Min. lavoro: interpello 28/2009 – Pensione di invalidità Fondo Volo

La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con interpello n. 28 del 20 marzo 2009, ha risposto ad un quesito dell’AVIA (Assistenti di Volo Italiani Associati), in merito alla cumulabilità tra redditi da lavoro dipendente, autonomo o d’impresa e pensione di invalidità specifica per il personale aeronavigante iscritto al Fondo Volo, di cui all’art. 4, comma 4 del D.Lgs. n. 164/1997, che richiama l’art. 1, comma 42, della L. n. 335/1995 e l’art. 1, comma 189, della L. n. 662/1996..

La risposta in sintesi:

 “…. Si ritiene pertanto che, in caso di cumulo fra pensione di invalidità specifica e altri redditi, la disciplina applicabile è quella di cui al comma 42 della L. n. 335/1995 (che prevede la riduzione della pensione del 25% o del 50%, quando ricorrano le condizioni previste dalla tabella G allegata alla legge) a cui eventualmente aggiungere le ulteriori trattenute da calcolare sulla base della natura del reddito da lavoro conseguito (reddito di natura subordinata oppure di natura autonoma).
Per completezza espositiva si osserva inoltre:
1. Prestazioni di invalidità liquidati con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni In base all’art. 72, della L. n. 388/2000, le pensioni e gli assegni di invalidità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente.
2. Prestazioni di invalidità liquidati con un’anzianità contributiva inferiore a 40 anni

Le pensioni e gli assegni di invalidità liquidati con un’anzianità contributiva inferiore a 40 anni, a decorrere dal 1° gennaio 2001, sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo nella misura del 70% della quota eccedente il minimo. La relativa trattenuta non può superare il valore pari al 30% del reddito da lavoro autonomo. Pertanto, non sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo il 30% della quota di pensione che supera il trattamento minimo fino a concorrenza del reddito da lavoro autonomo.”.

La Redazione

Autore: La Redazione

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