Governo: P.A. – le linee guida in materia di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro

governo3Il Consiglio dei ministri ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 17 luglio 2017, il DPCM 1° giugno 2017 con gli indirizzi per l’attuazione dei commi 1 e 2, dell’articolo 14, della legge 7 agosto 2015, n. 124 e linee guida contenenti regole inerenti all’organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti.

 

Le linee guida in materia di promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro

 

Fonte: Consiglio dei Ministri

 


 

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 giugno 2017

Indirizzi per l'attuazione dei commi 1 e 2, dell'articolo  14,  della
legge 7 agosto 2015, n. 124 e linee guida contenenti regole  inerenti
all'organizzazione   del   lavoro   finalizzate   a   promuovere   la
conciliazione  dei  tempi  di  vita  e  di  lavoro  dei   dipendenti.
(Direttiva n. 3/2017).
 
              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'art. 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante «Deleghe
al Governo  in  materia  di  riorganizzazione  delle  amministrazioni
pubbliche» e, in particolare, il comma 3, secondo cui «Con  direttiva
del Presidente del Consiglio  dei  ministri,  sentita  la  Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,
n. 281, sono definiti indirizzi per l'attuazione dei commi 1 e 2  del
presente  articolo  e  linee   guida   contenenti   regole   inerenti
l'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione
dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti»; 
  Vista il capo II del  disegno  di  legge  A.S.  2233-B,  nel  testo
definitivamente approvato dal  Senato  il  10  maggio  2017,  recante
«Misure per la tutela  del  lavoro  autonomo  non  imprenditoriale  e
misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei  tempi  e  nei
luoghi del lavoro subordinato» 
  Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, recante «Misure
per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro,  in
attuazione dell'art. 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n.
183»; 
  Visto il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante  «Testo
unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e  sostegno
della maternita' e della paternita', a norma dell'art. 15 della legge
8 marzo 2000, n. 53; 
  Vista, la legge 8 marzo 2000, n. 53, recante «Disposizioni  per  il
sostegno della maternita' e della paternita',  per  il  diritto  alla
cura e alla  formazione  e  per  il  coordinamento  dei  tempi  delle
citta'»; 
  Vista la legge 16  giugno  1998,  n.  191,  recante  «Modifiche  ed
integrazioni alla legge 15 marzo 1997, n. 59, e legge 15 maggio 1997,
n.  127,  nonche'  norme  in  materia  di  formazione  del  personale
dipendente e di lavoro a distanza  nelle  pubbliche  amministrazioni.
Disposizioni in materia di edilizia scolastica»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Visto il decreto legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150,  recante
«Attuazione  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in  materia   di
ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro   pubblico   e   di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  15  giugno  2015,  n.  81  recante
«Disciplina organica  dei  contratti  di  lavoro  e  revisione  della
normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1,  comma  7,  della
legge 10 dicembre 2014, n. 183», ed  in  particolare  l'art.  25  sul
principio di non discriminazione; 
  Visto  il  decreto  legislativo  8  aprile  2003,  n.  66,  recante
«Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni
aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro»; 
  Visto l'art. 9 del decreto  legislativo  12  maggio  2016,  n.  90,
recante «Completamento della riforma  della  struttura  del  bilancio
dello Stato, in attuazione dell'art. 40,  comma  1,  della  legge  31
dicembre 2009, n. 196», in materia di bilancio di genere; 
  Visto  il  decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,  recante
«Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali»; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  recante  «Codice
dell'amministrazione digitale»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo  1999,  n.
70, recante «Regolamento  recante  disciplina  del  telelavoro  nelle
pubbliche amministrazioni, a norma dell'art. 4, comma 3, della  legge
16 giugno 1998, n. 191»; 
  Visto l'Accordo quadro nazionale  sul  telelavoro  nelle  pubbliche
amministrazioni, in attuazione delle disposizioni contenute nell'art.
4, comma 3, della legge 16 giugno 1998, n. 191; 
  Visti i  contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro  relativi  al
personale e alla dirigenza delle amministrazioni pubbliche; 
  Vista la direttiva 1999/70/CE del  Consiglio  del  28  giugno  1999
relativa all'Accordo quadro CES, UNICE E  CEEP  sul  lavoro  a  tempo
determinato e in particolare la clausola 4 riguardante  il  principio
di non discriminazione; 
  Vista la risoluzione del Parlamento europeo del 13  settembre  2016
sulla creazione di  condizioni  del  mercato  del  lavoro  favorevoli
all'equilibrio tra vita privata e vita professionale; 
  Sentita la Conferenza unificata  di  cui  all'art.  8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 che, nella seduta  del  25  maggio
2017, ha espresso il proprio parere favorevole; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  26
gennaio 2017, che dispone la delega di funzioni al  Ministro  per  la
semplificazione e la pubblica amministrazione  on.le  dott.ssa  Maria
Anna Madia; 
 
