CCNL Alimentare Industria: accordo sul contratto a termine
In data 7 novembre 2014, è stato sottoscritto un Accordo nazionale di recepimento nel Ccnl Industria Alimentare delle modifiche al contratto a tempo determinato apportate dal decreto legge n. 34/2014 (convertito in legge n. 78/2014 – c.d. Jobs Act).
L’Accordo è stato sottoscritto da Federalimentare, Aidepi, Aiipa, Ancit, Anicav, Assalzoo, Assica, Assitol, Assobibe, Assobirra, Assocarni, Assolatte, Assodistil, Federvini, Italmopa, Mineracqua, Unionzuccero e le organizzazioni sindacali nazionali di categoria: Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil.
Queste le novità contrattuali:
- il limite quantitativo di contratti a termine stipulabili è pari al 25% da calcolarsi in media annua dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato occupati nell’impresa alla data del 31 dicembre dell’anno precedente. Se il rapporto percentuale da un numero inferiore a 10, resta ferma la possibilità di costituire sino a 10 contratti a tempo determinato. Se il numero derivato dal rapporto percentuale risulta frazionato, si arrotonda all’unità intera superiore. Sono esclusi dal limite quantitativo i contratti a termine stipulati:
- nella fase di avvio di nuove attività per un periodo di 18 mesi dall’avvio della nuova unità produttiva.
- nella fase di avvio di una nuova linea/modulo di produzione per un periodo di 12 mesi.
- Durata del contratto assistito da stipulare in DTL: massimo 12 mesi;
- I contratti stagionali possono essere prorogati per un massimo di 4 volte a contratto; sempre nel rispetto del limite massimo di durata di 8 mesi a contratto;
- Non è obbligatorio l’intervallo tra contratti a termine (c.d. “stop & go”) nei seguenti casi:
- per rapporti stagionali;
- nei contratti a termine per motivi sostitutivi;
- nei contratti a termine di durata non superiore a 12 mesi.