Governo: pubblicato il Decreto Legge a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici
È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 2012, il Decreto Legge n. 74 del 6 giugno 2012 riguardante gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012.
Il Decreto entra in vigore il 8 giugno 2012.
Qui di seguito gli articoli di interesse per le aziende ed i lavoratori:
Articolo 3 – Ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo; contributi a favore delle imprese; disposizioni di semplificazione procedimentale
5. Al fine di favorire il rapido rientro nelle unita’ immobiliari ed il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro nei comuni interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, nelle more che venga completata la verifica delle agibilita’ degli edifici e strutture ordinari effettuate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio 2011, i soggetti interessati possono, previa perizia e asseverazione da parte di un professionista abilitato, effettuare il ripristino della agibilita’ degli edifici e delle strutture. I contenuti della perizia asseverata includono i dati delle schede AeDES di cui al decreto sopracitato, integrate con documentazione fotografica e valutazioni tecniche atte a documentare il nesso di causalita’ tra gli eventi sismici del 20-29 maggio 2012 e lo stato della struttura, oltre alla valutazione economica del danno.
6. In deroga agli articoli 6, 10, 93 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, all’articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, agli articoli 8 e 12 della legge della regione Emilia-Romagna 25 novembre 2002, n. 31 e agli articoli 9, 10, 11, 12 e 13 della legge della regione Emilia-Romagna 30 ottobre 2008, n. 19, i soggetti interessati comunicano ai comuni della predetta regione l’avvio dei lavori edilizi di ripristino da eseguirsi comunque nel rispetto dei contenuti della pianificazione urbanistica comunale e dei vincoli paesaggistici, con l’indicazione del progettista abilitato responsabile della progettazione e della direzione lavori e della impresa esecutrice, purche’ le costruzioni non siano state interessate da interventi edilizi totalmente abusivi per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione, allegando o autocertificando quanto necessario ad assicurare il rispetto delle vigenti disposizioni di settore con particolare riferimento a quelle in materia edilizia, di sicurezza e sismica. I soggetti interessati entro il termine di sessanta giorni dall’inizio dei lavori provvedono a presentare la documentazione non gia’ allegata alla comunicazione di avvio del ripristino per la richiesta dell’autorizzazione paesaggistica e del titolo abilitativo edilizio nonche’ per la presentazione dell’istanza di autorizzazione sismica ovvero per il deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture.
7. Al fine di favorire la rapida ripresa delle attivita’ produttive e delle normali condizioni di vita e di lavoro in condizioni di sicurezza adeguate, nei comuni interessati dai fenomeni sismici iniziati il 20 maggio 2012, di cui all’allegato 1 al presente decreto, il titolare dell’attivita’ produttiva, in quanto responsabile della sicurezza dei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni, deve acquisire la certificazione di agibilita’ sismica rilasciata, a seguito di verifica di sicurezza effettuata ai sensi delle norme tecniche vigenti (cap. 8 – costruzioni esistenti, del decreto ministeriale 14 gennaio 2008), da un professionista abilitato, e depositare la predetta certificazione al Comune territorialmente competente. I Comuni trasmettono periodicamente alle strutture di coordinamento istituite a livello territoriale gli elenchi delle certificazioni depositate. Le asseverazioni di cui al presente comma saranno considerate ai fini del riconoscimento del danno.
8. Nelle more dell’esecuzione della suddetta verifica di sicurezza effettuata ai sensi delle norme tecniche vigenti, in via provvisoria, il certificato di agibilita’ sismica potra’ essere rilasciato in assenza delle carenze strutturali di seguito precisate, o eventuali altre carenze prodotte dai danneggiamenti e individuate dal tecnico incaricato, o dopo che tali carenze siano state adeguatamente risolte:
1) mancanza di collegamenti tra elementi strutturali verticali e elementi strutturali orizzontali e tra questi ultimi;
2) presenza di elementi di tamponatura prefabbricati non adeguatamente ancorati alle strutture principali;
3) presenza di scaffalature non controventate portanti materiali pesanti che possano, nel loro collasso, coinvolgere la struttura principale causandone il danneggiamento e il collasso.
9. La verifica di sicurezza ai sensi delle norme vigenti dovra’ essere effettuata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
10. In analogia a quanto disposto in occasione di precedenti eventi sismici che hanno interessato vaste porzioni del territorio nazionale, il livello di sicurezza dovra’ essere definito in misura pari almeno al 60% della sicurezza richiesta ad un edificio nuovo.
