Min. lavoro: interpello 20/2008 – Contratto di inserimento ed incentivi economici

La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con interpello n. 20 del 16 giugno 2008, ha risposto a due quesiti della Confcommercio – Federazione Italiana Pubblici Esercizi, in merito

– alla possibilità di stipulare, “indipendentemente dal godimento degli incentivi economici”, contratti di inserimento con donne di qualsiasi età residenti in tutte le Regioni e Province autonome, solo successivamente alla data di pubblicazione del Decreto interministeriale di cui all’art. 54, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 276/2003 e fino al termine stabilito nel Decreto interministeriale stesso, considerando pertanto tale Decreto quale “condizione necessaria” del contratto.

– alla possibilità di fruire degli sgravi contributivi, “sia quello minimo del 25 per cento che quelli in percentuale superiore”, solo da parte delle imprese che abbiano “effettuato le assunzioni nelle regioni Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna”.

In sintesi la risposta è la seguente:

 

“….Sul punto, l’art. 1 del Decreto interministeriale 11 novembre 2005, in vigore per il triennio 2004 – 2006, aveva individuato “in tutte le Regioni e Province autonome” i territori in cui era possibile stipulare i contratti d’inserimento con i soggetti di cui all’art. 54, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 246/2003 e fruire del beneficio contributivo uniforme e generalizzato del 25%, in quanto tale agevolazione non costituisce un’ipotesi di “aiuto di Stato” ai sensi dell’art. 87 del Trattato CE.

Mentre l’art. 2 del citato Decreto interministeriale aveva individuato “nelle regioni Lazio, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Sicilia e Sardegna” le aree territoriali di cui all’art. 2, lettere f) del regolamento (CE) n. 2204/2002 (il c.d. “livello NUTS II”) nelle quali dovevano risiedere le donne con cui era possibile stipulare contratti d’inserimento e fruire del maggiore sgravio contributivo, superiore al 25%.
È pacifico che l’accesso al beneficio in misura superiore al 25%, poi, è subordinato al rispetto delle strategie europee in materia di sostegno all’occupazione, come illustrate nel regolamento (CE) n. 2204/02.
Il nuovo Decreto 31 luglio 2007, per l’anno 2007, ha confermato lo sgravio uniforme e generalizzato del 25% per le aree riferite a “tutte le Regioni e Province autonome”; mentre ha ridotto le aree di cui al livello NUTS II, ammesse al beneficio in misura superiore al 25%,escludendo rispetto alla precedente elencazione la sola regione Lazio.
Infine, per completezza, si rileva che l’INPS, con circolare n. 10/2008, ha fornito le indicazioni operative sia per il recupero degli sgravi spettanti alla aziende e da queste non goduti, sia per la restituzione degli sgravi indebitamente fruiti in misura superiore al 25% per le assunzioni, effettuate nel 2007, di lavoratrici residenti nella regione Lazio (spettanti, invece, nella sola misura uniforme e generalizzata del 25%).”.

La Redazione

Autore: La Redazione

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