Min. lavoro: interpello 24/2010 – Indennità collaboratori per attività di autotrasporto conto terzi imponibile

La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 24 del 9 giugno 2010, ha risposto ad un quesito della CONFAPI (Confederazione italiana piccola e media industria), in merito alla possibilità di considerare esenti da contribuzione previdenziale le somme corrisposte, anche con carattere di abitualità, sotto forma di “indennità di trasferta”, da una società committente esercente attività di autotrasporto per conto di terzi agli autotrasportatori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto ex artt. 61 e ss., D.Lgs. n. 276/2003.

 La risposta in sintesi:

“…Si può concludere, sul punto, che – anche a seguito del D.Lgs. n. 314/1997 ed in evidente linea di continuità con il regime previgente – le somme riconosciute, anche con carattere di continuità, ai lavoratori delle imprese di autotrasporto, non correlate ad una specifica trasferta, ma contrattualmente attribuite per tutti i giorni retribuiti:
a) non rivestono natura meramente retributiva;
b) rientrano solo in parte nella base imponibile (ai fini fiscali e contributivi);
c) più precisamente vi rientrano non già nella misura del 50%, bensì nella misura eccedente gli importi di cui all’art. 51, comma 5, TUIR e cioè nella misura di euro 46,48 (lire 90.000) al giorno, elevate a euro 77,47 (lire 150.000) per le trasferte all’estero.
D’altra parte la prassi contrattuale da tempo vigente è conforme al quadro giuridico ora delineato senza che si rinvenga, sul punto, alcun contenzioso giudiziario.

Il CCNL logistica, trasporto merci e spedizioni prevede, infatti, che il personale viaggiante, nonché il personale affiancato, comandato a prestare servizio extra urbano, oltre alla normale retribuzione giornaliera, ha diritto ad una indennità di trasferta in relazione al tempo trascorso in territorio extra urbano.
In base all’art. 6 CCNL le misure dell’indennità di trasferta sono, attualmente, le seguenti:
a) per i servizi in territorio nazionale dalle 6 alle 12 ore euro 19,81 dalle 12 alle 18 ore euro 30,60 dalle 18 alle 24 ore euro 38,42;
b) per i servizi in territorio estero dalle 6 alle 12 ore euro 27,64 dalle 12 alle 18 ore euro 40,24 dalle 18 alle 24 ore euro 57,01 inoltre “l’indennità di trasferta prevista dal presente articolo ha natura restitutoria nella misura fissata dalle parti e può essere integrata fino alla concorrenza dei limiti stabiliti per l’esenzione contributiva e fiscale”.
Occorre ulteriormente precisare che – in base all’art. 50 TUIR – le somme ed i valori percepiti in virtù di contratti di collaborazione coordinata e continuativa sono assimilati, a far data dal 1° gennaio 2001, ai redditi da lavoro dipendente. La disciplina dinanzi descritta – benché faccia riferimento, testualmente, ai lavoratori dipendenti – si applica dunque anche ai collaboratori.
Al riguardo va tuttavia altresì evidenziato che, sul punto, non può non incidere la disposizione di cui all’art. 1, comma 772, della L. n. 296/2006 (Finanziaria 2007) secondo la quale “in ogni caso, i compensi corrisposti ai lavoratori a progetto devono essere proporzionati alla quantità e qualità del lavoro eseguito e devono tenere conto dei compensi normalmente corrisposti per prestazioni di analoga professionalità, anche sulla base dei contratti collettivi nazionali di riferimento”. In tal senso – ove si voglia nel contratto di collaborazione far riferimento alla disciplina della trasferta prevista per i lavoratori subordinati – quest’ultima può trovare applicazione a condizione che vengano comunque garantiti i livelli minimi di trattamentoretributivo ai sensi dell’art. 1, comma 772, L. n. 296 citato.”.

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Autore: La Redazione

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