Governo: pubblicato il DL con gli interventi urgenti in materia di immigrazione

Il Consiglio dei ministri ha approvato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 40 del 17 febbraio 2017, il Decreto Legge n. 13 del 17 febbraio 2017 che introduce disposizioni urgenti per l’accelerazione delle procedure amministrative e giurisdizionali in materia di protezione internazionale, per l’introduzione di misure volte ad accelerare le operazioni di identificazione dei cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione europea e per il contrasto dell’immigrazione illegale.

Nello specifico, con il decreto:

  1. sono istituite, presso i tribunali di Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Lecce, Milano, Palermo, Roma, Napoli, Torino e Venezia, 14 sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea. Tali sezioni avranno competenza relativamente a: mancato riconoscimento del diritto di soggiorno sul territorio nazionale in favore di cittadini Ue; impugnazione del provvedimento di allontanamento nei confronti di cittadini Ue per motivi di pubblica sicurezza; riconoscimento della protezione internazionale; mancato rilascio, rinnovo o revoca del permesso di soggiorno per motivi umanitari; diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari; accertamento dello stato di apolidia. In tali controversie il tribunale giudica in composizione monocratica;
  2. si introducono misure per la semplificazione e l’efficienza delle procedure innanzi alle commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e di integrazione dei richiedenti, nonché per la semplificazione e l’efficienza dei procedimenti giudiziari di riconoscimento dello status di persona internazionalmente protetta e degli altri procedimenti giudiziari connessi ai fenomeni dell’immigrazione. A tale ultimo riguardo, si delinea un nuovo modello processuale basato sul rito camerale che delimita i casi nei quali si prevede l’udienza orale e riduce da sei a quattro mesi il termine entro il quale è definito il procedimento con un decreto non reclamabile ma ricorribile esclusivamente in Cassazione;
  3. si prevede che i prefetti, d’intesa con i Comuni, promuovano ogni iniziativa utile a favorire l’impiego dei richiedenti protezione internazionale, su base volontaria e gratuita, nello svolgimento di attività con finalità di carattere sociale in favore delle collettività locali, al fine di favorirne l’integrazione nel tessuto sociale della località in cui sono ospitati. I Comuni potranno predisporre a questo scopo progetti da finanziare con risorse europee destinate al settore dell’immigrazione e dell’asilo;
  4. si introducono misure per accelerazione delle procedure di identificazione e per la definizione della posizione giuridica dei cittadini di Paesi terzi non appartenenti all’Unione europea, nonché per il contrasto dell’immigrazione illegale e del traffico di migranti. A tal fine, saranno individuati i centri, tra quelli destinati alla prima accoglienza, ove allocare i flussi di migranti per le esigenze di soccorso e prima accoglienza, nei quali viene effettuato un primo screening sanitario e sono avviate le procedure di identificazione, assicurando l’informazione sulla procedura internazionale, sul programma di ricollocazione all’interno di altri Stati membri dell’Unione europea, nonché sulla possibilità del ricorso al rimpatrio volontario assistito. Nei medesimi centri sono effettuate le operazioni di fotosegnalamento, rilevamento delle impronte digitali e registrazione obbligatorie per gli Stati membri dell’Unione europea;
  5. si introducono disposizioni finalizzate a garantire l’effettività dei provvedimenti di espulsione e il potenziamento della rete dei centri di identificazione ed espulsione, ridenominati centri di permanenza per il rimpatrio, in modo da garantirne una distribuzione omogenea sul territorio nazionale. La dislocazione delle nuove strutture avverrà, sentiti i Presidenti delle Regioni interessate, privilegiando siti e aree che risultino più facilmente raggiungibili e nei quali siano presenti strutture pubbliche che possano essere riconvertite allo scopo.

 

 

Fonte: Gazzetta Ufficiale

 

La Redazione

Autore: La Redazione

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