Min.lavoro: interpello 30/2012 – Pensionamento lavoratori collocati in mobilità ex art. 41, comma 7, L. n. 289-2002

La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 30 del 19 ottobre 2012, ha risposto ad un quesito dell’Associazione Religiosa Istituti Socio – Sanitari (ARIS), in merito alla corretta interpretazione dell’art. 41, comma 7, L. n. 289/2002 e successive modificazioni.
In particolare, l’istante chiede se il trattamento corrispondente all’indennità di mobilità nei confronti dei lavoratori della sanità privata di cui alla suddetta disposizione, ove concesso entro l’anno 2012, continui ad essere erogato anche dopo il 31 dicembre 2012 per la durata di 66 mesi; l’istante pone, altresì, la questione afferente alla disciplina applicabile ai lavoratori citati in materia di requisiti e di accesso ai trattamenti pensionistici.

 La risposta in sintesi:

 [su_quote]”…  Al riguardo – attesa la modifica, da ultimo intervenuta, dell’art. 41, comma 7, del L. n. 289/2002 – si ritiene che l’ammortizzatore possa essere concesso anche nel corso del 2013 e per i periodi massimi ivi previsti, fermi restando i limiti di finanziamento che al riguardo sono stati indicati da ultimo dall’art. 23, comma 12 duodecies, del D.L. n. 95/2012. Ciò in quanto la proroga delle disposizioni di cui al D.L. n. 108/2002 non può non trovare giustificazione se non in corrispondenza del diritto a fruire della indennità in questione.
Per quanto attiene al secondo quesito, dall’analisi del dettato di cui all’art. 41, comma 7, della L. n. 289/2002, non si rinviene alcun riferimento esplicito alla disciplina in materia di requisiti per l’accesso ai trattamenti pensionistici; ciò peraltro risulta evidente in considerazione del rinvio che la norma in questione fa alle disposizioni contenute nell’art. 1, commi 5, 6, e 8, del D.L. n. 108/2002.

Si rappresenta, peraltro, che sotto la vigenza della Legge da ultimo citata la disciplina dei trattamenti pensionistici per la generalità dei lavoratori, ovvero quella concernente i requisiti per la pensione di anzianità, trovava la propria fonte normativa nell’art. 59, comma 6, L. n. 449/1997 (tabella C), salvo che non si trattasse dei lavoratori “precoci” i quali, ai fini pensionistici, possono vantare il requisito contributivo ma non quello anagrafico.
In considerazione di quanto sopra argomentato può, dunque, evincersi che la categoria dei lavoratori in mobilità non può essere considerata come categoria “a carattere speciale” ai fini della disciplina per l’accesso alla pensione. Di conseguenza, i lavoratori destinatari dell’indennità di mobilità ex art. 41 citato, per conseguire il diritto ai trattamenti pensionistici, devono perfezionarne i requisiti alla luce delle norme dettate per la generalità dei lavoratori dipendenti.
Si ricorda tuttavia che il suddetto criterio subisce una deroga esclusivamente nei confronti di quella categoria dei lavoratori collocati in mobilità ordinaria per i quali espressamente le norme in materia pensionistica contemplano una “clausola di salvaguardia” per il consentire l’accesso ai trattamenti pensionistici sulla base della previgente normativa.”.[/su_quote]

Roberto Camera

Autore: Roberto Camera

Funzionario dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro e relatore in corsi di formazione e aggiornamento professionale in materia di gestione del personale - curatore del sito www.dottrinalavoro.it - @CameraRoberto

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