INAIL: reinserimento lavorativo delle persone con disabilità da lavoro

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L’Inail ha emanato il Regolamento per il reinserimento e l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro, in attuazione dell’articolo 1, comma 166, Legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Il Regolamento fornisce concreta attuazione a quanto disposto dalla legge di stabilità 2015, che ha attribuito “all’Inail competenze in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro, da realizzare con progetti personalizzati mirati alla conservazione del posto di lavoro o alla ricerca di nuova occupazione, con interventi formativi di riqualificazione professionale, con progetti per il superamento e per l’abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi di lavoro, con interventi di adeguamento e di adattamento delle postazioni di lavoro”. L’attuazione di tali interventi è a carico del bilancio dell’Inail; lo stanziamento per il 2016 è di 21 milioni di euro.

L’adozione del “Regolamento” consente all’Istituto di fornire risposte concrete alle aspettative di reinserimento dei disabili da lavoro, coniugando il binomio disabilità-lavoro in termini di opportunità sia per il lavoratore che per il mondo produttivo, in linea con l’evoluzione delle tecnologie di assistenza, delle nuove tecniche in materia di ergonomia delle postazioni di lavoro, di accessibilità digitale e architettonica e di formazione.
I soggetti destinatari sono i lavoratori, sia subordinati sia autonomi, con disabilità da lavoro tutelati dall’Inail che, a seguito di infortunio o di malattia professionale e delle conseguenti menomazioni o del relativo aggravamento, necessitano di interventi mirati per consentire o agevolare la prosecuzione dell’attività lavorativa.
Il Regolamento disciplina, in fase di prima attuazione, gli interventi finalizzati a dare sostegno alla continuità lavorativa degli assicurati prioritariamente con la stessa mansione ovvero con una mansione diversa rispetto a quella cui erano adibiti precedentemente al verificarsi dell’evento lesivo.
Sono tre le tipologie di intervento previste:
  • per il superamento e l’abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi di lavoro (interventi edilizi, impiantistici e domotici; dispositivi finalizzati a consentire l’accessibilità e la fruibilità degli ambienti di lavoro);
  • per l’adeguamento e l’adattamento delle postazioni di lavoro (adeguamento di arredi, ausili e dispositivi tecnologici, informatici o di automazione, compresi i comandi speciali e gli adattamenti di veicoli che costituiscono strumento di lavoro);
  • per la formazione (interventi personalizzati di addestramento all’utilizzo delle postazioni di lavoro e delle attrezzature funzionali agli adeguamenti delle postazioni di lavoro realizzati, di formazione e tutoraggio utili ad assicurare lo svolgimento della stessa mansione o la riqualificazione professionale per lo svolgimento di altra mansione).
Nei limiti delle risorse finanziarie annualmente stanziate dall’Istituto (21 milioni di euro per il 2016), l’Inail ha fissato per ciascun progetto e per le diverse tipologie di intervento i seguenti limiti massimi complessivi di spesa rimborsabile al datore di lavoro: 95 mila euro per il superamento e l’abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi di lavoro, 40 mila euro per l’adeguamento e l’adattamento delle postazioni di lavoro e 15 mila euro per la formazione.
Gli interventi sono individuati nell’ambito di un progetto di reinserimento lavorativo personalizzato elaborato dall’Inail attraverso le proprie equipe multisciplinari di I livello – che operano nelle sedi locali dell’Istituto – con il coinvolgimento e il consenso del lavoratore e la partecipazione attiva del datore di lavoro.

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Fonte: Inail

La Redazione

Autore: La Redazione

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