Min. Lavoro: interpello – 34/2008 Soci lavoratori e obbligo di versamento del TFR a fondo di previdenza complementare o all’INPS

La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con interpello n. 34 del 19 agosto 2008, ha risposto ad un quesito della Confartigianato di Roma in merito alla legittimità di regolamenti adottati da talune società cooperative che, dopo l’entrata in vigore della L. n. 142/2001, si limitano a prevedere la riconduzione dei rapporti di lavoro dei soci unicamente alla fattispecie dell’adempimento dell’obbligazione societaria o del conferimento con esclusione della costituzione di un rapporto di lavoro:

La risposta in sintesi:

 “…. non appare conforme al vigente quadro normativo l’ipotesi del regolamento della società cooperativa la quale preveda che la prestazione lavorativa del socio possa essere resa sulla base del mero adempimento dell’obbligazione assunta con il contratto sociale ovvero mediante il semplice conferimento societario, essendo invece necessaria la instaurazione di un ulteriore rapporto di lavoro (in forma subordinata, autonoma o in qualsiasi altra forma).

Quanto alla correlata questione del diritto al trattamento di fine rapporto, in aggiunta a quanto innanzi osservato, la giurisprudenza (Cass. Civ., Sez. Lav., n. 12350/2004) ha statuito che il T.F.R., in quanto retribuzione differita, non si identifica nel diritto del socio alla distribuzione di utili maturati. Ciò in quanto, dal punto di vista economico e contabile, i compensi corrisposti ai lavoratori rappresentano per le società il costo dei fattori produttivi, la cui erogazione non è condizionata dalla sussistenza dei presupposti per la distribuzione degli utili, in quanto quest’ultima presuppone un bilancio consuntivo.
Ne consegue per la Suprema Corte che il diritto al T.F.R. è configurabile quale diritto del socio lavoratore che abbia prestato attività lavorativa non condizionato dalla concreta acquisizione delle necessarie risorse economiche da parte della cooperativa.
Da ultimo, con riguardo all’obbligo per la cooperativa di provvedere ai relativi versamenti contributivi, si richiama il D.Lgs. n. 252/2005 che – con decorrenza dal 1°gennaio 2007 – prevede una nuova disciplina delle forme pensionistiche complementari caratterizzato dalla possibilità di scelta del lavoratore di destinare il maturando T.F.R. ad una delle forme pensionistiche previste (negoziale, fondo pensione aperto, ecc) ovvero di mantenerlo presso l’impresa.
Per completezza, si precisa che, in caso di mancata scelta, la destinazione avverrà secondo il meccanismo del silenzio assenso stabilito dall’art. 8, comma 7, del Decreto citato, in forza del quale il T.F.R. maturando dovrà essere conferito alla forma pensionistica prevista dalla contrattazione collettiva, anche territoriale, salvo diverso accordo aziendale; nel caso di più forme pensionistiche applicabili il conferimento sarà effettuato, salvo diverso accordo aziendale, a quella con il maggior numero di adesioni da parte dei lavoratori; qualora non sia applicabile nemmeno questo criterio, infine, il conferimento avverrà presso la forma pensionistica complementare istituita presso l’INPS.”.

La Redazione

Autore: La Redazione

Condividi questo articolo su