Min.Lavoro: Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per l’artigianato

ministero lavoro

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 166 del 18 luglio 2016, il Decreto 29 aprile 2016, istitutivo del Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per l’artigianato.

 

Fonte: Ministero del Lavoro

 

 


 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 29 aprile 2016 

Fondo  di  solidarieta'  bilatelare  alternativo  per  l'artigianato.
(Decreto n. 95581).
 
          IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                           di concerto con 
 
                             IL MINISTRO 
                    DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 10 dicembre 2014,  n.  183,  recante,  tra  l'altro,
deleghe  al  Governo  in  materia  di  riforma  degli  ammortizzatori
sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive; 
  Visto il decreto legislativo 14 settembre  2015,  n.  148,  recante
«Disposizioni  per  il  riordino  della  normativa  in   materia   di
ammortizzatori  sociali  in  costanza  di  rapporto  di  lavoro,   in
attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183»; 
  Visto il Titolo II, articoli da  26  a  40,  del  medesimo  decreto
legislativo n. 148 del 2015,  recante  la  disciplina  dei  fondi  di
solidarieta'; 
  Visto, in particolare, l'art. 27 del decreto legislativo n. 148 del
2015, il quale, al comma 1, prevede che, in  alternativa  al  modello
previsto dall'art. 26, in riferimento ai settori  dell'artigianato  e
della  somministrazione  di  lavoro  nei  quali,  in   considerazione
dell'operare  di  consolidati  sistemi  di  bilateralita'   e   delle
peculiari esigenze di tali settori,  le  organizzazioni  sindacali  e
imprenditoriali  comparativamente  piu'  rappresentative  a   livello
nazionale abbiano  adeguato  le  fonti  normative  e  istitutive  dei
rispettivi fondi bilaterali, ovvero dei fondi  interprofessionali  di
cui all'art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 o del fondo  di
cui all'art. 12 del decreto legislativo 10  settembre  2003  n.  276,
alle finalita' perseguite dall'art. 26, comma  1,  si  applichino  le
disposizioni di cui ai commi seguenti del medesimo art. 27; 
  Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20; 
  Visti gli Accordi interconfederali del 30  novembre  2012,  del  31
ottobre 2013 e del 29 novembre 2013 mediante i quali,  in  attuazione
dell'art. 3, comma 14, della legge 28 giugno 2012, n.  92,  le  parti
firmatarie hanno convenuto di  costituire  l'associazione  denominata
«Fondo di solidarieta' bilaterale alternativo  per  l'artigianato»  e
adeguare l'atto costitutivo alle finalita' perseguite dai commi da  4
a 13 dell'articolo innanzi citato; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali
di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze  n.  86986
del 9 gennaio 2015, emanato ai sensi dell'art.  3,  comma  16,  della
legge n. 92 del 2012; 
  Visto  l'accordo  interconfederale  del  10  dicembre  2015,   come
integrato dalla nota  di  accompagnamento  sottoscritta  in  data  11
gennaio 2016, con il quale, in attuazione dell'art.  27  del  decreto
legislativo n. 148 del 2015, le parti firmatarie hanno  convenuto  di
adeguare le fonti normative e istitutive del  Fondo  di  solidarieta'
bilaterale alternativo  dell'artigianato  alle  finalita'  perseguite
dall'art. 26, comma 1, del medesimo decreto legislativo; 
  Viste le modifiche apportate allo Statuto del Fondo di solidarieta'
bilaterale alternativo dell'artigianato  con  atto  del  14  dicembre
2015, a rogito del Notaio Massimo Recchi in Roma, rep. 80180/11574; 
  Considerata la finalita' perseguita dai fondi di  cui  all'art.  27
del  decreto  legislativo  n.  148  del  2015  di  realizzare  ovvero
integrare il  sistema,  in  chiave  universalistica,  di  tutela  del
reddito  in  costanza  di  rapporto  di  lavoro  e  in  caso  di  sua
cessazione; 
  Considerata la necessita' avvertita dalle parti sociali del settore
dell'artigianato di adottare misure volte ad assicurare ai lavoratori
una tutela reddituale in costanza di rapporto di lavoro, nei casi  di
riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa, in  considerazione
delle peculiari caratteristiche ed  esigenze  del  predetto  settore,
come previsto dall'art. 27 del decreto legislativo n. 148 del 2015  e
in conformita' all'accordo interconfederale del 10 dicembre 2015; 
  Considerata,  altresi',  la  necessita'  avvertita   dai   soggetti
costituenti il Fondo di prevedere eventuali ulteriori prestazioni  di
sostegno al reddito,  da  definire  prioritariamente  nell'ambito  di
quelle previste dall'art. 27, commi 3 e 5,  lettera  f)  del  decreto
legislativo n. 148 del 2015, con le  modalita'  di  cui  all'art.  3,
comma 3, dello Statuto; 
  Sentite nella riunione  del  19  febbraio  2016  le  organizzazioni
sindacali individuate  nelle  parti  firmatarie  del  citato  accordo
interconfederale del 10 dicembre 2015; 
  Ritenuto, pertanto, di dettare, ai sensi dell'art. 27, comma 6, del
decreto legislativo n. 148 del  2015,  disposizioni  per  determinare
criteri volti a garantire la sostenibilita'  finanziaria  del  Fondo,
requisiti di professionalita' e onorabilita'  dei  soggetti  preposti
alla gestione, criteri e requisiti per  la  contabilita'  del  Fondo,
modalita' volte a rafforzare la funzione di controllo sulla  corretta
gestione  del  Fondo   e   di   monitoraggio   sull'andamento   delle
prestazioni,  anche  attraverso  la  determinazione  di  standard   e
parametri omogenei 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                        Disposizioni generali 
 
