Governo: deroga al patto di stabilità interno per i Comuni “terremotati”

Il Governo ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 195 del 22 agosto 2012, il D.P.C.M. 9 agosto 2012 contenente disposizioni in materia di attuazione dell’articolo 7 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1 agosto 2012, n. 122, e recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012». La norma, in particolare, pone, per i Comuni indicati dallo stesso Decreto Legge (articolo 1, comma 1), una deroga al patto di stabilità interno.

 

 IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 31, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che
dispone che le Province e i Comuni con popolazione superiore a  5.000
abitanti e, a decorrere dall'anno  2013,  i  comuni  con  popolazione
compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti,  concorrono  alla  realizzazione
degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto  delle  disposizioni
di cui al medesimo articolo, che costituiscono principi  fondamentali
di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117,
terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione; 
  Visti i commi da 2 a 6 dell'art. 31 della citata legge n.  183  del
2011 con i quali sono definite le modalita' di calcolo dell'obiettivo
di saldo  finanziario,  espresso  in  termini  di  competenza  mista,
attribuito a ciascun ente locale  assoggettato  alla  disciplina  del
patto di stabilita' interno; 
  Visto il comma 17 dell'art. 32 della citata legge n. 183  del  2011
che conferma, per l'anno 2012, le disposizioni di cui ai commi 138  e
140 dell'art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, in  materia  di
patto regionalizzato verticale; 
  Visto il comma 138 dell'art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220
che prevede che, a decorrere dall'anno 2011, le Regioni,  escluse  la
Regione Trentino-Alto Adige  e  le  Province  Autonome  di  Trento  e
Bolzano, possono autorizzare gli Enti Locali del proprio territorio a
peggiorare il loro saldo  programmatico  attraverso  un  aumento  dei
pagamenti in conto capitale e, contestualmente, per lo stesso importo
procedono a  rideterminare  il  proprio  obiettivo  programmatico  in
termini di cassa o di competenza (Patto regionale verticale); 
  Visto il comma 140 del medesimo art. 1 della legge n. 220 del 2010,
come sostituito  dall'art.  2,  comma  33,  lett.  e),  del  predetto
decreto-legge  n.  225  del  2010,   che   prevede   che,   ai   fini
dell'applicazione del comma 138, gli Enti Locali dichiarano all'ANCI,
all'UPI e alle Regioni, entro il 15 settembre di ogni anno, l'entita'
dei pagamenti che possono effettuare nel corso  dell'anno  e  che  le
Regioni, entro il 31 ottobre, comunicano al Ministero dell'economia e
delle finanze, con  riferimento  a  ciascun  ente  beneficiario,  gli
elementi informativi occorrenti  per  la  verifica  del  mantenimento
dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica; 
  Visto il decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74  volto  a  disciplinare
gli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni  e
la ripresa economica nei  territori  dei  comuni  delle  province  di
Bologna,  Modena,  Ferrara,  Mantova,   Reggio   Emilia   e   Rovigo,
interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012; 
  Visto, in particolare, l'art. 7 del citato decreto-legge n. 74  del
2012 che, al fine di fronteggiare gli eccezionali eventi sismici  del
20 e 29 maggio 2012  e  di  agevolare  la  ripresa  delle  attivita',
prevede, per l'anno  2012,  che  su  proposta  dei  Presidenti  delle
Regioni  Emilia-Romagna,  Lombardia  e  Veneto,   con   decreto   del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro il  30  giugno  2012,
gli obiettivi del patto di stabilita' dei Comuni di cui  all'art.  1,
comma 1, del medesimo decreto-legge n.  74/2012  sono  migliorati  in
modo da determinare effetti negativi sull'indebitamento netto per  un
importo complessivo di 40 milioni di euro per i comuni della  Regione
Emilia-Romagna e di 5 milioni di euro per i comuni di ciascuna  delle
Regioni Lombardia e Veneto; 
  Vista la proposta  dei  Presidenti  delle  Regioni  Emilia-Romagna,
Veneto e Lombardia formulata con le note n.  CR.2012.0000093  del  29
giugno, n. 792/CP.52.00000.200 del 29 giugno 2012, n. A1.2012.0057820
del 2 luglio 2012; 
  Ravvisata quindi l'opportunita'  di  procedere,  al  fine  di  dare
attuazione  alle  disposizioni  di  cui  al   citato   art.   7   del
decreto-legge  n.  74  del  2012,  all'emanazione  del  decreto   del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, per definire i criteri e le  modalita'
operative  in  base  ai  quali  procedere  alla  rimodulazione  degli
obiettivi dei predetti enti; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Per l'anno 2012, gli obiettivi del patto di  stabilita'  interno
dei comuni di cui all'art. 1, comma 1,  del  decreto-legge  6  giugno
2012, n. 74, sono ridotti con le procedure previste per il cosiddetto
patto regionale verticale, disciplinato dai commi 138 e 140 dell'art.
1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220,  nel  limite  massimo  di  40
milioni di euro per i comuni  della  Regione  Emilia  Romagna,  di  5
milioni di euro per i comuni della Regione Lombardia e di  5  milioni
di euro per i comuni della Regione Veneto. 
  2. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, le Regioni Emilia
Romagna, Lombardia e Veneto, nel ridurre gli obiettivi dei comuni nei
limiti di cui al comma 1, non peggiorano contestualmente  il  proprio
obiettivo. I maggiori spazi finanziari  concessi  ai  comuni  possono
essere utilizzati per le finalità di cui al presente  decreto  anche
per sostenere spese correnti. 
    Roma, 9 agosto 2012 
 
                                                 Il Presidente        
                                           del Consiglio dei Ministri 
                                                     Monti            
 
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze 
         Grilli

 

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Autore: La Redazione

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