Min. lavoro: interpello 34/2011 – Conciliazione presso le Commissioni di certificazione costituite presso le Università

La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 34 del 9 agosto 2011, ha risposto ad un quesito dell’Università degli Studi – Roma Tre, in merito alla corretta interpretazione della disposizione di cui all’art. 31, comma 13, L. n. 183/2010, con particolare riferimento alla modalità di svolgimento delle
conciliazioni presso le Commissioni di certificazione costituite presso le Università.
In particolare, l’istante chiede se la conciliazione che il citato art. 31 affidata alle Commissioni di certificazione universitarie:
– può prevedere una procedura diversa da quella stabilita dall’art. 410 c.p.c. per il tentativo di conciliazione esperito presso le Direzioni provinciali del lavoro;
– è sottoposta agli stessi criteri di competenza territoriale previsti dal Legislatore per l’attività di certificazione. In particolare, si chiede se sia corretto ritenere che i medesimi criteri di cui agli artt. 76 e 77, D.Lgs. n. 276/2003, siano validi anche ai fini della funzione conciliativa svolta da tali Commissioni.

 La risposta in sintesi:

“…Ciò premesso, l’espresso richiamo della citata norma all’art. 410 c.p.c. sembra riferirsi anzitutto alle materie che possono essere oggetto del tentativo di conciliazione (e, dunque, i rapporti di cui all’art 409 c.p.c.) ed agli effetti interruttivi e sospensivi che la presentazione della domanda di conciliazione produce sulla decorrenza dei termini di prescrizione e di decadenza.
Non può inoltre escludersi che il richiamo all’art. 410 c.p.c. determini altresì l’estensione alle Commissioni universitari delle modalità operative che le Commissioni di conciliazione
operanti presso le Direzioni provinciali del lavoro sono tenute a seguire.

Più in particolare sembra potersi sostenere che alle conciliazioni svolte presso Commissioni di certificazione costituite presso le Università si applichi, ad esempio, la normativa concernente i termini previsti per il deposito di eventuali memorie (cfr. art. 31, comma 7, L. cit.), con esclusione invece della disciplina di carattere “strutturale”, concernente ad esempio la composizione della Commissione (cfr. art 31, comma 3, L. n. 183/2010), la quale non può non avere una specificità legata al diverso contesto in cui le stessa opera.
La scelta del Legislatore di demandare anche alle Commissioni di certificazione universitarie la possibilità di svolgere tentativi di conciliazione non può infatti prescindere dalla necessaria uniformità di procedure tra i diversi organismi abilitati a conciliare, uniformità che si traduce in una maggior semplificazione a vantaggio di chi intende esperire un tentativo di conciliazione.
Diverse argomentazioni devono invece sostenersi con riferimento al secondo quesito, concernente eventuali limiti di competenza territoriale per le Commissioni di certificazioni universitarie, limiti del resto non previsti dal Legislatore.
Sul punto occorre peraltro ricordare che l’art. 76, D.Lgs. n. 276/2003 dispone espressamente che “le parti stesse devono rivolgersi alla Commissione nella cui circoscrizione si trova l’azienda o una sua dipendenza alla quale sarà addetto il lavoratore” esclusivamente nell’ipotesi in cui si intenda dare avvio alla procedura di certificazione presso le Commissioni di cui all’art. 76, comma 1, lettera b) e, pertanto, esclusivamente laddove ci si rivolga alle commissioni abilitate alla certificazione istituite presso le Direzioni provinciali e le Province.
Ne consegue che, laddove le parti si rivolgano alle Commissioni istituite presso le Università al fine di esperire il tentativo di conciliazione ai sensi dell’art. 410 c.p.c. – così come per la procedura di certificazione dei contratti – non si è tenuti al rispetto di particolari limiti territoriali.”.

 

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Autore: La Redazione

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