Governo: Legge di Stabilità 2015 – assegno per i nati nel 2015

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Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 aprile 2015, il DPCM 27 febbraio 2015 – previsto ai sensi dell’art. 1, comma  125,  della legge n. 190 del 2014 – che disciplina le modalità per usufruire di un assegno in caso di nascita o adozione di un bimbo/a tra  il  1°  gennaio  2015  e  il  31  dicembre  2017.

L’importo è pari a 960  euro  per figlio. Per i nuclei in possesso di ISEE non superiore a  7.000  euro annui, l’importo annuo dell’assegno è pari a 1.920 euro.

L’assegno è corrisposto dall’INPS, su domanda del genitore, con cadenza mensile, per un importo pari a 80 euro  se  la  misura  annua dell’assegno è pari ad euro 960 ovvero per un  importo  pari  a  160 euro se la misura annua dell’assegno è pari a 1.920 euro.

L’assegno è concesso a decorrere dal giorno  di  nascita  o  di ingresso nel nucleo familiare  a  seguito  dell’adozione  e  fino  al compimento  del  terzo  anno  di  età  oppure  fino  al  terzo  anno dall’ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione  ai nuclei familiari, per ogni  figlio  nato  o adottato  tra  il  1°  gennaio  2015  e  il  31  dicembre  2017.

I nuclei familiari beneficiari, al momento  della  presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, devono  essere  in possesso di ISEE in corso di validità non superiore  a  25.000  euro annui.

La  domanda  per  l’assegno  è  presentata  all’INPS  per  via telematica  secondo  modelli  predisposti  dall’Istituto   entro   il 25 aprile 2015.

La domanda può essere presentata dal  giorno  della  nascita  o dell’ingresso  nel  nucleo  familiare  a  seguito  dell’adozione  del figlio. Ai  fini  della  decorrenza  dell’assegno  dal  giorno  della nascita  o  dell’ingresso   nel   nucleo   familiare   a   seguito dell’adozione, la domanda deve essere presentata non oltre il termine di 90 giorni dal verificarsi dell’evento ovvero  entro  i  90  giorni successivi all’entrata in vigore del presente decreto.  Nel  caso  in cui la domanda sia presentata oltre il  termine  di  cui  al  periodo precedente,  l’assegno  decorre  dal  mese  di  presentazione   della domanda.

 

Fonte: Gazzetta Ufficiale

 


 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 febbraio 2015 

Disposizioni necessarie per l'attuazione dell'articolo 1, comma  125,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante: «Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato  (legge  di
stabilita' 2015)», che prevede un assegno al fine di  incentivare  la
natalita' e contribuire alle spese per il suo sostegno. (15A02749) 

(GU n.83 del 10-4-2015)

 
 
 
              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
 
                           su proposta del 
 
 
                         MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
 
                                  e 
 
 
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 1, comma 125, della legge 23 dicembre  2014,  n.  190,
recante "Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale  dello  Stato",  che  prevede  un  assegno  al  fine   di
incentivare  la  natalita'  e  contribuire  alle  spese  per  il  suo
sostegno; 
  Visto l'art. 1, comma 126, della citata legge n. 190 del 2014,  che
demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  la
definizione delle disposizioni necessarie per l'attuazione del  comma
125; 
  Visti, altresi', i commi 127, 128 e 129 del medesimo art.  1  della
legge n. 190 del 2014; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  5
dicembre 2013, n. 159, concernente la revisione  delle  modalita'  di
determinazione  e  i  campi  di  applicazione  dell'Indicatore  della
situazione economica equivalente (ISEE); 
  Visto il  decreto  del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle  finanze,
del 7 novembre 2014, recante l'approvazione del  modello  tipo  della
dichiarazione  sostitutiva  unica  a  fini  ISEE,  dell'attestazione,
nonche' delle  relative  istruzioni  per  la  compilazione  ai  sensi
dell'art. 10, comma 3, del decreto del Presidente del  Consiglio  dei
ministri 5 dicembre 2013, n. 159; 
  Vista la proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
di cui alle note prot. n. 29/0000659/L del  10  febbraio  2015  e  n.
29/0000768/L del 17 febbraio 2015; 
  Visto il concerto espresso dal Ministro della salute con nota prot.
n. LEG0001048 dell'11 febbraio 2015; 
  Visto il concerto  espresso  dal  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze con nota prot. n. 3639 del 18 febbraio 2015; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data
22 febbraio 2014 con  il  quale  al  Sottosegretario  di  Stato  alla
Presidenza del Consiglio dei ministri dott. Graziano Delrio e'  stata
delegata la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza  del
Presidente del Consiglio dei ministri; 
  Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
di  concerto  con  il  Ministro  della  salute  e  con  il   Ministro
dell'economia e delle finanze 
 
