INPS: recupero maxisanzione illegittima per lavoro nero

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L’Inps, con il messaggio n. 7280 del 14 dicembre 2015, fornisce le istruzioni circa il rimborso delle sanzioni eventualmente pagate in base alla c.d. maxi sanzione per lavoro irregolare prevista dall’art. 36 bis del D.L. 223/2006 (decreto Bersani), dichiarato illegittimo dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 254/2014, in quanto contrastante con l’articolo 3 della Costituzione.

In particolare, l’art. 36-bis, comma 7, lett. a), del Decreto Legge n. 223 del 4 luglio 2006,  (convertito della legge n. 248 del 4 agosto 2006), è illegittimo nella parte in cui stabilisce: “L’importo delle sanzioni civili connesse all’omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore di cui al periodo precedente non può essere inferiore a euro 3.000, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata“.

 

Fonte: Inps

 


 

 

INPS.HERMES.02/12/2015.0007280

Mittente
Messaggio numero: 007280 del 02/12/2015 16.23.19

Oggetto: Sentenza Corte Costituzionale – Illegittimità sanzione minima di 3000 euro.
Allegati: Nessun Allegato
Corpo del messaggio:

Direzione Centrale Entrate

A tutte le Sedi Centrali e Periferiche

QUADRO NORMATIVO

L’art. 116 della Legge 23 dicembre 2000 n. 338 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2001), al comma 8 (“Misure per favorire l’emersione del lavoro irregolare”), ha disciplinato la materia delle sanzioni civili relativa all’evasione dei contributi e dei premi prevedendo che “I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti:  – a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge; – b) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l’intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione di anno, pari al 30 per cento; la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge…”.

L’applicazione delle sanzioni civili nella modalità prevista al punto b) dell’art. 116 citato è stata confermata dall’articolo 1 della Legge 23 aprile 2002 n. 73, di conversione del Decreto Legge 22 febbraio 2002 n. 12, in presenza di impiego di lavoratori subordinati “in nero”.

Successivamente, l’art. 36-bis, comma 7, lettera a), del Decreto Legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni dall’art. 1, comma 1, della Legge 4 agosto 2006 n. 248, riformando quanto previsto dalla Legge 73/2002, ha stabilito che per i casi di impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria “l’importo delle sanzioni civili connesse all’omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore non può essere inferiore ad euro 3.000, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata”, introducendo, in sostanza, una soglia minima di 3.000 euro di sanzione per ogni lavoratore.

L’art. 4, comma 1, lettera a), della Legge 4 novembre 2010 n. 183 del 2010 ha poi nuovamente modificato la misura delle sanzioni civili applicabili in tali circostanze, eliminando la soglia minima di 3.000 euro e prevedendo, per i casi di utilizzo di lavoratori subordinati “in nero”, unicamente un aumento del 50% delle sanzioni determinate in base al criterio stabilito dall’art. 116, c. 8, della L. 388/2000 (tale maggiorazione è stata peraltro esclusa dall’art. 22 del Decreto Legislativo 24 settembre 2015 n. 151).

Pertanto, a seguito dell’intervento della Legge n. 183/2010, l’art. 36-bis, comma 7, lettera a), del D.L. n. 223 del 2006, che aveva introdotto la soglia minima di 3.000 euro per ogni lavoratore, ha avuto vigenza tra il 12 agosto 2006 (giorno di entrata in vigore della L. 248/2006) ed il 23 novembre 2010 (giorno antecedente all’entrata in vigore della L. 183/2010).

INTERVENTO DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Con sentenza n. 254 del 13 novembre 2014 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 19.11.2014), la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 36 bis, comma 7, lettera a), del Decreto Legge n. 223/2006, convertito con modificazioni dall’art. 1, comma 1, Legge n. 248/2006, nella parte in cui stabilisce che “l’importo delle sanzioni civili connesse all’omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore non può essere inferiore a 3.000 euro, indipendentemente dalla durata dell’attività lavorativa accertata.

La Corte ha rilevato che sanzioni civili così determinate, prescindendo dalla durata del periodo in cui il rapporto di lavoro si è protratto, possono risultare del tutto sproporzionate rispetto alla gravità dell’inadempimento e che, pertanto,  la norma che le ha previste contrasta con l’art. 3 della Carta Costituzionale.

EFFETTI

Per effetto della sentenza citata, anche per i periodi ricompresi tra il 12 agosto 2006 ed il 23 novembre 2010 non può essere applicato il disposto dell’art. 36 bis, c. 7, lett. a), del D.L. 223/2006 e non può essere richiesto il pagamento di sanzioni civili non inferiori ad euro 3.000 per ogni lavoratore.

Dovrà di conseguenza essere applicata la norma previgente che prevedeva per le situazioni in esame il pagamento di sanzioni civili pari al 30 per cento annuo e comunque non superiori al 60 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

Pertanto, le richieste di pagamento delle Sedi ai datori debitori dovranno tenere presente tale modifica, salvo che si sia in presenza di rapporti giuridici già consolidati alla data di pubblicazione della sentenza, ossia al 19 novembre 2014.

(Si precisa che per rapporti giuridici consolidati si intende quelli per i quali si sia formato il giudicato o rispetto ai quali un provvedimento amministrativo è divenuto inoppugnabile, ovvero quelli che hanno dato luogo a diritti estinti per decorso del termine prescrizionale o che non possono essere più esercitati per il verificarsi di una decadenza prevista dalla legge).

RIMBORSI

Hanno diritto al rimborso i datori di lavoro che hanno provveduto al versamento di somme a titolo di sanzione calcolate secondo l’art. 36 bis, comma 7, lett. a), D.L. 223/2006, nei limiti della differenza tra quanto versato e quanto dovuto nella misura appena descritta.I datori di lavoro interessati dovranno trasmettere un’istanza di rimborso, precisando gli importi indebitamente versati.La domanda sarà presentata attraverso il cassetto previdenziale, utilizzando la sezione “Rimborsi/compensazioni”, presente in “Versamenti F24”.

Le Sedi, verificata la sussistenza del diritto alla ripetizione, provvederanno al ricalcolo delle sanzioni dovute ed alla quantificazione delle somme da rimborsare.

A tal fine si evidenzia che non possono essere accolte le richieste di rimborso di somme relative a rapporti giuridici già consolidati e che quindi:

–  il diritto al rimborso è soggetto al decorso del termine decennale di prescrizione;

–  non sono rimborsabili le somme per le quali il richiedente sia stato condannato al pagamento con sentenza passata in giudicato né quelle oggetto di cartella (o avviso di addebito) non impugnata nei termini di legge (e quindi divenuta inoppugnabile).

IL DIRETTORE CENTRALE
Gabriella Di Michele

 

La Redazione

Autore: La Redazione

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