Governo: deroga al patto di stabilità interno per i Comuni “terremotati”
Il Governo ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 195 del 22 agosto 2012, il D.P.C.M. 9 agosto 2012 contenente disposizioni in materia di attuazione dell’articolo 7 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1 agosto 2012, n. 122, e recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012». La norma, in particolare, pone, per i Comuni indicati dallo stesso Decreto Legge (articolo 1, comma 1), una deroga al patto di stabilità interno.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 31, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che dispone che le Province e i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2013, i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui al medesimo articolo, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione; Visti i commi da 2 a 6 dell'art. 31 della citata legge n. 183 del 2011 con i quali sono definite le modalita' di calcolo dell'obiettivo di saldo finanziario, espresso in termini di competenza mista, attribuito a ciascun ente locale assoggettato alla disciplina del patto di stabilita' interno; Visto il comma 17 dell'art. 32 della citata legge n. 183 del 2011 che conferma, per l'anno 2012, le disposizioni di cui ai commi 138 e 140 dell'art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, in materia di patto regionalizzato verticale; Visto il comma 138 dell'art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 che prevede che, a decorrere dall'anno 2011, le Regioni, escluse la Regione Trentino-Alto Adige e le Province Autonome di Trento e Bolzano, possono autorizzare gli Enti Locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo programmatico attraverso un aumento dei pagamenti in conto capitale e, contestualmente, per lo stesso importo procedono a rideterminare il proprio obiettivo programmatico in termini di cassa o di competenza (Patto regionale verticale); Visto il comma 140 del medesimo art. 1 della legge n. 220 del 2010, come sostituito dall'art. 2, comma 33, lett. e), del predetto decreto-legge n. 225 del 2010, che prevede che, ai fini dell'applicazione del comma 138, gli Enti Locali dichiarano all'ANCI, all'UPI e alle Regioni, entro il 15 settembre di ogni anno, l'entita' dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno e che le Regioni, entro il 31 ottobre, comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica; Visto il decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 volto a disciplinare gli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012; Visto, in particolare, l'art. 7 del citato decreto-legge n. 74 del 2012 che, al fine di fronteggiare gli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e di agevolare la ripresa delle attivita', prevede, per l'anno 2012, che su proposta dei Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 giugno 2012, gli obiettivi del patto di stabilita' dei Comuni di cui all'art. 1, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 74/2012 sono migliorati in modo da determinare effetti negativi sull'indebitamento netto per un importo complessivo di 40 milioni di euro per i comuni della Regione Emilia-Romagna e di 5 milioni di euro per i comuni di ciascuna delle Regioni Lombardia e Veneto; Vista la proposta dei Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia formulata con le note n. CR.2012.0000093 del 29 giugno, n. 792/CP.52.00000.200 del 29 giugno 2012, n. A1.2012.0057820 del 2 luglio 2012; Ravvisata quindi l'opportunita' di procedere, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al citato art. 7 del decreto-legge n. 74 del 2012, all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per definire i criteri e le modalita' operative in base ai quali procedere alla rimodulazione degli obiettivi dei predetti enti; Decreta: Art. 1 1. Per l'anno 2012, gli obiettivi del patto di stabilita' interno dei comuni di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, sono ridotti con le procedure previste per il cosiddetto patto regionale verticale, disciplinato dai commi 138 e 140 dell'art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, nel limite massimo di 40 milioni di euro per i comuni della Regione Emilia Romagna, di 5 milioni di euro per i comuni della Regione Lombardia e di 5 milioni di euro per i comuni della Regione Veneto. 2. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, le Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, nel ridurre gli obiettivi dei comuni nei limiti di cui al comma 1, non peggiorano contestualmente il proprio obiettivo. I maggiori spazi finanziari concessi ai comuni possono essere utilizzati per le finalità di cui al presente decreto anche per sostenere spese correnti. Roma, 9 agosto 2012 Il Presidente del Consiglio dei Ministri Monti Il Ministro dell'economia e delle finanze Grilli