Tale valore dovra’ essere comunque raggiunto nel caso si rendano necessari interventi di miglioramento sismico. Gli interventi eventualmente richiesti per il conseguimento del miglioramento sismico dovranno essere eseguiti entro ulteriori diciotto mesi.
11. I Direttori regionali, rispettivamente, dell’Agenzia regionale di Protezione civile della Regione Emilia-Romagna, della Direzione generale di Protezione civile, polizia locale e sicurezza della Regione Lombardia, nonche’ dell’Unita’ di progetto di Protezione civile della Regione Veneto, provvedono, anche per il tramite dei Sindaci, per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree pubbliche e private occorrenti per la delocalizzazione totale o parziale, anche temporanea, delle attivita’. Qualora per l’esecuzione delle opere e degli interventi di delocalizzazione sia richiesta la valutazione di impatto ambientale ovvero l’autorizzazione integrata ambientale, queste sono acquisite sulla base della normativa vigente, nei termini ivi previsti ridotti alla meta’. Detti termini, in relazione alla somma urgenza che rivestono le opere e gli interventi di ricostruzione, hanno carattere essenziale e perentorio, in deroga al titolo III del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 cosi’ come modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 4 del 2008, ed alle relative norme regionali di attuazione.
12. La delocalizzazione totale o parziale delle attivita’ in strutture esistenti e situate in prossimita’ delle aziende danneggiate, e’ autorizzata, previa autocertificazione del mantenimento dei requisiti e delle prescrizioni previsti nelle autorizzazioni ambientali in corso di validita’, salve le dovute verifiche di agibilita’ dei locali e dei luoghi di lavoro previste dalle normative vigenti. Le suddette aziende devono presentare entro 180 giorni dalla delocalizzazione la documentazione necessaria per l’avvio del procedimento unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010.
13. Al fine di consentire l’immediata ripresa delle attivita’ economiche i Presidenti delle regioni di cui all’articolo 1, comma 2, sono autorizzati ad adottare gli indispensabili provvedimenti volti a consentire lo spostamento temporaneo dei mezzi, materiali, attrezzature necessari, ferme restando le procedure in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni.
Articolo 6 – Sospensione processi civili, penali, amministrativi e tributari, rinvio delle udienze e sospensione dei termini, comunicazione e notifica di atti
4. Per i soggetti che alla data del 20 maggio 2012 erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attivita’ lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni interessati dal sisma, il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonche’ dei termini per gli adempimenti contrattuali e’ sospeso dal 20 maggio 2012 al 31 luglio 2012 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. E’ fatta salva la facolta’ di rinuncia espressa alla sospensione da parte degli interessati. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso e’ differito alla fine del periodo. Sono altresi’ sospesi, per lo stesso periodo e nei riguardi dei medesimi soggetti, i termini relativi ai processi esecutivi e i termini relativi alle procedure concorsuali, nonche’ i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attivita’ difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali.
Art. 8 – Sospensione termini amministrativi, contributi previdenziali ed assistenziali
1. In aggiunta a quanto disposto dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 1° giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 130 del 6 giugno 2012, adottato ai sensi del persistente articolo 9 della legge 2000, n. 212, e successive modificazioni, e fermo che la mancata effettuazione di ritenute ed il mancato riversamento delle ritenute effettuate da parte dei soggetti di cui al predetto decreto a partire dal 20 maggio 2012 e fino all’entrata in vigore del presente decreto-legge, sono regolarizzati entro il 30 settembre 2012 senza applicazione di sanzioni e interessi. Sono altresi’ sospesi fino al 30 settembre 2012:
1) i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria;
2) i versamenti riferiti al diritto annuale di cui all’articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni;
3) i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui all’articolo 29 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 da parte degli agenti della riscossione, nonche’ i termini di prescrizione e decadenza relativi all’attivita’ degli uffici finanziari, ivi compresi quelli degli enti locali e della Regione;
4) il versamento dei contributi consortili di bonifica, esclusi quelli per il servizio irriguo, gravanti sugli immobili agricoli ed extragricoli;
5) l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili pubblici e privati, adibiti ad uso abitativo ovvero ad uso diverso da quello abitativo;
6) il pagamento dei canoni di concessione e locazione relativi a immobili distrutti o dichiarati non agibili, di proprieta’ dello Stato e degli Enti pubblici, ovvero adibiti ad uffici statali o pubblici;
7) le sanzioni amministrative per le imprese che presentano in ritardo, purche’ entro il 31 dicembre 2012, le domande di iscrizione alle camere di commercio, le denunce di cui all’articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, il modello unico di dichiarazione previsto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70 nonche’ la richiesta di verifica periodica degli strumenti di misura ed il pagamento della relativa tariffa;
8) il termine per il pagamento del diritto di iscrizione dovuto all’Albo nazionale dei gestori ambientali e del diritto dovuto alle province per l’iscrizione nel registro di cui all’articolo 216, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ;
9) il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonche’ dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., comprensivi dei relativi interessi, con la previsione che gli interessi attivi relativi alle rate sospese concorrano alla formazione del reddito d’impresa, nonche’ alla base imponibile dell’IRAP, nell’esercizio in cui sono incassati. Gli eventi che hanno colpito i residenti dei Comuni sono da considerarsi causa di forza maggiore ai sensi dell’articolo 1218 del codice civile, anche ai fini dell’applicazione della normativa bancaria e delle segnalazioni delle banche alla Centrale dei rischi. Analoga sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all’attivita’ imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale svolta nei medesimi edifici.