                               Adotta 
                        il seguente decreto: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) «ISEE»: l'Indicatore della situazione economica equivalente di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  5  dicembre
2013, n. 159, recante il "Regolamento concernente la revisione  delle
modalita' di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore
della situazione economica equivalente (ISEE)"; 
    b) «Nucleo familiare»: il nucleo familiare come definito ai sensi
dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  5
dicembre 2013, n. 159. 
                               Art. 2 
 
 
                             Beneficiari 
 
  1. Ai sensi e alle condizioni di cui all'art. 1, comma  125,  della
legge n. 190 del 2014, ai nuclei familiari, per ogni  figlio  nato  o
adottato  tra  il  1°  gennaio  2015  e  il  31  dicembre  2017,   e'
riconosciuto l'assegno di cui all'art. 3 su domanda  di  un  genitore
convivente con il figlio. 
  2. I nuclei familiari beneficiari, al momento  della  presentazione
della domanda e per tutta la durata del beneficio, devono  essere  in
possesso di ISEE in corso di validita' non superiore  a  25.000  euro
annui. 
                               Art. 3 
 
 
                    Misura e durata dell'assegno 
 
  1. L'assegno e' fissato in un importo annuo pari ad  960  euro  per
figlio. Per i nuclei in possesso di ISEE non superiore a  7.000  euro
annui, l'importo annuo dell'assegno e' pari a 1.920 euro. 
  2. L'assegno e' corrisposto dall'INPS, su domanda del genitore, con
cadenza mensile, per un importo pari a 80 euro  se  la  misura  annua
dell'assegno e' pari ad euro 960 ovvero per un  importo  pari  a  160
euro se la misura annua dell'assegno e' pari a 1.920 euro. 
  3. L'assegno e' concesso a decorrere dal giorno  di  nascita  o  di
ingresso nel nucleo familiare  a  seguito  dell'adozione  e  fino  al
compimento  del  terzo  anno  di  eta'  oppure  fino  al  terzo  anno
dall'ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione. 
                               Art. 4 
 
 
              Modalita' di presentazione della domanda 
 
  1.  La  domanda  per  l'assegno  e'  presentata  all'INPS  per  via
telematica  secondo  modelli  predisposti  dall'Istituto   entro   il
quindicesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  del
presente decreto.  L'INPS  assicura  le  modalita'  piu'  idonee  per
facilitare l'accesso alla misura da parte dei nuclei familiari, anche
mediante le proprie sedi territoriali, il contact center e  procedure
telematiche assistite. 
  2. La domanda puo' essere presentata dal  giorno  della  nascita  o
dell'ingresso  nel  nucleo  familiare  a  seguito  dell'adozione  del
figlio. Ai  fini  della  decorrenza  dell'assegno  dal  giorno  della
nascita  o  dell'   ingresso   nel   nucleo   familiare   a   seguito
dell'adozione, la domanda deve essere presentata non oltre il termine
di 90 giorni dal verificarsi dell'evento ovvero  entro  i  90  giorni
successivi all'entrata in vigore del presente decreto.  Nel  caso  in
cui la domanda sia presentata oltre il  termine  di  cui  al  periodo
precedente,  l'assegno  decorre  dal  mese  di  presentazione   della
domanda. 
  3. La domanda e' presentata una  sola  volta  per  ciascun  figlio,
fatti salvi i casi di cui ai commi 4,  5  e  6  dell'art.  5.  L'INPS
verifica che la dichiarazione sostitutiva unica a fini ISEE sia stata
aggiornata alla scadenza e che permanga il possesso del requisito  di
cui all'art. 2, comma 2. 
  4. Nella domanda il genitore e' tenuto ad autocertificare, a  norma
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
i requisiti che danno titolo alla  concessione,  salvo  che  non  sia
tenuto  a  comprovare   i   requisiti   sulla   base   di   specifica
documentazione. 
  5. In caso di incapacita' di agire del genitore, la  domanda  e  la
relativa   documentazione   sono   presentate    dal    suo    legale
rappresentante. 
                               Art. 5 
 
