Dottrina Per il Lavoro: Ccnl Metalmeccanica Industria – come applicare l’accordo sul welfare

dottrina-lavoro-new-bluea cura di Roberto Camera*

 

In data 27 febbraio 2017, Federmeccanica e Assistal con Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm Uil hanno inserito, all’interno della Sezione Quarta – Titolo IV, del CCNL Metalmeccanica industria, il nuovo articolo 17 dal titolo: Welfare.

L’articolo, riprendendo quanto stabilito nell’accordo sottoscritto in data 26 novembre 2016, disciplina la materia del welfare aziendale alle seguenti condizioni.

 

Valori di welfare

A decorrere dal 1° giugno 2017, le aziende dovranno mettere a disposizione dei lavoratori strumenti di welfare (elencati, in via esemplificativa, qui in calce), rispettando i seguenti valori:

  • dal 1° giugno 2017 – 100 euro,
  • dal 1° giugno 2018 – 150 euro,
  • dal 1° giugno 2019 – 200 euro.

Gli importi dovranno essere utilizzati entro il 31 maggio dell’anno successivo.

I valori suindicati si aggiungono all’eventuale piano welfare già presente in azienda, sia esso previsto da un accordo aziendale che fornito unilateralmente dall’azienda tramite, ad esempio, un Regolamento interno.

L’articolo 17, in modo poco chiaro, evidenzia che “in caso di accordi collettivi le Parti firmatarie dei medesimi accordi potranno armonizzare i criteri e le modalità di riconoscimento previsti dal presente articolo”. Detta indicazione sembra in contrasto con il periodo precedente che, come indicato, prevede che i valori contemplati dallo stesso articolo 17 si debbano aggiungere ai valori del piano di welfare, eventualmente già presente in azienda. In attesa di un chiarimento applicato in merito, ritengo che i 100 euro, previsti per il 1° giugno 2017, debbano essere ulteriori rispetto ad eventuali welfare già previsti nell’eventuale piano welfare presente in azienda.

 

Lavoratori

Hanno diritto ai valori di welfare suindicati i lavoratori, superato il periodo di prova, in forza al 1° giugno di ciascun anno o successivamente assunti entro il 31 dicembre di ciascun anno:

  • con contratto a tempo indeterminato;
  • con contratto a tempo determinato che abbiano maturato almeno 3 mesi, anche non consecutivi, di anzianità di servizio nel corso di ciascun anno (1° gennaio-31 dicembre).

Sono esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita né indennizzata nel periodo 1° giugno – 31 dicembre di ciascun anno.

I valori suindicati non vanno riproporzionabili nel caso si tratti di lavoratori con contratto a tempo parziale.

Inoltre, i valori sono comprensivi di eventuali costi fiscali o contributivi a carico dell’azienda.

 

Tipologia di welfare

Tenuto conto delle esigenze dei lavoratori, l’azienda si dovrà confrontare con la RSU/RSA per individuare una gamma di beni e servizi coerente con le caratteristiche dei dipendenti e finalizzata a migliorare la qualità della loro vita personale e familiare, privilegiando quelli con finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale, sanitaria o culto.

I lavoratori potranno destinare i suddetti valori, di anno in anno, al Fondo Cometa (previdenza complementare) o al Fondo MètaSalute (assistenza sanitaria integrativa), secondo regole e modalità previste dai medesimi Fondi, fermo restando che il costo massimo a carico dell’azienda non può superare i 100, 150 e 200 euro, rispettivamente per il 2017, 2018 e 2019.

 

OPERE E SERVIZI PER FINALITA’ SOCIALI
o    Riferimento normativo: art. 51, c. 2, lett. f del TUIR;

o    Regime fiscale e contributivo: non soggetti;

o    Soggetti beneficiari: dipendenti e familiari anche se non fiscalmente a carico;

o    Modalità di erogazione (non è ammessa l’erogazione sostitutiva in denaro):

§  Strutture di proprietà dell’azienda o di fornitori terzi convenzionati;

§  Pagamento diretto del datore di lavoro al fornitore del servizio (e non direttamente al lavoratore);

§  Possibile utilizzo di una piattaforma elettronica;

§  Documento di legittimazione nominativo (voucher), in formato cartaceo o elettronico, riportante un valore nominale, senza integrazioni a carico del lavoratore (no buoni sconto).

FINALITA’ SERVIZI
Educazione e istruzione –       Corsi extraprofessionali

–       Corsi di formazione e istruzione (es. corsi di lingue)

–       Servizi di orientamento allo studio

Ricreazione –       Abbonamenti o ingressi a cinema e teatri, pay tv, ecc.