  1. Il  Fondo  di  solidarieta'  bilaterale  per  l'artigianato,  di
seguito denominato FSBA, e' gestito dagli organi esecutivi di cui  al
Titolo II, Capo II, articoli 10 e 11, e Capi III e IV dello  Statuto,
con riferimento, quindi, al  Presidente,  Vice-Presidente,  Consiglio
Direttivo e Direttore. 
  2. I membri degli organi di cui  al  comma  1  devono  possedere  i
requisiti di professionalita' e onorabilita' individuati dal presente
decreto. 
                               Art. 2 
 
                     Sostenibilita' finanziaria 
 
  1. FSBA ha l'obbligo di bilancio in pareggio  e  non  puo'  erogare
prestazioni in carenza di disponibilita'. 
  2.  Gli  interventi  a  carico  di  FSBA   sono   concessi   previa
costituzione di specifiche riserve  finanziarie  ed  entro  i  limiti
delle risorse dovute dalle imprese di settore. 
                               Art. 3 
 
                    Requisiti di professionalita' 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dall'art.  20  dello  Statuto  di
FSBA, i membri degli organi di cui all'art. 1, comma 1, devono essere
in possesso di specifica  competenza  ed  esperienza  in  materia  di
lavoro  e  occupazione  e  di  una  consolidata  esperienza  maturata
nell'ambito degli Enti bilaterali. 
  2. I membri degli organi di cui all'art. 1, comma  1,  devono  aver
svolto, per uno o piu' periodi, complessivamente non inferiori ad  un
triennio, funzioni di amministratore, di  carattere  direttivo  o  di
partecipazione  ad  organi  collegiali  presso   Enti   e   organismi
associativi, di rappresentanza di categoria. 
  3. Ai membri degli organi di cui all'art. 1, comma  1,  non  spetta
alcun emolumento o indennita'. 
                               Art. 4 
 
                      Requisiti di onorabilita' 
 
  1. Fermo restando quanto previsto all'art. 19 dello  Statuto  FSBA,
non possono essere nominati o eletti componenti degli organi  di  cui
all'art. 1, comma 1, e, se nominati o eletti  decadono  dall'ufficio,
coloro che si trovano in una delle seguenti condizioni: 
    a) stato di interdizione legale  ovvero  interdizione  temporanea
dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e  delle  imprese  e,
comunque, tutte le situazioni  previste  dall'art.  2382  del  Codice
civile; 
    b) assoggettamento a misure di prevenzione disposte ai sensi  del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 salvi gli effetti  della
riabilitazione; 
    c) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per  uno  dei
delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del Codice  civile,  salvi
gli effetti della riabilitazione; 
    d) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per un  tempo
non  inferiore  ad  un  anno  per  un  delitto  contro  la   pubblica
amministrazione, contro  la  fede  pubblica,  contro  il  patrimonio,
contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica  ovvero  per  un
delitto in materia tributaria, di  lavoro  e  previdenza,  salvi  gli
effetti della riabilitazione; 
    e) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per un  tempo
non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.  salvi
gli effetti della riabilitazione. 
  2. La decadenza dall'ufficio e' dichiarata dall'organo  individuato
dallo Statuto entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del
difetto sopravvenuto. 
  3. Costituiscono causa di sospensione delle funzioni esercitate dai
membri  degli  organi  di  cui  all'art.  1,  comma  1,  le  seguenti
situazioni: 
    a) condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di  cui
al comma 1, lettere c), d) ed e); 
    b)  applicazione  provvisoria  di  una  delle   misure   previste
dall'art. 67, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre  2011,  n.
159; 
    c) applicazione di una misura cautelare di tipo personale. 
  4. La sospensione e' dichiarata con le modalita' di cui al comma 2. 
                               Art. 5 
 
