Min.lavoro: interpello 12/2012 – Versamento contributi a seguito di licenziamento illegittimo

 La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 12 del 30 maggio 2012, ha risposto ad un quesito della Confederazione Italiana dei Dirigenti e delle Alte Professionalità, in merito alla sussistenza o meno, in capo al datore di lavoro, dell’obbligo di versamento dei contributi previdenziali in favore di un proprio dipendente, per il periodo intercorrente tra il giorno del licenziamento e quello della reintegrazione nel posto di lavoro disposta con ordinanza cautelare ex art. 700 c.p.c.

 La risposta in sintesi:

[su_quote]”… appare utile richiamare l’orientamento giurisprudenziale avallato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 15143/2007, in ordine al principio della necessaria autonomia tra retribuzione ed obbligo contributivo, obbligo quest’ultimo considerato indifferente alle vicende conseguenti al licenziamento e alla successiva reintegrazione. In proposito, la suddetta Corte, pur affermando che la prestazione lavorativa costituisce il presupposto dell’obbligazione contributiva, ritiene tuttavia che il rapporto previdenziale assicurativo non integri semplicemente il corrispettivo della prestazione lavorativa. Questa considerazione trae le mosse dal principio della sussistenza del rapporto di lavoro nell’arco temporale che va dal giorno del licenziamento illegittimo e quello dell’ordine di reintegrazione e della conseguente continuità del rapporto previdenziale per lo stesso periodo. Nei confronti del datore di lavoro continua, pertanto, a gravare l’adempimento dell’obbligo contributivo, proprio in virtù del fatto che il rapporto di lavoro non si è mai estinto (cfr. INPS circ. n. 125/1992).
La Corte giunge alle conclusioni di cui sopra evidenziando che “l’obbligo contributivo commisurato alla retribuzione contrattuale dovuta – esiste perché esiste l’obbligazione retributiva, e non viene meno se a causa del suo inadempimento la prestazione originariamente pattuita si trasforma in altra di natura risarcitoria, perché siffatta trasformazione opera solo sul piano del rapporto tra datore e lavoratore, in cui l’interesse di quest’ultimo resta soddisfatto secondo un criterio di equivalenza, mediante l’erogazione della prestazione risarcitoria”.
Si sottolinea, inoltre, che l’obbligazione contributiva deve essere commisurata all’effettivo importo delle retribuzioni maturate e dovute per il periodo dal licenziamento alla data della reintegrazione, sebbene tale misura non coincida con l’ammontare del danno liquidato in applicazione delle ordinari criteri risarcitori.
Ad analoghe conclusioni perviene anche una recentissima sentenza della medesima Corte (Cass. sent. n. 402/2012), laddove si evidenzia che nell’ipotesi di licenziamento dichiarato illegittimo con conseguente ordine di reintegrazione, il rapporto assicurativo risulta assistito dalla medesima fictio iuris che caratterizza il rapporto di lavoro, considerato de iure come mai interrotto.

Ciò in quanto dalla previsione legislativa, ex art. 18, comma 4, L. n. 300 del 1970, secondo cui la parte datoriale deve essere condannata “al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento al momento dell’effettiva reintegrazione”, deriva la non interruzione de iure anche del rapporto assicurativo previdenziale collegato a quello lavorativo.

Si ricorda, infine, che la dichiarazione di illegittimità del licenziamento disposta con ordinanza cautelare ex art. 700 c.p.c. assicura al lavoratore le medesime tutele conseguenti ad eventuale sentenza con analogo contenuto, emessa in sede di giudizio di merito, sostanziandosi, pertanto, in una anticipazione dei relativi effetti.

In definitiva, si ritiene che a seguito dell’adozione del suddetto provvedimento cautelare di reintegrazione del prestatore nel posto di lavoro, il datore di lavoro risulta tenuto all’adempimento di tutti gli obblighi connessi al rapporto di lavoro, tra i quali, l’obbligazione del versamento delle somme dovute a titolo di contribuzione.”.[/su_quote]

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Autore: La Redazione

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