INPS: anno 2016 – incremento del 10% del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà
L’Inps, con il messaggio n. 1760 del 20 aprile 2016, comunica che per l’anno 2016, entro il limite di spesa di 50 milioni di euro, opera l’incremento del trattamento di integrazione salariale straordinario nella misura del 10% della retribuzione persa a seguito della riduzione d’orario (per una durata massima di 12 mesi), per i contratti di solidarietà, di cui all’art. 1 del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, stipulati prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 148/2015 e le cui istanze di integrazione salariale siano state presentate entro la stessa data.
Per quanto concerne gli incrementi di integrazione salariale anticipati dalle aziende e posti a conguaglio nei flussi UniEmens, l’Inps fa presente che le operazioni di conguaglio andranno effettuate, sulla base delle seguenti istruzioni operative, entro e non oltre il periodo di paga gennaio 2017.
Allo scopo di favorire il rispetto del limite complessivo di disponibilità finanziarie fissato dalla legge, l’Istituto opererà il monitoraggio della misura dei benefici fruiti (pagamenti diretti e pagamenti a conguaglio), dando evidenza, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del conseguimento dell’80% del tetto di spesa e provvedendo a interrompere l’erogazione dei benefici al raggiungimento del citato limite complessivo di disponibilità finanziarie.
Con riguardo al trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà erogato nel corso del 2015, l’Inps rileva che alcuni dei predetti contratti sono stati autorizzati alla fine del 2015, pertanto le aziende interessate possono non essere state in condizioni di conguagliare l’incremento del predetto trattamento stabilito, nella misura del 10% del trattamento medesimo, dall’art. 2-bis, della legge 27 febbraio 2015, n. 11. Al riguardo, accertata la sussistenza di disponibilità finanziarie residue, le aziende interessate potranno avviare il recupero del predetto incremento del trattamento di integrazione salariale, connessi ai contratti di solidarietà debitamente autorizzati sulla base della previgente disciplina di cui alla legge n. 863/1984, erogato nel corso dell’anno 2015, sulla base delle istruzioni operative riportate nel messaggio.
Le sopra citate operazioni di conguaglio andranno effettuate, sulla base delle seguenti istruzioni operative, entro e non oltre il periodo di paga giugno 2016.
Fonte: Inps