                     Emana la seguente direttiva 
 
  La legge 7 agosto 2015, n. 124,  recante  «Deleghe  al  Governo  in
materia  di  riorganizzazione   delle   amministrazioni   pubbliche»,
all'art.  14,  introduce  nuove  misure  per  la   promozione   della
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro  che  le  amministrazioni
pubbliche sono chiamate ad attuare a decorrere dalla data di  entrata
in vigore della stessa legge. 
  La disposizione  prevede  che  le  amministrazioni  pubbliche,  nei
limiti delle risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente e
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, adottino misure
organizzative volte a: 
    fissare obiettivi annuali per l'attuazione del telelavoro; 
    sperimentare, anche al fine di tutelare le cure parentali,  nuove
modalita'   spazio-temporali   di   svolgimento   della   prestazione
lavorativa, il cosiddetto lavoro agile o smart working. 
  Le  finalita'  sottese  sono  quelle  dell'introduzione,  di  nuove
modalita' di organizzazione del  lavoro  basate  sull'utilizzo  della
flessibilita'  lavorativa,  sulla  valutazione  per  obiettivi  e  la
rilevazione dei bisogni del personale  dipendente,  anche  alla  luce
delle esigenze di conciliazione dei tempi di  vita  e  di  lavoro.  A
questo  riguardo  assumono   rilievo   le   politiche   di   ciascuna
amministrazione in merito a: valorizzazione  delle  risorse  umane  e
razionalizzazione delle risorse strumentali  disponibili  nell'ottica
di una maggiore produttivita' ed efficienza; responsabilizzazione del
personale dirigente e non; riprogettazione dello  spazio  di  lavoro;
promozione e piu' ampia  diffusione  dell'utilizzo  delle  tecnologie
digitali; rafforzamento dei  sistemi  di  misurazione  e  valutazione
delle performance; agevolazione della conciliazione dei tempi di vita
e di lavoro. 
  Le misure da adottare devono permettere, entro tre anni, ad  almeno
il 10 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano, di avvalersi delle
nuove modalita' spazio-temporali  di  svolgimento  della  prestazione
lavorativa, garantendo che i  dipendenti  che  se  ne  avvalgono  non
subiscano   penalizzazioni   ai   fini    del    riconoscimento    di
professionalita' e della progressione di carriera. 
  L'adozione delle misure organizzative  e  il  raggiungimento  degli
obiettivi descritti costituiscono oggetto di valutazione  nell'ambito
dei  percorsi  di  misurazione  della  performance  organizzativa   e
individuale all'interno delle amministrazioni pubbliche. 
  Le  amministrazioni  dovranno  verificare  l'impatto  delle  misure
organizzative adottate in tema di conciliazione dei tempi di  vita  e
di lavoro dei dipendenti sull'efficacia e sull'efficienza dell'azione
amministrativa, nonche' sulla qualita' dei servizi erogati. 
  Nel contesto della promozione della conciliazione dei tempi di vita
e di lavoro, le amministrazioni pubbliche, nei limiti  delle  risorse
di bilancio disponibili  a  legislazione  vigente  e  senza  nuovi  o
maggiori oneri  per  la  finanza  pubblica,  procedono,  a  stipulare
convenzioni con asili nido e scuole dell'infanzia  e  a  organizzare,
anche attraverso accordi con altre amministrazioni pubbliche, servizi
di supporto alla genitorialita', aperti durante i periodi di chiusura
scolastica. 
  La presente direttiva, emanata ai sensi del comma  3  dell'art.  14
della legge n. 124/2015, nonche' dell'art.  18,  comma  3,  dell'A.S.
2233-B citato nelle premesse,  fornisce  indirizzi  per  l'attuazione
delle predette disposizioni attraverso una fase  di  sperimentazione.
Le linee guida, che ne  costituiscono  parte  integrante,  contengono
indicazioni inerenti l'organizzazione del lavoro e  la  gestione  del
personale per promuovere la conciliazione dei  tempi  di  vita  e  di
lavoro  dei  dipendenti,  favorire  il  benessere   organizzativo   e
assicurare  l'esercizio  dei  diritti   delle   lavoratrici   e   dei
lavoratori. 
  Gli indirizzi, elaborati sulla base di un  percorso  condiviso  con
alcune amministrazioni, sono forniti, sentita la Conferenza unificata
di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  al
fine di favorire una efficace applicazione delle predette  misure  da
parte  delle  pubbliche  amministrazioni  nell'ambito  della  propria
autonomia organizzativa e gestionale. 
  Ai fini dell'attuazione delle  misure  e  degli  obiettivi  fissati
dalla norma, con  particolare  riferimento  alla  sperimentazione  di
nuove modalita' spazio-temporali  di  svolgimento  della  prestazione
lavorativa,  proseguira'  la  collaborazione  gia'  avviata  con   le
amministrazioni attraverso  le  attivita'  di  monitoraggio  definite
nelle linee guida. 
    Roma, 1° giugno 2017 
 
             p. Il Presidente del Consiglio dei ministri 
  Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 
                                Madia 

Registrata alla Corte dei conti il 26 giugno 2017 
n. 1517 
La Redazione

Autore: La Redazione

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