Min. lavoro: interpello 48/2011 – Effetti CIG in deroga in rapporto alla attivazione di altri ammortizzatori sociali
La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 48 del 28 dicembre 2011, ha risposto ad un quesito della Confapi, in merito ai presupposti per l’attivazione delle procedure di Cassa Integrazione Guadagni in deroga, in rapporto alla fruizione di altre tipologie di ammortizzatori sociali.
In particolare, l’istante chiede di chiarire se, al termine di un periodo di godimento di CIG “in deroga” alla Legge n. 223/1991, sia comunque necessaria la sussistenza del requisito occupazionale previsto dalla medesima Legge, per fruire successivamente dell’ammortizzatore sociale di cui alla CIGS.
La risposta in sintesi:
“…Al fine di fornire la soluzione alla problematica sollevata, appare opportuno richiamare la ratio che ispira la concessione dei benefici di cui agli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa (Legge n. 223/1991). In proposito, si ricorda che la disciplina degli ammortizzatori sociali in deroga trova riscontro normativo nell’art. 2, comma 36, della Legge n. 203/2008, nell’art. 19 Legge n. 2/2009, di conversione del D.L. n. 185/2008 e nell’art. 7 ter della Legge n. 33/2009.
I trattamenti in esame, mediante i quali il Legislatore ha voluto ampliare la platea dei destinatari aventi diritto ai suddetti benefici, vengono erogati, nei limiti delle risorse finanziarie stanziate annualmente, nei confronti di categorie di lavoratori subordinati normalmente esclusi dal campo di applicazione delle misure di sostegno del reddito, a causa della tipologia di contratto di cui sono titolari, dell’appartenenza settoriale dell’azienda di cui sono dipendenti o della dimensione aziendale.
Appare utile ricordare, altresì, che la Legge n. 220/2010 (Legge di Stabilità 2011) all’art. 1 comma 30, non contempla alcuna specifica causale di intervento per l’erogazione di tali strumenti di sostegno, limitandosi a richiedere la stipulazione di “accordi governativi e con riferimento a periodi non superiori a dodici mesi per la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali”.
Si rappresenta, inoltre, che l’Intesa Stato Regioni 2011 – 2012 sugli ammortizzatori sociali in deroga e su politiche attive stabilisce al punto 14), lettera d) “che per le imprese cessate o sottoposte a procedure concorsuali qualora si valuti indispensabile il ricorso alla CIG in deroga, la richiesta dovrà essere accompagnata, ove possibile, da piani di gestione delle eccedenze che pongono particolare attenzione ai processi di ricollocazione, anche verso le altre imprese del territorio e con eventuali processi di riqualificazione delle competenze”.
Sulla base delle suesposte argomentazioni, nell’ipotesi in cui l’azienda abbia già fruito di un periodo di CIGS concesso ex art. 3, Legge n. 223/1991, potrà richiedere successivamente i benefici di cui agli ammortizzatori in deroga, anche in assenza dei presupposti sanciti dal Legislatore nel comma 2 del medesimo art. 3, ferma restando la sussistenza dei requisiti previsti dalle norme in materia di ammortizzatori sociali in deroga.
Da ultimo, in ordine all’ammissibilità di un eventuale ricorso alla procedura di mobilità, durante un periodo di fruizione di trattamenti integrativi di cassa in deroga, occorre riferirsi all’art. 4, Legge n. 223/1991.
In forza della suddetta norma l’azienda, infatti, ha la facoltà di avviare le procedure di mobilità soltanto qualora, ammessa al trattamento di cui alla CIGS ex art. 1 della richiamata Legge, nel corso di attuazione del programma ritenga di non riuscire a reimpiegare tutti i lavoratori sospesi e di non poter utilizzare strumenti alternativi.
Sebbene il dettato normativo di cui sopra non sembrerebbe lasciare ampi margini, si ritiene che, in linea generale, non sia preclusa ad un’impresa in CIG in deroga la possibilità di avviare azioni di gestione non traumatica degli esuberi strutturali, tenendo comunque in considerazione quanto disposto dagli artt. 4 e 24, Legge n. 223/1991.”.