2. Con riferimento ai settori dell’energia elettrica, dell’acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, la competente autorita’ di regolazione, con propri provvedimenti, introduce norme per la sospensione temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dal 20 maggio 2012, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere nello stesso periodo, anche in relazione al servizio erogato a clienti forniti sul mercato libero, per le utenze situate nei comuni danneggiati dagli eventi sismici, come individuati ai sensi dell’articolo 1, comma 1. Entro 120 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, l’autorita’ di regolazione, con propri provvedimenti disciplina altresi’ le modalita’ di rateizzazione delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi ai sensi del precedente comma ed introduce agevolazioni, anche di natura tariffaria, a favore delle utenze situate nei Comuni danneggiati dagli eventi sismici come individuati ai sensi dell’articolo 1, comma 1, individuando anche le modalita’ per la copertura delle agevolazioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo.
3. I redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, purche’ distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e dell’imposta sul reddito delle societa’, fino alla definitiva ricostruzione e agibilita’ dei fabbricati medesimi e comunque fino all’anno di imposta 2013. I fabbricati di cui al periodo precedente sono, altresi’, esenti dall’applicazione dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, fino alla definitiva ricostruzione e agibilita’ dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2014.
4. Sono inoltre prorogati sino al 30 settembre 2012, senza sanzioni, gli adempimenti verso le amministrazioni pubbliche effettuati o a carico di professionisti, consulenti, associazioni e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei comuni coinvolti dal sisma, anche per conto di aziende e clienti non operanti nel territorio.
5. Sono altresi’ sospesi per i soggetti che alla data del 20 maggio 2012 operavano nei Comuni coinvolti dal sisma, le applicazioni delle sanzioni in materia di invio tardivo delle comunicazioni obbligatorie e degli adempimenti amministrativi, compresi quelli connessi al lavoro.
6. Gli eventi che hanno colpito i residenti dei Comuni sono da considerarsi causa di forza maggiore ai sensi dell’articolo 1218.
7. Gli impianti alimentati a fonti rinnovabili realizzati nei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 maggio 2012, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, accedono alle incentivazioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto se entrano in esercizio entro il 30 giugno 2013.
8. Gli adempimenti specifici delle imprese agricole connessi a scadenze di registrazione in attuazione di normative comunitarie, statali o regionali in materia di identificazione e registrazione degli animali, registrazione e comunicazione delle loro movimentazioni, registrazioni e comunicazione degli eventi in stalla (D.P.R. 317/96, D.M. 31.01.2002 e succ. modificazioni, D.M. 16 maggio 2007), nonche’ registrazioni dell’impiego del farmaco (D. Lgs. 158/2006 e D. Lgs. 193/2006) che ricadono nell’arco temporale interessato dagli eventi sismici sono differiti al 30 novembre 2012.
9. I versamenti relativi al prelievo mensile inerenti al mese di marzo 2012 da effettuarsi da parte dei primi acquirenti latte entro il 30 maggio 2012, ai sensi dell’articolo 5 della Legge n. 119 del 2003, sono sospesi fino al 30 novembre 2012.
10. Qualora ricoveri di animali in allevamento siano dichiarati inagibili, lo spostamento e stazionamento degli stessi in ricoveri temporanei e’ consentito in deroga alle disposizioni dettate dalla direttiva 2008/120/CE.
