Min. lavoro: interpello 06/2010 – Indennità di rischio radiologico

La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 6 del 2 aprile 2010, ha risposto ad un quesito del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, in merito alla applicabilità dell’aumento dell’indennità di rischio radiologico, previsto dall’art. 1, comma 2, della L. n. 460/1988, al personale medico e tecnico di radiologia appartenente alle amministrazioni pubbliche e private.

 La risposta in sintesi:

“… Pertanto il riconoscimento del diritto all’indennità in misura piena deve “passare” per il settore pubblico, fatta eccezione per il personale tecnico di radiologia, attraverso il filtro degli “organismi e commissioni operanti a tal fine nella sede aziendali in base alle vigenti disposizioni”, al fine di verificare se il singolo dipendente sia, in via di fatto, esposto in maniera continuativa e permanente al rischio radiologico, non solo sulla base della qualifica, ma dell’effettiva esposizione a rischio da radiazione.
Nel settore privato il riconoscimento all’indennità sussiste per i lavoratori che, sulla base degli accertamenti compiuti dall’esperto qualificato, ai sensi del paragrafo 5 dell’Allegato III del D.Lgs. n. 230/1995 e ss.mm., sono classificati in categoria A e quindi suscettibili di superare, in un anno solare, il valore di 6 mSv di dose efficace.
La demarcazione posta dall’art. 61 del CCNL sanità privata tiene conto della diversa frequenza di esposizione esistente fra personale esposto in categoria “A” e “B” tenuto conto che la durata all’esposizione e le modalità lavorative risultano fattori determinanti per la quantificazione del livello di dose assorbito e quindi del livello di rischio espositivo.
Nel settore pubblico tale valutazione deve essere posta dagli organismi individuati a norma dell’art. 5 del contratto collettivo nel rispetto dei principi definiti dalla norma statale.

Pertanto l’indennità di rischio, che ha la funzione di “indennizzare” i sanitari per il solo fatto di essere esposti in modo continuativo al rischio da radiazioni, deve essere corrisposta al personale che risulta esposto a rischio da radiazione e diversificata in termini monetari come stabilito dall’art. 1, commi 2 e 3, della L. n. 460 che tiene conto della diversa frequenza, tempo di esposizione e livello del conseguente assorbimento”.

La Redazione

Autore: La Redazione

Condividi questo articolo su