Permessi ex art. 42 L. n. 151/2001 – aventi diritto

MinLavoroLa Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 23 del 15 settembre 2014 pdf_icon, ha risposto ad un quesito di ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) in merito alla corretta interpretazione dell’art.42, D.Lgs. n. 151/2001, concernente la disciplina del congedo per assistenza disabili in situazione di gravità.

In particolare l’istante chiede se sia possibile concedere la fruizione del congedo al genitore del disabile, pur in presenza di convivente non coniugato di quest’ultimo.

 

La risposta in sintesi del Ministero:

“…si evince quindi che l’individuazione dei soggetti aventi diritto al periodo di congedo non sia comunque suscettibile di interpretazione analogica ma risulti tassativa anche in ragione del fatto che durante la fruizione dello stesso il richiedente ha diritto a percepire una specifica indennità.

In risposta al quesito avanzato, si ritiene pertanto che, nell’ipotesi in cui il disabile non risulti coniugato o non conviva con il coniuge, ovvero quest’ultimo abbia effettuato espressa rinuncia nei termini sopra indicati, l’art. 42, comma 5, D.Lgs. n. 151/2001 consenta al genitore non convivente di beneficiare del periodo di congedo, anche laddove possa essere garantita idonea assistenza da parte di un convivente more uxorio, non essendo tale soggetto legittimato a fruire del diritto.”

 

Fonte: Ministero del Lavoro

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La Redazione

Autore: La Redazione

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