INPS: cir. 184 – computo nella gestione separata

inpsL’Inps, con la circolare n. 184 del 18 novembre 2015, ha fornito un riepilogo organico, nonché ulteriori chiarimenti sulla facoltà di computo nella gestione separata prevista dall’articolo 3 del D.M. 2 maggio 1996, n.282.

Destinatari della norma sono:

1. gli iscritti alla gestione separata, intendendosi tali i soggetti che hanno accreditato nella gestione separata almeno un contributo mensile.  In particolare “nella gestione separata assume rilevanza non la mera iscrizione all’anagrafica della gestione,  bensì l’eventuale esistenza di una  copertura contributiva”.

Si fa presente, in proposito, che lo “status” di iscritto non viene meno con la cessazione dell’attività che ha dato luogo all’obbligo contributivo,     sussistendo per la gestione separata, ai sensi dell’articolo 2, comma 27, della legge n. 335 del 1995 solo un obbligo di iscrizione ma non di cancellazione.

2. che possono far valere periodi contributivi presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori  dipendenti, le forme esclusive e sostitutive della medesima,  le gestioni pensionistiche dei lavoratori autonomi. La facoltà è esercitabile sia nelle ipotesi in cui i predetti periodi si collochino solo antecedentemente al 1.1.1996, sia che si collochino prima e dopo la predetta data.

 

Fonte: Inps

 

 

La Redazione

Autore: La Redazione

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