               Criteri e requisiti per la contabilita' 
 
  1. Fermo restando quanto previsto al Titolo III dello Statuto, FSBA
deve dotarsi di un adeguato sistema di contabilita'. 
  2.  FSBA  ha  l'obbligo  di  presentare   bilanci   di   previsione
pluriennali, basati sullo scenario  macroeconomico  coerente  con  il
piu' recente Documento di economia  e  finanza  e  relativa  Nota  di
aggiornamento. 
  3. L'Organo di FSBA individuato dallo Statuto  redige  il  bilancio
consuntivo redatto secondo il criterio di competenza economica. 
  4.  Il  bilancio  consuntivo  deve  essere  costituito   da   stato
patrimoniale, conto economico, nota  integrativa  e  dalla  relazione
dell'organo di controllo individuato dallo Statuto. 
  5. Nel bilancio dovranno essere evidenziate: la dotazione  iniziale
e le entrate contributive, atti di liberalita' senza vincolo, atti di
liberalita'  con  vincolo,  atti   di   liberalita'   ad   esecuzione
pluriennale. 
  6. Il bilancio consuntivo deve essere  preceduto  dal  bilancio  di
previsione, redatto secondo gli stessi principi e gli  stessi  schemi
del bilancio consuntivo. 
  7. Sia in sede di bilancio  preventivo  che  in  sede  di  bilancio
consuntivo dovra' essere redatto il prospetto delle entrate  e  delle
uscite. 
  8. Il bilancio si dovra' ispirare  al  principio  di  prudenza,  le
immobilizzazioni dovranno essere valutate al  costo  e  le  eventuali
gestioni patrimoniali saranno valutate al valore di mercato. 
  9. FSBA deve trasmettere regolarmente il bilancio al Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle
finanze, entro trenta giorni dalla relativa  approvazione,  corredato
dalla relazione illustrativa, dalla relazione del collegio  sindacale
e dalla relazione del soggetto revisore. 
  10.  La  relazione  dell'organo  individuato  dallo  Statuto   deve
contenere una descrizione generale dell'andamento della  gestione  di
FSBA. 
  11. La relazione deve  recare  la  descrizione  della  politica  di
gestione seguita in conformita' ai criteri e requisiti definiti dalle
parti sociali stipulanti gli Accordi interconfederali del 30 novembre
2012, del 31 ottobre 2013, del 29 novembre 2013 e 10  dicembre  2015,
in  ossequio  all'obbligo  dell'equilibrio  finanziario   del   Fondo
medesimo, nonche' le ulteriori informazioni che gli  organi  preposti
riterranno necessarie  ai  fini  di  una  chiara  comprensione  della
situazione economica e di gestione. 
                               Art. 6 
 
               Controllo sulla gestione e monitoraggio 
                  sull'andamento delle prestazioni 
 
  1. Il Ministero del lavoro e delle politiche  sociali  esercita  la
funzione  di  controllo  sulla  corretta  gestione  di  FSBA   e   di
monitoraggio sull'andamento delle prestazioni. In caso di riscontrate
irregolarita' o inadempimenti,  in  particolare  con  riferimento  al
rispetto dei criteri di sostenibilita' finanziaria, il Ministero  del
lavoro  e  delle  politiche  sociali  puo'  disporre  la  sospensione
dell'operativita' di FSBA. 
  2. FSBA e' tenuto a dotarsi di  un  sistema  di  raccolta  di  dati
sull'andamento  delle  prestazioni  e  a  trasmettere,  con   cadenza
annuale, al Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  al
Ministero dell'economia e  delle  finanze,  i  dati  di  monitoraggio
fisico, finanziario e procedurale relativi alle prestazioni  erogate,
secondo le modalita' definite con apposite linee guida dal  Ministero
del lavoro e delle politiche sociali. 
  3. Il sistema di monitoraggio deve essere tale  da  assicurare  una
adeguata conoscenza  circa  l'andamento  delle  prestazioni  e  deve,
altresi', rispondere alle esigenze di informazione e trasparenza  nei
confronti  della  piu'  generale  platea  di  imprese  e   lavoratori
coinvolti. 
  Il presente  decreto  e'  trasmesso  agli  organi  di  controllo  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 29 aprile 2016 
 
            Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali: Poletti 
 
Il Ministro dell'economia e delle finanze: Padoan 

Registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2016 
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute  e  Min.
lavoro, foglio n. 2744
La Redazione

Autore: La Redazione

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