11. Per quanto attiene gli impegni e gli adempimenti degli obblighi assunti a seguito della presentazione delle domande di aiuto e di pagamento connesse al Regolamento CE 73/2009 ed all’Asse 2 del Programma Sviluppo Rurale, gli agricoltori ricadenti nei Comuni interessati dall’evento sismico – ai sensi dell’articolo 75 del Reg. CE 1122/2009 – possono mantenere il diritto all’aiuto anche nelle ipotesi di mancato adempimento agli obblighi previsti.
12. In applicazione dell’articolo 47 del Reg. CE 1974/2006, ove gli agricoltori ricadenti nei comuni interessati dall’evento sismico, non abbiano potuto rispettare i vincoli connessi agli impegni assunti in applicazione delle misure Programma Sviluppo Rurale, le Autorita’ competenti rinunceranno al recupero totale o parziale degli aiuti erogati su investimenti realizzati.
13. In relazione a quanto stabilito nei punti 11 e 12 la comunicazione all’autorita’ competente, prevista dai sopracitati articoli, e’ sostituita dal riconoscimento in via amministrativa da parte dell’autorita’ preposta della sussistenza di cause di forza maggiore. In caso di rilevate inadempienze l’Amministrazione competente attivera’ d’ufficio l’accertamento del nesso di causalita’ tra l’evento calamitoso e l’inadempimento.
14. Le aziende agrituristiche possono svolgere fino al 31 dicembre 2012 l’attivita’ di somministrazione pasti e bevande in deroga ai imiti previsti all’articolo 6 della Legge Regionale Emilia Romagna n. 4 del 31 marzo 2009.
15. Fermi restando i provvedimenti straordinari relativi ai comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e successivi, el territorio dei restanti comuni della regione Emilia-Romagna, per consentire l’impegno degli apparati tecnici delle strutture competenti in materia sismica nell’attivita’ di rilevamento dei danni e ricostruzione del patrimonio edilizio, fino al 31 dicembre 2012 non trova applicazione l’obbligo di acquisire, prima dell’inizio lavori, l’autorizzazione sismica prescritta dall’art. 94, comma 1, del DPR n. 380 del 2001, trovando generale applicazione il procedimento di deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture.
Art. 10 – Fondo di garanzia per le PMI in favore delle zone colpite dagli eventi sismici del maggio 2012
1. Per la durata di tre anni dall’entrata in vigore del presente decreto-legge, in favore delle micro, piccole e medie imprese ubicate nei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012 e che abbiano subito danni in conseguenza di tali eventi, l’intervento del Fondo di garanzia di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e’ concesso, a titolo gratuito e con priorita’ sugli altri interventi, per un importo massimo garantito per singola impresa di 2 milioni e cinquecentomila euro. Per gli interventi di garanzia diretta la percentuale massima di copertura e’ pari all’80 percento dell’ammontare di ciascuna operazione di finanziamento. Per gli interventi di controgaranzia la percentuale massima di copertura e’ pari al 90 percento dell’importo garantito dal confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell’80 percento.
Art. 11 – Sostegno delle imprese danneggiate dagli eventi sismici del maggio 2012
1. E’ autorizzata la spesa di 100 milioni di euro, da trasferire, su ciascuna contabilita’ speciale, in apposita sezione, in favore della Regione Emilia Romagna, della regione Lombardia e della regione Veneto, per la concessione di agevolazioni, nella forma del contributo in conto interessi, alle imprese ubicate nei territori di cui all’articolo 1, comma 1, del presente decreto, che hanno subito danni per effetto degli eventi sismici verificatisi nei giorni 20 e 29 maggio 2012. I criteri, anche per la ripartizione, e le modalita’ per la concessione dei contributi in conto interessi sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, su proposta delle Regioni interessate. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione per l’anno 2012 dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l’applicazione del presente articolo.
Art. 12 – Interventi a favore della ricerca industriale delle imprese operanti nelle filiere maggiormente coinvolte dagli eventi sismici del maggio 2012
1. Per l’attivita’ di ricerca industriale delle imprese appartenenti alle principali filiere presenti nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012, per l’anno 2012, 50 milioni di euro sulla contabilita’ speciale intestata al Presidente della Regione Emilia-Romagna con separata evidenza contabile per la concessione di contributi alle imprese operanti nei Comuni dove si sono avuti danni dagli eventi sismici.
