INPS: NASpI – requisito delle 13 settimane di contribuzione e delle 30 giornate di lavoro effettivo

L’INPS ha emanato il messaggio n. 2875 del 11 luglio 2017, con il quale fornisce ulteriori chiarimenti per quanto attiene al requisito delle 13 settimane di contribuzione negli ultimi 4 anni ed al requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro ai fini NASpI.

 

Il testo della circolare:

Pervengono dalle Strutture territoriali richieste di chiarimento in merito agli eventi di malattia e infortunio da neutralizzare ai fini della ricerca dei requisiti di accesso alla NASpI delle tredici settimane di contribuzione e delle trenta giornate di effettivo lavoro. In proposito si forniscono le seguenti precisazioni.

Nella circolare n. 94 del 2015 in materia di NASpI, al punto 2.2 lett. b) e c) in relazione rispettivamente al requisito delle tredici settimane di contribuzione negli ultimi quattro anni e al requisito delle trenta giornate di effettivo lavoro negli ultimi dodici mesi è stato, tra l’altro, precisato che:

– ai fini della determinazione del quadriennio da prendere in considerazione per la verifica del requisito contributivo, i periodi di malattia e infortunio sul lavoro nel caso in cui non vi sia integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro (ovviamente nel rispetto del minimale retributivo) non sono considerati utili ma devono essere neutralizzati in quanto ininfluenti e determinano un conseguente ampliamento del quadriennio di riferimento;

– ai fini della ricerca del requisito delle “trenta giornate di lavoro effettivo” nei dodici mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro i periodi di malattia e infortunio sul lavoro nel caso non vi sia integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro (ovviamente nel rispetto del minimale retributivo) sono da considerare “neutri” e determinano un conseguente ampliamento del periodo di osservazione.

Con la successiva circolare n.142 del 2015 sempre in materia di NASpI al punto 5.2. b., è stato ulteriormente precisato che anche i periodi di malattia con integrazione della retribuzione a carico del datore di lavoro determinano – se si verificano o siano in corso nei dodici mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro – un corrispondente ampliamento del periodo di osservazione all’interno del quale ricercare il requisito delle trenta giornate.

Dalla lettura sistematica delle disposizioni fin qui richiamate ne discende che i periodi di malattia e di infortunio sono da considerare eventi “neutri” che determinano un corrispondente ampliamento del periodo di osservazione sia ai fini della ricerca del requisito delle tredici settimane di contribuzione negli ultimi quattro anni che precedono la cessazione del rapporto di lavoro, che ai fini della ricerca del requisito delle trenta giornate di effettivo lavoro negli ultimi dodici mesi che precedono la cessazione del rapporto di lavoro.

Si precisa infine che i periodi di malattia con integrazione della retribuzione a carico del datore di lavoro da considerare eventi “neutri” includono anche le ipotesi in cui la retribuzione inerente al periodo di malattia del lavoratore sia interamente a carico del datore di lavoro ossia “totalmente integrata” da quest’ultimo. Pertanto anche tali eventi producono un corrispondente ampliamento del periodo di osservazione sia ai fini della ricerca del requisito delle tredici settimane di contribuzione, sia ai fini della ricerca del requisito delle trenta giornate di effettivo lavoro.

 

Fonte: INPS

 


 

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Autore: La Redazione

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