 
                              Decadenza 
 
  1. Il nucleo familiare  beneficiario  decade  dall'assegno  qualora
perda uno dei requisiti di cui all'art. 2. Decade altresi' qualora si
verifichi una delle seguenti cause: 
  a) decesso del figlio; 
  b) revoca dell'adozione; 
  c) decadenza dall'esercizio della responsabilita' genitoriale; 
  d) affidamento del figlio a terzi; 
  e)  affidamento  esclusivo  del  figlio  al  genitore  che  non  ha
presentato la domanda. 
  2. L'INPS interrompe l'erogazione dell'assegno a partire  dal  mese
successivo a quello in cui  si  e'  verificata  una  delle  cause  di
decadenza di cui al comma 1 del presente articolo. 
  3.   Il   genitore   richiedente   ha   l'obbligo   di   comunicare
tempestivamente all'INPS l'eventuale verificarsi di una  delle  cause
di decadenza, fermo restando il recupero da parte dell'Istituto delle
somme indebitamente erogate. 
  4. In caso  di  affidamento  esclusivo  del  minore,  disposto  con
provvedimento dell'autorita'  giudiziaria,  al  genitore  diverso  da
quello che ha ottenuto il beneficio, l'assegno potra' essere erogato,
a favore del genitore  affidatario,  se  in  possesso  dei  requisiti
richiesti dal presente decreto. A tal fine  questi  presenta  domanda
entro 90 giorni dall'emanazione del provvedimento  del  giudice.  Nel
caso in cui domanda sia presentata oltre la data di  cui  al  periodo
precedente,  l'assegno  decorre  dal  mese  di  presentazione   della
domanda. 
  5. In caso di provvedimento, disposto  dall'autorita'  giudiziaria,
di decadenza dall'esercizio  della  responsabilita'  genitoriale  del
genitore che  ha  ottenuto  il  beneficio,  l'assegno  potra'  essere
erogato a favore dell'altro genitore, se in  possesso  dei  requisiti
richiesti dal presente decreto. A tal fine  questi  presenta  domanda
entro 90 giorni dall'emanazione del provvedimento  del  giudice.  Nel
caso in cui la domanda sia presentata oltre  il  termine  di  cui  al
periodo precedente, l'assegno decorre dal mese di presentazione della
domanda. 
  6. In caso di affidamento temporaneo del figlio a terzi,  ai  sensi
dell'art. 2,  della  legge  4  maggio  1983,  n.  184,  e  successive
modificazioni, l'assegno potra' essere richiesto dall'affidatario.  A
tal fine il requisito dell'ISEE  e'  verificato  con  riferimento  al
minore affidato, anche nel caso in cui questi sia considerato  nucleo
a se' stante,  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  4,  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre  2013,  n.  159.  Ai
fini dell'erogazione  dell'assegno,  l'affidatario  presenta  domanda
entro 90 giorni dall'emanazione del provvedimento del giudice  o  del
servizio sociale. Nel caso in cui la domanda sia presentata oltre  il
termine di cui al periodo precedente, l'assegno decorre dal  mese  di
presentazione della domanda. 
                               Art. 6 
 
 
                Monitoraggio e copertura finanziaria 
 
  1.  L'INPS  provvede  al  monitoraggio  dell'onere  derivante   dal
presente  decreto,  inviando,  entro  il  10  di  ciascun  mese,   la
rendicontazione con  riferimento  alla  mensilita'  precedente  delle
domande accolte e dei relativi oneri al Ministero del lavoro e  delle
politiche sociali e  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,
secondo le indicazioni fornite dai medesimi Ministeri. 
  2. Qualora in esito al monitoraggio mensile  di  cui  al  comma  1,
l'onere sostenuto dall'INPS,  per  tre  mensilita'  consecutive,  sia
superiore alle previsioni di spesa di  cui  all'art.  1,  comma  128,
della legge n. 190 del 2014, rapportate al periodo d'anno  trascorso,
l'INPS  sospende  l'acquisizione  di   nuove   domande   nelle   more
dell'adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
di concerto con il Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali  e
con il Ministro della salute, di cui all'art.  1,  comma  127,  della
legge n. 190 del 2014, con cui si provvede a rideterminare  l'importo
annuo dell'assegno e i valori dell'ISEE. 
  3. L'entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 non pregiudica
gli assegni gia' concessi dall'INPS. 
  4. Alle attivita' previste dal presente decreto l'INPS provvede con
le  risorse  umane,   strumentali   e   finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente. 
  Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di  controllo
e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 27 febbraio 2015 
 
              Il Presidente del Consiglio dei ministri 
                                Renzi 
 
 
                       Il Ministro del lavoro 
                      e delle politiche sociali 
                               Poletti 
 
 
                      Il Ministro della salute 
                              Lorenzin 
 
 
                      Il Ministro dell'economia 
                           e delle finanze 
                               Padoan 
 

Registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 2015 
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute  e  Min.
lavoro, foglio n. 1257 
La Redazione

Autore: La Redazione

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