2. Alla disciplina dei criteri, delle condizioni e delle modalita’ di concessione delle agevolazioni di cui al precedente comma provvede la Regione Emilia Romagna con propri atti, nei quali sono definiti, tra l’altro, l’ammontare dei contributi massimi concedibili. Tali atti stabiliscono, in particolare, le spese ammesse, i criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura, le condizioni per l’accesso, per l’erogazione e per la revoca dei contributi, le modalita’ di controllo e di rendicontazione.
3. La somma di euro 50 milioni, disponibile sulla contabilita’ speciale intestata al Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, relativa al FAR, e’ versata all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata al Fondo di cui all’articolo 2, comma 1, per le finalita’ di cui ai commi 1 e 2.
Art. 13 – Interventi a favore delle imprese agricole danneggiate dagli eventi sismici del maggio 2012
1. In sede di ripartizione del Fondo di cui all’articolo 2, comma 1, in favore delle imprese agricole ubicate nei territori di cui all’articolo 1, comma 1, del presente decreto e danneggiate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, sono trasferiti 5 milioni di euro ad Ismea SGFA e destinati ad abbattere, secondo il metodo di calcolo di cui alla Decisione della Commissione Europea C(2011) 1948 del 30 marzo 2011, le commissioni per l’accesso alle garanzie dirette di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.102.
Art. 14 – Rilancio del settore agricolo ed agroindustriale
1. Al fine di consentire alla Regione Emilia Romagna di disporre di risorse aggiuntive da destinare al rilancio del settore agricolo ed agroindustriale nelle zone colpite dal sisma, l’intera quota di cofinanziamento nazionale del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della medesima Regione e’ assicurata dallo Stato, limitatamente alle annualita’ 2012 e 2013, attraverso le disponibilita’ del Fondo di rotazione ex lege 16 aprile 1987, n. 183.
Art. 15 – Sostegno al reddito dei lavoratori
1. Ai lavoratori subordinati del settore privato impossibilitati a prestare attivita’ lavorativa a seguito degli eventi sismici, nei confronti dei quali non trovino applicazione le vigenti disposizioni in materia di interventi a sostegno del reddito, puo’ essere concessa, con le modalita’ stabilite con il decreto di cui al comma 3, fino al 31 dicembre 2012, una indennita’, con relativa contribuzione figurativa, di misura non superiore a quella prevista dalle citate disposizioni da determinarsi con il predetto decreto di cui al comma 3 e nel limite di spesa indicato al medesimo comma 3.
2. In favore dei collaboratori coordinati e continuativi, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 19, comma 2, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dei titolari di rapporti agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attivita’ di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l’attivita’ a causa degli eventi sismici, e’ riconosciuta, con le modalita’ stabilite con il decreto di cui al comma 3, una indennita’ una tantum nella misura da determinarsi con il predetto decreto di cui al comma 3 e nel limite di spesa indicato al medesimo comma 3.
3. Le modalita’ di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze da emanarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto. Ai fini dell’attuazione delle predette disposizioni il Ministro del lavoro e delle politiche sociali stipula apposita convenzione con i Presidenti delle Regioni interessate dagli eventi sismici. I benefici di cui dai citati commi 1 e 2, sono concessi nel limite di spesa di 70 milioni di euro complessivi per l’anno 2012, dei quali 50 milioni di euro per le provvidenze di cui al comma 1 e 20 milioni di euro per quelle di cui al comma 2. L’onere derivante dal riconoscimento dei predetti benefici pari a 70 milioni di euro per l’anno 2012 e’ posto a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dalla legge 12 novembre 2011 , n. 183.
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I comuni interessati:
Felonica |
Gonzaga |
Magnacavallo |
Moglia |
Pegognaga |
Poggio Rusco |
Quingentole |
Quistello |
San Benedetto Po |
San Giacomo delle Segnate |
San Giovanni del Dosso |
Schivenoglia |
Sermide |
Villa Poma |
Ficarolo |
Fiesso Umbertiano |
Gaiba |
Occhiobello |
Stienta |
Campagnola Emilia |
Correggio |
Fabbrico |
Novellara |
Reggiolo |
Rio Saliceto |
Rolo |
Bomporto |
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Cavezzo |
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Finale Emilia |
Medolla |
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Novi di Modena |
Ravarino |
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San Possidonio |
San Prospero |
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Crevalcore |
Galliera |
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San Pietro in Casale |
Bondeno |
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Mirabello |
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Sant’Agostino |
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