella
cui giurisdizione e' stata effettuata l'interruzione, trasmette  alla
Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura a  mezzo
posta         elettronica          certificata          all'indirizzo
[email protected] per ciascuna unita', la  seguente
documentazione: 
  la manifestazione di interesse ricevuta ai sensi dell'art. 1  comma
6 del decreto ministeriale 10 agosto 2016 corredata dal documento  di
identita' del sottoscrittore in corso di validita' e dagli  eventuali
allegati; 
  l'integrazione alla predetta manifestazione di cui  all'allegato  1
del presente decreto corredata degli eventuali allegati; 
  un'attestazione, predisposta  secondo  lo  schema  in  allegato  al
presente decreto (All.2), che certifichi il deposito dei documenti di
bordo  nei  termini  indicati  all'art.  2,  comma  5   del   decreto
ministeriale del 7 luglio 2016, l'effettivo rispetto dei requisiti di
cui all'art. 2 del presente decreto, nonche' i  controlli  effettuati
per l'accertamento degli stessi. 
  2. All'attestazione di cui allegato 2 del presente  decreto  dovra'
essere  allegata,  a  cura  dell'Autorita'  marittima,  la   seguente
documentazione: 
  copia della licenza di pesca o Attestazione provvisoria in corso di
validita'; 
  certificato di iscrizione al RIP; 
  estratto dei RR.NN. MM e GG. o delle matricole che riporti le  date
di nomina di armamento e di proprieta' dell'imbarcazione alla data di
inizio dell'arresto temporaneo obbligatorio.  Qualora  alla  data  di
compilazione dell'allegato 2 le informazioni relative all'armamento e
alla  proprieta'  avessero  subito  cambiamenti,  l'estratto   dovra'
riportare anche le date di chiusura. 
                               Art. 4 
 
                          Inammissibilita' 
 
  1. L'unita' che ha usufruito dell'opzione di cui all'art. 5,  comma
4 del decreto ministeriale 7 luglio 2016, non e' ammessa all'aiuto di
cui all'art. 1 del decreto ministeriale del 10 agosto 2016; 
  2. L'unita' che ha usufruito  della  deroga  prevista  all'art.  6,
comma  3  del  decreto  ministeriale  7  luglio  2016  ed  e'   stata
autorizzata  dalla  Direzione  generale  della  pesca   marittima   e
dell'acquacoltura all'effettuazione di attivita' di ricerca in  mare,
a  scopi  scientifici,  durante  il  periodo  di  arresto  temporaneo
obbligatorio, non e' ammessa all'aiuto di cui all'art. 1 del  decreto
ministeriale del 10 agosto 2016. 
                               Art. 5 
 
                        Ulteriori adempimenti 
 
  1. L'Autorita' marittima, presso  la  cui  giurisdizione  e'  stato
effettuato   l'arresto   temporaneo   obbligatorio,   provvede   alla
conservazione dei logbook cartacei per i  dieci  anni  successivi  la
data dell'arresto temporaneo, al fine di eventuali  futuri  controlli
da parte dell'Autorita' di gestione, dell'Autorita' di  audit,  della
Commissione europea e/o della Corte dei conti europea; 
  2. L'obbligo di cui al suindicato comma 1 e' annullato nel  momento
in cui l'Autorita' marittima provvede alla registrazione dei  logbook
cartacei nel sistema informativo SIPA in ambito SIAN. 
                               Art. 6 
 
                      Obblighi del beneficiario 
 
  Il beneficiario e' tenuto a rispettare  le  condizioni  di  cui  al
paragrafo 1, lettere da a) a  d),  dell'art.  10  del  reg.  (UE)  n.
508/2014 per tutto il periodo di attuazione dell'intervento,  vale  a
dire per tutto il periodo di arresto temporaneo  obbligatorio  ovvero
delle misure tecniche successive all'interruzione temporanea  di  cui
al comma 1 dell'art. 4 del decreto ministeriale 7 luglio 2016  e  per
un periodo di cinque anni successivi alla data del  pagamento  finale
al beneficiario. 
                               Art. 7 
 
      Rettifiche finanziarie e recupero del contributo erogato 
 
  1. Ai sensi  di  quanto  previsto  dall'art.  99  paragrafo  1  del
regolamento (UE)  n.  508/2014  la  Direzione  generale  della  pesca
marittima e dell'acquacoltura procede a  rettifiche  finanziarie  nel
caso in cui il beneficiario non rispetta gli obblighi di cui all'art.
10, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 508/2014. 
  2. Nei casi di rettifiche finanziarie di cui al suddetto  comma  1,
la Direzione  generale  della  pesca  marittima  e  dell'acquacoltura
stabilisce  l'ammontare   della   rettifica   finanziaria,   che   e'
proporzionata tenendo  conto  della  natura,  della  gravita',  della
durata e della ripetizione della violazione o del reato da parte  del
beneficiario. 
                               Art. 8 
 
                Modalita' di istruttoria dell'istanza 
 
  1. Il Ministero, acquisita la documentazione di cui  all'art.  3  e
verificata la disponibilita' finanziaria,  provvede  a  redigere  una
graduatoria in base ai criteri di selezione di cui al successivo art.
9, che sara' pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana e sul sito internet del Ministero delle  politiche  agricole
alimentari e forestali; 
  2. Pubblicata la graduatoria, il Ministero predispone i decreti  di
impegno e pagamento seguendo l'ordine della graduatoria; 
  3. L'aiuto calcolato ai sensi dell'art. 1,  comma  4,  del  decreto
ministeriale 10 agosto 2016 e' erogato in un'unica  soluzione  previo
controllo di I livello  effettuato  dalla  Direzione  generale  della
pesca marittima e dell'acquacoltura. 
                               Art. 9 
 
                        Criteri di selezione 
 
  1. La selezione delle richieste di arresto temporaneo  tiene  conto
dei seguenti criteri 
  a) maggior numero di kW dell'imbarcazione; 
  b) maggior numero di GT dell'imbarcazione; 
secondo la tabella di seguito riportata: 
  
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                               Art. 10 
 
                       Ulteriori disposizioni 
 
  Il presente decreto si  applica  anche  alle  unita'  iscritte  nei
compartimenti della Regione Sardegna e Siciliana  che  effettuano  il
periodo di interruzione obbligatoria ai sensi dell'art. 2,  comma  4,
del decreto ministeriale del 7 luglio 2016. 
  Il presente provvedimento e' trasmesso all'Organo di controllo  per
la  registrazione,  pubblicato   nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana e  divulgato  attraverso  il  sito  internet  del
Ministero  delle  politiche  agricole,  alimentari  e   forestali   e
affissione nell'albo delle Capitanerie di porto. 
    Roma, 12 dicembre 2016  
 
                                       Il direttore generale: Rigillo 

Registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 2017 
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne n. 20 
La Redazione

Autore: La Redazione

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