–       Abbonamenti o ingressi a palestre, centri sportivi, impianti sciistici, Spa, ecc.

–       Abbonamenti a testate giornalistiche, quotidiani, ecc.

–       Viaggi (pacchetti competi), pacchetti case vacanza

–       Biglietteria e prenotazione di viaggi, soggiorni e vacanze

–       Attività culturali (mostre e musei)

–       Biblioteche

–       Attività ricreative varie (eventi sportivi, spettacoli, ecc.)

Assistenza sociale –       Assistenza domiciliare

–       Badanti

–       Case di riposo (RSA)

Culto –       Pellegrinaggi (pacchetti completi)

 

SOMME, SERVIZI E PRESTAZIONI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE E PER L’ASSISTENZA A FAMILIARI ANZIANI E/O NON AUTOSUFFICIENTI
o    Riferimento normativo: art. 51, c. 2, lett. f-bis, f-ter del TUIR;

o    Regime fiscale e contributivo: non soggetti;

o    Soggetti beneficiari: familiari dei dipendenti, anche se non fiscalmente a carico;

o    Modalità di erogazione:

§  Strutture di proprietà dell’azienda o di fornitori terzi convenzionati;

§  Ammesso il rimborso monetario da parte del datore di lavoro delle spese sostenute dal lavoratore, previa presentazione di idonea documentazione;

§  Possibile utilizzo di una piattaforma elettronica;

§  Documento di legittimazione nominativo (voucher), in formato cartaceo o elettronico, riportante un valore nominale, senza integrazioni a carico del lavoratore (no buoni sconto).

FINALITA’ SERVIZI
Educazione e istruzione, anche in età prescolare –  Asili nido

–  Servizi di baby sitting

–  Spese di iscrizione e frequenza a scuola materna, elementare, media e superiore

–  Università e Master

–  Libri di testo scolastici e universitari

Servizi integrativi, di mensa e di trasporto connessi all’educazione e istruzione –  Doposcuola o pre-scuola

–  Buono pasto mensa scolastica

–  Scuolabus, gite didattiche

–  Frequentazione corso integrativo (lingue straniere/lingua italiana per bambini stranieri, ecc.)

Ludoteche e centri estivi/invernali –  Spese per frequentazione di campus estivi/invernali

–  Spese per frequentazione di ludoteche

Borse di studio –  Somme corrisposte per assegni, premi di merito e sussidi allo studio
Servizi di assistenza ai familiari anziani (che abbiano compiuto 75 anni) e/o non autosufficienti (non autonomi nello svolgimento di attività quotidiane ovvero che necessitano di sorveglianza continua – è richiesta certificazione medica). –       Badanti

–       Assistenza domiciliare

–       Case di riposo (RSA)

–       Casi di cura

BENI E SERVIZI IN NATURA
o    Riferimento normativo: art. 51, c. 3, del TUIR;

o    Regime fiscale e contributivo: non soggetti se il valore dei beni e dei servizi previsti sia di importo non superiore a € 258,23 annui. Se il valore dei benefits eccede nell’anno tale limite, l’intera somma è soggetta a contribuzione e tassazione;

o    Soggetti beneficiari: dipendenti;

o    Modalità di erogazione:

§  Beni e servizi prodotti dall’azienda o erogati da terzi convenzionati;

§  Possibile utilizzo di una piattaforma elettronica;

§  Documento di legittimazione nominativo (voucher), in formato cartaceo o elettronico, riportante un valore nominale che potrà essere utilizzato anche per una pluralità di beni e servizi.

ESEMPLIFICAZIONI

–       Buoni spesa per generi alimentari

–       Buoni spesa per shopping (es., commercio elettronico)

–       Buoni spesa per acquisti vari

–       Buoni carburante

–       Ricariche telefoniche

 

SERVIZI DI TRASPORTO COLLETTIVO

per il raggiungimento del posto di lavoro

o    Riferimento normativo: art. 51, c. 2, lett. d, del TUIR;

o    Regime fiscale e contributivo: non soggetti;

o    Soggetti beneficiari: dipendenti;

o    Modalità di erogazione (non è ammessa l’erogazione sostitutiva in denaro):

§  Servizi erogati direttamente dal datore di lavoro (mezzi di proprietà o noleggiati) o forniti da terzi (compresi esercenti pubblici) sulla base di apposita convenzione o di accordo stipulato dallo stesso datore.

 


*Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza

Roberto Camera

Autore: Roberto Camera

Funzionario dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro e relatore in corsi di formazione e aggiornamento professionale in materia di gestione del personale - curatore del sito www.dottrinalavoro.it - @CameraRoberto

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