Trattamenti pensionistici iscritti a Enti previdenziali – art. 2, co 2, D.Lgs. n. 103/1996

La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 2 del 30 gennaio 2014, ha risposto ad un quesito della FIACA (Federazione Imprese Agricole Coltivatori Allevatori), in merito alla corretta interpretazione dell’art. 2, comma 2, D.Lgs. n. 103/1996, concernente la determinazione dei trattamenti pensionistici degli iscritti agli Enti previdenziali costituiti con la L. n. 335/1995.
In particolare, l’Organizzazione sindacale istante chiede se la percentuale di rivalutazione del montante contributivo, effettuata annualmente ai sensi del disposto di cui all’art. 1, comma 9, L. n. 335/1995, debba considerarsi una percentuale unica ai fini della relativa applicazione da parte di tutti gli Enti previdenziali, ovvero se costituisca una percentuale minima di rivalutazione suscettibile di modifica da parte degli Enti stessi in presenza di determinate condizioni.

 La risposta in sintesi:

“…Alla luce del suddetto quadro normativo, si ritiene che la percentuale di rivalutazione del montante contributivo non possa subire variazioni anche in termini di rivalutazioni superiori da parte degli Enti previdenziali per specifiche ipotesi, trattandosi di un parametro percentuale unico fissato nell’ambito della più ampia riforma del sistema pensionistico.
Il Legislatore ha voluto, infatti, ancorare la manovra stessa a parametri uniformi anche in considerazione della necessità di una rigorosa valutazione della sua incidenza sulla finanza pubblica, sulla quale evidentemente non possono incidere modifiche unilaterali operate mediante disposizioni dei regolamenti dei singoli Enti di previdenza obbligatoria.
Tale ricostruzione risulta altresì suffragata dai più recenti orientamenti della giurisprudenza amministrativa secondo la quale l’unica rivalutazione dei montanti individuali degli iscritti “è quella pubblica, valida per tutte le Casse previdenziali e calcolata dall’Istituto Nazionale di Statistica sulla base della variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale” (v. TAR Lazio, sent. n. 6954 dell’11 luglio 2013).
Si sottolinea altresì che, ai fini della soluzione della problematica, non rileva il dettato di cui all’art. 6, comma 4, D.Lgs. n. 103/1996, che consente unicamente una modulazione “anche in misura differenziata” della sola aliquota contributiva utile ai fini previdenziali.”.

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Autore: La Redazione

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