INPGI: sospensione dei versamenti nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012

L’Inpgi (Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani), con la circolare n. 7 del 22 agosto 2012, ha previsto il rinvio al 30 novembre 2012 del termine entro il quale i datori di lavoro privati (committenti) e gli iscritti alla gestione separata (giornalisti free lance), dei territori delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, dovranno effettuare gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali.

La domanda deve essere presentata tramite l’apposito modulo predisposto dall’Istituto e allegato alla circolare n. 4 del 21 giugno 2012.

 

 

la circolare n. 7 del 22 agosto 2012

 

SERVIZIO CONTRIBUTI E VIGILANZA
AREA CONTRIBUTI

Circolare n. 7 del  22/08/2012

Prot. 33140/U
AGLI  UFFICI  DI  CORRISPONDENZA INPGI

DELL’EMILIA-ROMAGNA E DEL VENETO
Loro Sedi

e p.c.

ALLA   F.N.S.I.
Roma

ALLA   F.I.E.G.
Roma e Milano

ALLA  AERANTI CORALLO
Ancona

ALL’UNIONE STAMPA PERIODICA ITALIANA
Roma
ALLA  CASAGIT
Roma

 

OGGETTO: Eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 verificatisi nei territori delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo.  Differimento termini.
Ad integrazione di quanto illustrato con circolare INPGI n. 4 del 21/06/2012, si comunica che la legge 1 agosto 2012 n. 122 (pubblicata su G.U. n. del 3 agosto 2012), ha disposto, in sede di conversione del D.L. 6 giugno 2012 n. 74, che  la  sospensione  dei  termini  relativi   agli   adempimenti  ed ai  versamenti  dei  contributi   previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, inizialmente prevista fino al 30 settembre 2012, è differita  al 30 novembre 2012.

La predetta legge n. 122/2012, di conversione del D.L. 74/2012,  al comma 3-bis dell’art. 8, ha previsto, inoltre,  che  “fino al 31 dicembre 2012, non sono computabili ai fini della definizione del reddito di lavoro dipendente, di cui all’articolo  51 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  22 dicembre  1986,  n.  917,  e  successive  modificazioni,  i  sussidi occasionali, le erogazioni liberali o i benefici di qualsiasi genere, concessi da parte sia dei datori  di  lavoro  privati  a  favore  dei lavoratori residenti nei comuni di cui all’allegato 1 al decreto  del Ministro dell’economia e delle finanze  1º  giugno  2012,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2012, sia da  parte  dei datori di lavoro privati operanti nei predetti  territori,  a  favore dei propri lavoratori, anche non residenti nei  predetti  comuni,  in relazione agli eventi sismici di cui all’articolo 1”.

Sempre con riferimento agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, la legge 7/08/2012 n. 134, di conversione del D.L. 22/06/2012 n. 83, al comma 1 dell’art. 67-septies  ha disposto che “Il decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012, e l’articolo 10 del presente decreto si applicano anche ai territori dei comuni di Ferrara, Mantova, nonché, ove risulti l’esistenza del nesso causale tra i danni e gli indicati eventi sismici, dei comuni di Castel d’Ario, Commessaggio, Dosolo, Motteggiana, Pomponesco, Viadana, Adria, Bergantino, Castelnovo Bariano, Fiesso Umbertiano, Casalmaggiore, Casteldidone, Corte de’ Frati, Piadena, San Daniele Po, Robecco d’Oglio, Argenta.”
Per quanto riguarda le modalità per poter fruire della sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi, si rimanda alle istruzioni già fornite con la citata circolare inpgi n. 4 del 21/06/2012.

In particolare, si ricorda che i soggetti – persone fisiche o persone giuridiche – che possono beneficiare della sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi nei confronti dell’INPGI sono i seguenti:

  • i datori di lavoro privati;
  • gli iscritti alla gestione separata (committenti privati e giornalisti free lance).

Per i datori di lavoro ed i committenti, ricade nel periodo di sospensione il pagamento della contribuzione riferita ai periodi di paga da maggio ad ottobre 2012.

Per i giornalisti free lance (liberi professionisti, lavoro occasionale con ritenuta d’acconto e/o cessione del diritto d’autore), la sospensione – salvo eventuali proroghe del periodo di sospensione – riguarderà il versamento del contributo minimo per l’anno 2012, la cui scadenza di pagamento è prevista per  il giorno 30 settembre 2012 ed il versamento dei contributi 2011 a saldo, la cui scadenza è prevista per il 31 ottobre 2012.   Non si procederà, inoltre, all’applicazione delle sanzioni per l’eventuale ritardo della presentazione delle comunicazioni reddituali 2011, in scadenza il 31 luglio 2012.

Si ricorda, infine, che per poter usufruire della sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi, i soggetti interessati dovranno produrre apposita domanda INPGI (allegato 2 alla circolare INPGI n. 4/2012). In caso di eventuali sospensioni indebite si procederà al recupero delle contribuzioni non versate con  l’applicazione del vigente regime sanzionatorio.  Non si dà luogo al rimborso di quanto eventualmente già versato.

Le disposizioni finora emanate non hanno disciplinato le modalità di recupero dei versamenti sospesi. Al riguardo, si fa pertanto riserva di ulteriori comunicazioni.

F.to Il Vice Direttore Generale
(Dott.ssa Maria I. Iorio)

Roberto Camera

Autore: Roberto Camera

Funzionario dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro e relatore in corsi di formazione e aggiornamento professionale in materia di gestione del personale - curatore del sito www.dottrinalavoro.it - @CameraRoberto

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