Governo: semplificazioni per la solidarietà fiscale

governo3Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il decreto legislativo contenente disposizioni in materia di semplificazioni fiscalipdf_icon, in attuazione dell’articolo 7 della delega di cui alla legge n. 23 dell’11 marzo 2014.

Il provvedimento, che ha ricevuto i pareri favorevoli delle  Commissioni parlamentari competenti, contiene, tra l’altro, l’introduzione della dichiarazione dei redditi precompilata per lavoratori dipendenti e pensionati e numerose misure di semplificazione e snellimento di adempimenti relativi alle persone fisiche, alle società e ai rimborsi fiscali, oltre alla eliminazione di adempimenti superflui.

Tra le novità in materia di lavoro, segnaliamo l’abrogazione della responsabilità fiscale (soppressi i commi da 28 a 28-ter dell’art. 35 del Decreto Legge n. 223/2006, convertito con la legge n. 248/2006) e la modifica dell’ultimo periodo del 2° comma, dell’articolo 29, del Decreto Legislativo n. 276/2003, che viene riscritto come segue:

“2. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu` rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarita` complessiva degli appalti, in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro e’ obbligato in solido con l’appaltatore, nonche’ con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonche’ i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento. Il committente imprenditore o datore di lavoro e` convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all’appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori. Il committente imprenditore o datore di lavoro puo` eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell’appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori. In tal caso il giudice accerta la responsabilita` solidale di tutti gli obbligati, ma l’azione esecutiva puo` essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l’infruttuosa escussione del patrimonio dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori. Il committente che ha eseguito il pagamento è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d’imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e può esercitare l’azione di regresso nei  confronti  del  coobbligato secondo le regole generali.”

 

Fonte: Senato

 

 

 

La Redazione

Autore: La Redazione

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