Min. lavoro: interpello 26/2010 – Modalità di fruizione della CIGO nel settore dell’edilizia e affini

La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 26 del 5 luglio 2010, ha risposto ad un quesito dell’ANCE, FENEAL UIL, FILCA CISL e FILLEA CGIL, in merito alle modalità di fruizione della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria nel settore dell’edilizia e affini. Più in particolare gli interpellanti chiedono se sia possibile effettuare periodi di proroga a zero ore, secondo la normativa attualmente vigente per l’industria ex art. 6 della L. n. 164/1975 “che, peraltro, prevede la procedura di consultazione sindacale ai sensi dell’art. 5 della medesima legge”.

 La risposta in sintesi:

“…L’art. 1, comma 1, della L. n. 427/1975, recante norme in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell’edilizia e affini, stabilisce espressamente che l’integrazione salariale è corrisposta fino ad un massimo di tre mesi continuativi “prorogabili eccezionalmente, nei soli casi di riduzione dell’orario di lavoro, per periodi trimestrali fino ad un massimo di complessivo di 12 mesi”.
Di contro, l’art. 6, comma 1, della L. n. 164/1975, recante norme in materia di garanzia del salario nel settore delle imprese industriali, prevede che l’integrazione è corrisposta fino ad un periodo massimo di 3 mesi continuativi e che “in casi eccezionali detto periodo può essere prorogato trimestralmente fino ad un massimo complessivo di 12 mesi”.
Sul punto occorre evidenziare che le norme in questione, peraltro ambedue subordinate ad una eccezionalità degli eventi che giustificano la proroga della Cassa Integrazione, sono dettate dalla medesima ratio e non sembra pertanto giustificarsi una lettura restrittiva del complessivo quadro normativo che ne risulta.
Più in particolare, anche sulla base di un principio di maggiore estensione degli strumenti di tutela del reddito dei lavoratori, sembra potersi sostenere che la più favorevole disposizione normativa di cui all’art. 6, comma 1, della L. n. 164 citata – che non richiede, ai fini della proroga, necessariamente una ripresa pur parziale dell’attività lavorativa – trova applicazione con riferimento a tutte le imprese industriali, ivi comprese quelle del settore edili e affini.

Quanto al secondo quesito, relativo al criterio di calcolo della settimana integrabile, già l’INPS ha confermato, con il messaggio n. 116/2009, che tali criteri possono essere applicati all’edilizia, limitandoli però ai soli casi di richiesta di CIGO per riduzione di attività dovuta a momentanea mancanza di lavoro, a riduzione di commesse o di ordini, ovvero causali riconducibili alla crisi aziendale e contrazione del ciclo produttivo.
Al riguardo sembra corretto ritenere rientranti nel criterio di calcolo de quo anche le ipotesi di sospensione legate ad eventi metereologici, che in edilizia sono peraltro maggiormente ricorrenti; ciò sia perché una diversa soluzione non sembrerebbe in effetti sorretta da alcuna giustificazione normativa, sia per ragioni di uniformità dell’azione amministrativa alla quale deve pertanto potersi garantire l’utilizzo di un’unica tipologia di “contatore” delle settimane di Cassa Integrazione.”.

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Autore: La Redazione

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