Min. lavoro: interpello 36/2009 – Deroghe alla durata del riposo giornaliero

La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con interpello n. 36 del 15 maggio 2009, ha risposto ad un quesito della Confcooperative, in merito alla deroga alla durata del riposo giornaliero di cui all’art. 7 del D.L.vo n. 66/2003, prevista dall’art. 51 del CCNL per le cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo, con particolare riferimento alla necessità di un accordo di secondo livello per dare attuazione alla deroga contenuta nel contratto nazionale.

La risposta in sintesi:

“…. In ogni caso, sia in base alla previgente formulazione dell’art 17, sia ai sensi di quella risultante dalle modifiche apportate con il D.L. n. 112/2008, il dato normativo è chiaro nello stabilire che, qualora il contratto nazionale, come nel caso di specie, detti una specifica disciplina in materia (sia pure richiamando le procedure di confronto aziendale per l’individuazione delle concrete esigenze aziendali) le parti possono legittimamente derogare alla disciplina legale, senza necessità di un ulteriore accordo a livelli inferiori di contrattazione.
Resta fermo che tali clausole possono considerarsi legittime solo ove si rispetti l’obbligo di garanzia di cui all’art. 17, comma 4, del D.L.vo n. 66/2003, secondo cui le deroghe “possono essere ammesse soltanto a condizione che ai prestatori di lavoro siano accordati periodi equivalenti di riposo compensativo o, in casi eccezionali in cui la concessione di tali periodi equivalenti di riposo compensativo non sia possibile per motivi oggettivi, a condizione che ai lavoratori interessati sia accordata una protezione appropriata”. Tali riposi compensativi, come evidenziato dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee nella sentenza del 9 settembre 2003, resa in causa C-151/02, caso Jaeger, “devono essere immediatamente successivi all’orario di lavoro che sono intesi a compensare, al fine di evitare uno stato di fatica o sovraccarico del lavoratore dovuti all’accumulo di periodo di lavoro consecutivi”.”.

La Redazione

Autore: La Redazione

Condividi questo articolo su