Governo: proroga del blocco stipendiale per i pubblici dipendenti

Con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 4 settembre 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 25 ottobre 2013, viene previsto il Regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 settembre 2013, n. 122

Regolamento in materia di proroga del blocco della  contrattazione  e
degli automatismi stipendiali per  i  pubblici  dipendenti,  a  norma
dell'articolo 16, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.
111. (13G00166)
 Vigente al: 9-11-2013
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto l'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.
111, che - al fine di assicurare il consolidamento  delle  misure  di
razionalizzazione e contenimento della spesa in materia  di  pubblico
impiego prevede la possibilita' di disporre, tra l'altro - con uno  o
piu' regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988,  n.  400,  su  proposta  dei  Ministri  per  la
pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle
finanze  -  la  proroga  di  un  anno  dell'efficacia  delle  vigenti
disposizioni in materia di  contenimento  della  spesa  di  personale
delle  pubbliche  amministrazioni,  nonche'   la   fissazione   delle
modalita' di calcolo relative all'indennita' di vacanza  contrattuale
per gli anni 2015-2017; 
  Considerato che la proroga di un anno dell'efficacia delle  vigenti
disposizioni in materia di assunzioni del pubblico  impiego,  di  cui
all'articolo 16, comma 1, lettera  a),  del  decreto-legge  6  luglio
2011, n. 98, e' gia' stata attuata dall'articolo  14,  comma  1,  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, in
legge 7 agosto 2012, n. 135; 
  Valutata  la  necessita'  di  adottare  le  ulteriori   misure   di
razionalizzazione e contenimento della spesa in materia  di  pubblico
impiego di cui all'articolo 16,  comma  1,  attraverso  lo  strumento
regolamentare ivi previsto; 
  Visto l'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.
111, ai sensi del quale le disposizioni recate  dal  citato  articolo
16,  comma  1,  lettera  b),  si   applicano   anche   al   personale
convenzionato con il Servizio sanitario nazionale; 
  Vista la norma di interpretazione autentica del  predetto  articolo
16, comma 2, recata dall'articolo 15, comma 25,  primo  periodo,  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
  Vista la sentenza della Corte Costituzionale 11  ottobre  2012,  n.
223; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 21 marzo 2013; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza dell'11 aprile 2013; 
  Acquisiti i pareri delle competenti commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione dell'8 agosto 2013; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  del
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze; 

                                Emana 

                      il seguente regolamento: 

                               Art. 1 

       Contenimento delle spese in materia di pubblico impiego 

  1. In attuazione a quanto previsto dall'articolo 16, comma  1,  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111: 
  a) le disposizioni recate dall'articolo 9, commi 1, 2  nella  parte
vigente, 2-bis  e  21  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
sono prorogate fino al 31 dicembre 2014.  Sono  pertanto  escluse  da
tale  proroga,  per  effetto  della  declaratoria  di  illegittimita'
costituzionale del decreto-legge n. 78 del 2010 citato in parte  qua,
sancita dalla sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 2012, le
disposizioni dell'articolo 9, comma  2,  nella  parte  in  cui  viene
disposta la  riduzione  dei  trattamenti  economici  complessivi  dei
singoli dipendenti, anche di  qualifica  dirigenziale,  previsti  dai
rispettivi ordinamenti, delle amministrazioni pubbliche, inserite nel
conto economico  consolidato  della  pubblica  amministrazione,  come
individuate dall'ISTAT, ai sensi del comma 3  dell'articolo  1  della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, nella misura del 5 per cento  per  la
parte eccedente i 90.000 euro lordi annui e  del  10  per  cento  per
quella superiore a 150.000 euro lordi annui. Resta altresi' ferma  la
inapplicabilita' delle disposizioni di cui ai commi 1 e 21, secondo e
terzo periodo, prevista dal comma 22, ultimo  periodo,  del  predetto
decreto-legge nei confronti  del  personale  di  cui  alla  legge  19
febbraio 1981, n. 27, nonche', ai sensi della citata sentenza n.  223
del 2012, del comma 21, primo periodo, nei  confronti  del  personale
dalla medesima contemplato; 
  b)  le  disposizioni  recate  dall'articolo  9,   comma   23,   del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,  sono  prorogate  fino  al  31
dicembre 2013; 
  c) si da' luogo, alle procedure contrattuali e negoziali  ricadenti
negli anni 2013-2014 del personale dipendente  dalle  amministrazioni
pubbliche cosi' come individuate ai sensi dell'articolo 1,  comma  2,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, per
la sola parte normativa e senza possibilita' di recupero per la parte
economica.  Per  il  medesimo  personale  non  si  da'  luogo,  senza
possibilita'  di  recupero,  al   riconoscimento   degli   incrementi
contrattuali eventualmente previsti a decorrere dall'anno 2011; 
  d) in deroga alle previsioni di cui all'articolo 47-bis,  comma  2,
del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e   successive
modificazioni, ed all'articolo 2, comma 35, della legge  22  dicembre
2008, n. 303, per gli anni 2013  e  2014  non  si  da'  luogo,  senza
possibilita' di recupero, al riconoscimento di incrementi a titolo di
indennita'  di  vacanza   contrattuale   che   continua   ad   essere
corrisposta, nei predetti anni, nelle misure di cui  all'articolo  9,
comma 17, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78.
L'indennita'   di   vacanza   contrattuale   relativa   al   triennio
contrattuale  2015-2017  e'  calcolata  secondo  le  modalita'  ed  i
parametri individuati dai protocolli e  dalla  normativa  vigenti  in
materia e si aggiunge a quella corrisposta ai  sensi  del  precedente
periodo. 
  2. Le disposizioni di cui al comma  1,  lettere  a),  c)  e  d)  si
applicano, in quanto compatibili, anche  al  personale  convenzionato
con il Servizio sanitario nazionale. 
  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 

    Dato a Roma, addi' 4 settembre 2013 

                             NAPOLITANO 

                                  Letta, Presidente del Consiglio dei
                                  ministri 

                                  D'Alia, Ministro  per  la  pubblica
                                  amministrazione        e         la
                                  semplificazione 

                                  Saccomanni, Ministro  dell'economia
                                  e delle finanze 

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri 

Registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 2013 
Presidenza del Consiglio dei ministri, registro n. 8, foglio n. 123
La Redazione

Autore: La Redazione

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