Min. lavoro: interpello 41/2011 – Soggetti iscrivibili presso l’ENPALS esperto opinionista

La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 41 del 14 novembre 2011, ha risposto ad un quesito della Confcommercio e della F.R.T. (Federazione Radio Televisioni), in merito all’inquadramento contributivo della figura professionale dell'”esperto opinionista” che partecipa alle trasmissioni televisive per commentare su un determinato argomento di cui risulti professionalmente competente. L’istante chiede in particolare se i redditi derivanti dallo svolgimento dell’attività di “opinionista” debbano essere assoggettati all’ENPALS, come ritenuto dal medesimo Istituto con circolare n. 7/2006, con riferimento alla figura del “commentatore televisivo”, ovvero all’INPS nell’ambito della Gestione separata.

 La risposta in sintesi:

“…Orbene, premesso quanto sopra ed entrando nel merito del quesito posto, si tratta di individuare i soggetti che possono essere qualificati “opinionisti esperti” e, tra questi, quali possono essere assimilabili alle categorie declinate nell’elenco di cui all’art. 3 e nel D.M. n. 80 del 15 marzo 2005.
L’opinionista cui fa cenno l’istante, ovvero colui che – nell’ambito di una trasmissione televisiva – fornisce una propria “opinione”, può includere sostanzialmente due figure: quella dell’“ospite” e del “commentatore”.
A ben guardare, l’elenco che declina le figure professionali operanti nell’ambito dello spettacolo non prevede tali figure professionali o simili, se non quella del “presentatore” (n. 3).
Per quanto riguarda la figura dell’“ospite” quale soggetto chiamato, a fronte di un compenso, a fornire anche in modo continuativo una opinione in seno alla trasmissione televisiva, essa non può, per definizione, assimilarsi a quella del presentatore, pertanto l’eventuale compenso percepito in tale qualità sarà assoggettato a contribuzione ENPALS solo ove il soggetto medesimo sia già assoggettato a tale contribuzione in quanto lavoratore dello spettacolo con qualifica rientrante nell’elenco (e per ciò stesso risulta “ospite” in virtù di tale qualifica: es. cantante, attore, calciatore professionista …). In relazione agli adempimenti informativi verso l’ENPALS, il codice qualifica da utilizzare è quello che, in base alla prestazione resa, risulti maggiormente appropriato nell’ambito di quelli previsti per la Gestione lavoratori dello spettacolo.
Ove invece, l’ospite sia un professionista iscritto in apposito Albo e già assoggettato a contribuzione presso la rispettiva Cassa previdenziale, l’eventuale compenso percepito in quanto “ospite” in virtù della sua competenza professionale, sarà assoggettato alla contribuzione relativa al proprio regime previdenziale di appartenenza (salvo per quei professionisti che, in quanto categoria rientrante nell’elenco di cui all’art. 3 del citato D.M., sono assoggettabili a contribuzione ENPALS).
Per gli altri soggetti, il compenso percepito in qualità di “ospite” in un programma televisivo sarà assoggettato alla contribuzione presso la Gestione separata dell’INPS in presenza delle relative condizioni, quale prestazione di lavoro occasionale, a progetto, ovvero quale lavoratore autonomo libero professionista senza cassa (con partita IVA), a seconda della tipologia contrattuale utilizzata.
Con riferimento invece alla figura del “commentatore” televisivo, tale figura può ritenersi, in determinati casi, a differenza dell’“ospite”, una figura di supporto e sostegno al presentatore/conduttore, alla stregua di un co – conduttore ovvero colui o colei che da solo e senza ospiti conduca una trasmissione “di commento”.
Si fa riferimento alle ipotesi in cui l’attività di commentatore sia collaterale e di sostegno al conduttore/presentatore, valutando congiuntamente i tempi di intervento e l’indipendenza nella gestione degli stessi nonché l’effettivo ruolo svolto nell’ambito della trasmissione, elementi tutti evincibili dal relativo contratto stipulato con l’azienda di spettacolo ovvero dalle effettive modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. In tali casi il compenso percepito dal commentatore sarà assoggettato a contribuzione ENPALS, in quanto rientrante nel punto 3) dell’elenco, con riferimento alla figura del “presentatore”.”.

 

La Redazione

Autore: La Redazione

Condividi questo articolo su