Min. lavoro: interpello 27/2009 – Dipendenti di imprese di trasporto e attività lavorativa

La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con interpello n. 27 del 20 marzo 2009, ha risposto ad un quesito del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, in merito alla portata delle disposizioni concernenti l’organizzazione dell’orario di lavoro dei dipendenti di imprese di trasporto di persone che svolgano attività differenti nell’arco della stessa giornata o della stessa settimana, che sembrerebbe rientrare nel campo di applicazione di differenti discipline normative. In particolare, l’interpellante chiede di sapere quale sia la disciplina relativa alla durata massima dell’orario di lavoro ed ai riposi giornalieri e periodici applicabile ai lavoratori adibiti a diverse attività lavorative, alcune delle quali rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 66/2003 ed altre in quello del D.Lgs. n. 234/2007 e del regolamento CE n. 561/2006 del 15 marzo 2006.

La risposta in sintesi:

 “…. L’ipotesi illustrata dall’interpellante, tuttavia, risulta particolarmente complessa in quanto i singoli lavoratori svolgerebbero un tipo di attività che rientra, in alcuni casi, nel campo di applicazione della disciplina speciale, in altri, in quello del D.Lgs. n. 66/2003. Rispetto a tale ipotesi non può non sottacersi la criticità che comporterebbe l’applicazione di differenti discipline in un contesto come quello delineato dall’interpellante. D’altra parte non è possibile nemmeno ipotizzare l’applicazione esclusiva del D.Lgs. n. 66/2003, considerato quale normativa di carattere generale, in quanto è lo stesso Decreto che esclude l’operatività di tale disciplina per i lavoratori mobili rientranti nel campo di applicazione della direttiva 2002/15/CE. Tanto meno sarebbe possibile applicare solo il D.Lgs. n. 234/2007, pur considerandolo norma successiva e speciale rispetto al D.Lgs. n. 66/2003, in quanto il regolamento CE n. 561/2006 richiamato dallo stesso D.Lgs. n. 234/2007 prevede specifiche ipotesi in cui non si applica detta disciplina specifica ma quella più generale del D.Lgs. n. 66/2003.
Ciò premesso, si ritiene che in tali ipotesi la scelta sul regime della durata massima dell’orario di lavoro e dei riposi giornalieri e settimanali da applicare dovrà seguire un criterio di prevalenza rispetto alle attività normalmente svolte dal lavoratore interessato. In altri termini sarà cura del datore di lavoro applicare, in via alternativa, la disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 66/2003 o nel D.Lgs. n. 234/2007 verificando se il lavoratore svolga “normalmente” e “prevalentemente” una attività compresa nel campo di applicazione dell’uno o dell’altro Decreto. Peraltro, nelle ipotesi in cui risulti particolarmente difficile individuare le “attività prevalenti” si ritiene, secondo un principio di cautela, che vada applicata la disciplina di maggior tutela per il lavoratore.
Considerata la complessità della problematica oggetto di interpello – ferma restando la valenza “scriminante” dell’adeguamento al precedente orientamento espresso con la citata risposta del 9 novembre 2006 – il personale ispettivo di questo Ministero valuterà comunque con la massima attenzione eventuali condotte datoriali non conformi all’indirizzo interpretativo appena espresso, in particolare relativamente alle fattispecie in cui risulta particolarmente difficile l’individuazione della disciplina normativa applicabile.
Anche con riferimento alle ipotesi sanzionatorie pendenti, anche oggetto di contenzioso, sarà pertanto cura degli Uffici valutare, alla luce di quanto sopra, eventuali iniziative di archiviazione.”.

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Autore: La Redazione

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